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Giovedì, 05 Aprile 2018 08:27

Carburanti, dal 1° luglio pagamenti con tutti gli strumenti diversi dal contante

Dal prossimo 1° luglio la deducibilità dei costi per il consumo di carburante per autotrazione relativamente ai mezzi disciplinati dall’articolo 164 del Tuir, sarà vincolato al fatto che il pagamento avvenga con moneta elettronica. Simile (non identica) disposizione opera anche ai fini Iva vista la modifica anche dell’articolo 19 bis, comma 1, lettera d), del Dpr 633/72. In tale comparto, infatti, la portata della disposizione sembra più ampia e la detrazione (dell’Iva) è riconosciuta anche se il pagamento avverrà con altri mezzi rispetto a carte di credito, di debito o prepagate, purché rientranti tra quelli che riconosciuti idonei da un provvedimento ad hoc del direttore dell’agenzia elle Entrate.

Arrivano le prime informazioni ufficiali per quella che sarà una rigida regolamentazione della deduzione dei costi e dell’Iva sui consumi dei carburanti da parte dei soggetti titolari di partita Iva.

Dal prossimo 1° luglio la deducibilità dei costi per il consumo di carburante per autotrazione relativamente ai mezzi disciplinati dall’articolo 164 del Tuir, sarà vincolato al fatto che il pagamento avvenga con moneta elettronica. Simile (non identica) disposizione opera anche ai fini Iva vista la modifica anche dell’articolo 19 bis, comma 1, lettera d), del Dpr 633/72. In tale comparto, infatti, la portata della disposizione sembra più ampia e la detrazione (dell’Iva) è riconosciuta anche se il pagamento avverrà con altri mezzi rispetto a carte di credito, di debito o prepagate, purché rientranti tra quelli che riconosciuti idonei da un provvedimento ad hoc del direttore dell’agenzia elle Entrate.

Il provvedimento 73203/2018 delle Entrate varato in data 04 aprile colma questo vuoto normativo intervenendo sia in tema di imposte dirette che di Iva. Viene previsto che sia ai fini della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti purché diversi dal denaro contante. In pratica, quindi, sono accettati i pagamenti “tracciabili”: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate. Inoltre il provvedimento specifica che è possibile continuare a utilizzare le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti. L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità tracciabili sopra elencate.

Il dato testuale del provvedimento sembra chiarire anche alcuni significativi dubbi: sembra che il vincolo in tema di detrazione Iva interessi solo spese per carburanti e lubrificanti e non anche tutti gli altri costi di gestione (es: custodia, manutenzione, riparazione, noleggio, leasing) dei mezzi interessati dall’applicazione dell’articolo 19 bis1, comma 1, lettera d) del Dpr 633/72. Inoltre il decreto dell'Agenzia fa riferimento all’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione. Quindi letteralmente solo i gommati. Le motivazioni indicate in calce al decreto, invece, richiamano l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati anche ad aeromobili e natanti da diporto oltre che ai veicoli stradali a motore. Quindi con un range più ampio. Il punto dovrà essere opportunamente chiarito.

 
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