La nuova comunicazione preventiva di lavoro autonomo occasionale

Dallo scorso 21 dicembre 2021 è obbligatoria la nuova comunicazione preventiva di lavoro occasionale all’ispettorato del lavoro: ecco le regole per adempiere al nuovo obbligo in questa prima fase per cui manca ancora la specifica modulistica

Come noto il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito nella Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha introdotto una nuova comunicazione preventiva specifica per il “lavoro autonomo occasionale”.
La legge n. 215 del 17 dicembre 2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021) prevede l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da adottare nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ai fini del conteggio risultano compresi i lavoratori autonomi occasionali in assenza delle nuove condizioni introdotte dal Legislatore).

LAVORO OCCASIONALE: ANALISI DEL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Al fine di poter approfondire l’argomento, con il presente contributo, si procede ad analizzare la normativa vigente alla luce delle ultime novità introdotte.

In cosa consiste il “lavoro autonomo occasionale”?
Il lavoratore autonomo presta il suo apporto lavorativo in assenza del vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro (è pertanto marginale e non abituale e non necessita della partita IVA).
La normativa di riferimento fa capo all’articolo n. 2222 del codice civile che a proposito recita quanto segue:
“compimento, da parte del lavoratore, di un’opera o di un servizio a favore del committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione”.

La forma scritta del contratto non è obbligatoria ma consigliata ai fini della prova e, come ribadito, l’attività lavorativa deve essere svolta da parte del lavoratore in piena autonomia e in assenza di un coordinamento con l’attività del committente.

Compenso e iscrizione del lavoratore alla gestione separata INPS
In linea generale non è previsto alcun limite al compenso e la tipologia reddituale è classificata ai fini fiscali fra i “redditi diversi” (art. 67, comma 1, lett. l del TUIR – da assoggettarsi alla ritenuta a titolo d’acconto del 20%); tuttavia al superamento di un reddito annuo pari ad euro 5.000 scatta l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione sparata INPS ex L. n. 335/1995.
Nota: l’art. 71, co. 2 del TUIR dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione e pertanto l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.
Per l’anno 2021 le aliquote previste per l’iscrizione alla gestione separata erano le seguenti:
• 24% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;
• 33,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

E’ previsto un massimale di reddito sul quale applicare le aliquote pari ad euro 103.055,00 e i contributi dovuti sono a carico per 1/3 del lavoratore e per 2/3 a carico del committente.

Lavoro occasionale e obblighi di salute e sicurezza sul lavoro
Occorre sempre rammentare che al lavoratore occasionale si applicano le tutele previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

Lavoro occasionale e INAIL
I prestatori d’opera occasionale non sono soggetti alla normativa assistenziale Inail prevista dal D.P.R. n. 1124/65.

La nuova comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro
La Legge di conversione n. 215/2021, a far data dal 21 dicembre 2021 scorso, ha disposto l’obbligo di comunicare preventivamente all’ITL territorialmente competente via SMS o con e-mail (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) l’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale e, in caso di omessa o ritardata comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale (non è prevista l’applicazione della procedura premiale della diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 124/2004 prevista in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro).
La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ovvero dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (consulenti del lavoro…).
Si ritiene valida la comunicazione effettuata fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa (in presenza della comunicazione non potrà eventualmente scattare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa anche se, in presenza di rapporti fasulli, vi potrà sempre essere un disconoscimento del rapporto con applicazione delle relative sanzioni).
Nota: il nuovo adempimento ricalca quello già presente nel nostro ordinamento per la comunicazione delle “chiamate” per il contratto di lavoro intermittente ( non necessita invece di comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro modello UNILAV).

Modalità pratiche di effettuazione della comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale
In attesa di ulteriori chiarimenti le modalità attraverso cui è oggi possibile effettuare le comunicazioni sono quelle previste per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ovvero:
• attraverso il servizio informatico;
• via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti,
• all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
• invio tramite SMS.
Nota: al fine di utilizzare il servizio internet si sottolinea che è necessario collegarsi al portale Servizi Lavoro al link https://servizi.lavoro.gov.it ed essere in possesso dello SPID o della CIE (Carta d’Identità Elettronica) e accedere tramite l’icona “INTERMITTENTI”.
Si ricorda che per la compilazione del modello uni intermittente da inviare via mail è necessario indicare nella sezione I Datore di lavoro il codice fiscale e l’indirizzo e-mail del datore di lavoro per cui si sta eseguendo la comunicazione; nella sezione II occorre indicare l’elenco lavoratori interessati e il relativo Codice Fiscale.
In merito all’invio tramite SMS si segnala che è possibile inviare la comunicazione relativa alla chiamata di lavoratori intermittenti tramite il canale degli SMS al seguente numero: 3399942256 (tuttavia questa modalità è prevista esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dall’invio della comunicazione ed è necessario registrare sul sistema Servizi Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it) il numero di cellulare che sarà utilizzato per l’invio dell’SMS; inoltre i Soggetti abilitati possono utilizzare il servizio via sms solo per chiamate relative alla propria azienda e non per loro clienti).

 

 

da Il Commercialista Telematico

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