Accertamento induttivo senza inventario di magazzino

Il caso di specie investe una Snc, esercente attività di bar gelateria, nei confronti della quale l’Ufficio aveva emesso, in presenza della irregolare tenuta delle scritture di magazzino, degli avvisi di accertamento fondati sulla determinazione induttiva dei ricavi.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma della sentenza di prime cure, ha rilevato che:

“nell’atto impositivo si faceva espresso riferimento alla inattendibilità delle scritture contabili, attesa in gravi irregolarità riscontrate nella tenuta dell’inventario di magazzino ex articolo 15 dpr n. 600/73, che legittimava l’applicazione del metodo induttivo puro”

e che l’Ufficio:

“risulta di essersi avvalso del metodo analitico-induttivo previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 600/73 che richiede prove logiche dotate dei requisiti di precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c.: poiché l’avviso di accertamento risulta fondato, per i maggiori ricavi accertati, sulle desumibili caratteristiche e sulle condizioni della specifica attività oggetto di verifica, ritenute attendibili anche in considerazione dei modesti ed inverosimili utili dichiarati dalla società negli anni precedenti e successivi a quello in esame”.

Inoltre, in sede di appello è stato rilevato che:

“i primi giudici hanno erroneamente escluso efficacia probatoria alla determinazione del maggior reddito mediante applicazione della percentuale di ricarico sulle merci vendute, senza prendere alcuna considerazione la metodologia in concreto adottata dall’Ufficio, atteso che la sproporzione tra i costi relativi agli acquisti dei beni strumentali, pezzi di rivendita dei prodotti finiti legittimava pienamente la prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. del maggior reddito, indipendentemente dalla regolarità formale delle scritture contabili”,

derivando da ciò che:

“la determinazione prudenziale della percentuale di ricarico sulla merce vendute … confermava la correttezza del metodo di accertamento seguito dai verbalizzanti e compiutamente descritto nella motivazione dell’avviso di accertamento”.

Per la Corte di Cassazione, investita dal ricorso di parte:

“a) l’accertamento induttivo era legittimato in relazione all’omessa tenuta dell’inventario di magazzino ex art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973;

b) l’accertamento dell’Ufficio, pur in presenza di gravi irregolarità contabili, era stato, in concreto, analitico-induttivo in quanto fondato su elementi logici e presuntivi;

c) sussistevano le presunzioni gravi precise e concordanti, atteso il divario tra costi (beni strumentali) e prezzi di rivendita (prodotti finiti);

d) la percentuale di ricarico era corretta perché determinata in via prudenziale in linea con le modalità dell’accertamento, come risultava dalla stessa motivazione dell’avviso, cui la CTR ha operato un diretto rinvio per relationem”.

Resta fermo per gli Ermellini, che:

“l’omessa tenuta del registro degli inventari ex art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973, come nella specie, legittima, in sé, l’accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973” (v. Cass. n. 17244 del 17/06/2021, secondo la quale «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, in violazione dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, si determina un ostacolo nell’analisi contabile del fisco sicché ne discendono l’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano anche l’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), del medesimo d.P.R. e il ricorso alle presunzioni cc.dd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza»).

Nel caso di specie, il giudice di appello, inoltre, ha accertato che l’Ufficio non si è limitato a far ricorso a presunzioni supersemplici, ma ha fondato l’accertamento su elementi presuntivi dotati delle caratteristiche di gravità e precisione (caratteristiche e condizioni della specifica attività; utili modesti ed inverosimili per numerose annualità; sproporzione costi e prezzi di rivendita).

Alcune considerazioni sui casi di irregolare tenuta del libro inventari e accertamento induttivo

L’Ufficio, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, può determinare il reddito d’impresa e il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, in deroga alle disposizioni previste dal comma 1, del citato art. 39, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, in suo possesso, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili, e con facoltà di avvalersi di presunzioni semplici anche se non gravi, precise e concordanti, nelle seguenti ipotesi, cioè se:

– il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione;

– dal verbale d’ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o a ha sottratto all’ispezione una o più scritture che era obbligato a tenere o se le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

le irregolarità formali, le omissioni, falsità e inesattezze delle scritture risultanti dal verbale d’ispezione sono così gravi, ripetute e numerose da rendere inattendibili le scritture stesse nel loro complesso.

L’Ufficio, inoltre, può ricorrere all’accertamento induttivo anche se il contribuente non ha risposto e non ha ottemperato agli inviti di esibire atti e documenti, compilare questionari o comparire di persona (art. 38 ultimo comma del D.P.R. n. 600/1973, aggiunto dall’ art. 25 L 18.2.1999 n. 28).

L’attività di controllo, unita ad una analisi sulle caratteristiche dell’attività svolta e sulle risultanze complessive delle scritture contabili, può permettere di evidenziare che la parte – in contabilità ordinaria – abbia indicato il valore delle rimanenze finali in maniera sintetica, quando invece nel libro inventari deve essere indicata la consistenza dei beni in categorie omogenee, per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo, ex art.15, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973[1] (né sono state messe a disposizione le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario).

Ovvero non ha tenuto il libro inventari.

In assenza di libro inventari o in presenza di un libro inventari non correttamente tenuto viene riconosciuto all’ufficio il potere di procedere induttivamente, nella considerazione che le rimanenze per l’azienda in esame costituiscono un numero incerto, il cui aumento o diminuzione, diminuisce o aumenta il reddito, facendo venire meno proprio una delle caratteristiche proprie della contabilità, sia ordinaria che semplificata.

 

da Il Commercialista Telematico

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