Agevolazioni erogate nel 2021: ritorna l’obbligo di aggiornamento del sito internet

Salvo proroghe dell’ultimo minuto, scade il prossimo 30 giugno il termine per indicare le agevolazioni del 2021 sul sito internet da parte delle imprese che non sono obbligate alla redazione della nota integrativa.
In mancanza di un proprio sito internet, è possibile adempiere mediante pubblicazione sul portale dell’associazione di categoria di appartenenza del beneficiario.

 Agevolazioni alle imprese: i soggetti obbligati all’obbligo di informativa per il 2020
Il comma 125 della legge n. 124/2017 impone l’obbligo di rendere apposita informativa circa le agevolazioni ricevute nel corso dell’anno precedente.
I soggetti obbligati a tale adempimento sono i seguenti:
• le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986;
• le associazioni fra consumatori, utenti e simili di cui all’art. 137 del D.Lgs n.206/2005;
• associazioni, onlus e fondazioni;
• cooperative sociali che volgono attività a favore di stranieri di cui al D.Lgs n. 286/1998).
Inoltre, il successivo comma 125-bis estende l’obbligo anche ad altri soggetti; in particolare, a differenza della prima formulazione del comma 125 che faceva generico riferimento alle “imprese”, il testo del nuovo comma 125-bis contiene un puntuale riferimento ai “soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile”.
Al riguardo, va rilevato che, mentre la norma richiamata dal comma 125 riguarda gli imprenditori soggetti a registrazione (alias iscrizione al registro imprese), l’obbligo dell’informativa riguarda invece i soggetti che esercitano le attività ivi indicate e precisamente un’attività:
• industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
• intermediaria nella circolazione dei beni;
• di trasporto per terra, per acqua o per aria;
• bancaria o assicurativa;
• altre attività ausiliarie delle precedenti.
Conseguentemente, sono soggetti all’obbligo non solo gli imprenditori ex art. 2195 ma tutti gli altri soggetti che esercitano tali attività ancorché non soggetti all’iscrizione al registro imprese; si tratta, in particolare, dei c.d. “piccoli imprenditori” di cui all’art. 2083 del codice civile quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Tuttavia, l’approssimarsi del termine previsto per adempiere all’obbligo di informativa relativo al 2020 da parte dei soggetti non obbligati alla redazione della nota integrativa impone di verificare se sono soggetti all’obbligo anche coloro che esercitano attività diverse da quelle indicate nell’art. 2195 del codice civile.
Il dubbio riguarda, ad esempio, le attività professionali svolte nella forma di società commerciale; sotto questo profilo, infatti, il riferimento all’art. 2195 del codice civile non sembrerebbe essere idoneo a ricomprendere tale attività nel novero di quelle soggette all’obbligo.
In situazioni similari, però, si ritiene che si debba comunque fare riferimento al concetto di “impresa”, il che comprende ovviamente tutte le società che esercitano attività organizzate in forma di impresa.
La norma, infine, nulla prevede circa il trattamento delle “imprese sociali” di cui al D. Lgs n. 112/2017.
A tal proposito, il CNDCEC ritiene che alle imprese sociali debba applicarsi la disciplina che discende dalla propria natura giuridica:
• alle imprese sociali costituite in forma di imprese (esempio: cooperative), si applicherà la disciplina delle imprese;
• a quelle costituite come associazioni, fondazioni o ONLUS, si applicherà la disciplina propria di tali soggetti.

I soggetti esclusi

L’esplicito riferimento alle attività dell’art. 2195 codice civile consente di escludere dagli obblighi di informativa i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, non in forma di impresa, nonostante gli stessi possano, nello svolgimento della loro attività, comunque aver fruito di agevolazioni e simili.
Deve ritenersi escluso dall’obbligo in esame anche l’imprenditore agricolo (individuale).
Infatti, la regolamentazione giuridica di tale attività è contenuta nell’art. 2135 del codice civile e non nel citato art. 2195; peraltro, una conferma dell’esclusione dell’imprenditore agricolo (persona fisica) è contenuta nella FAQ 1 dell’INAIL in materia di “Avviso pubblico ISI 2019”, dove si dice, appunto, che la citata normativa non si ritiene applicabile all’imprenditore agricolo che esercita l’attività ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, non rientrando tra i soggetti destinatari dell’obbligo.

Le modalità di informativa
La disciplina distingue le modalità di adempimento dell’obbligo fra i soggetti obbligati alla redazione della nota integrativa e quelli non obbligati a tale specifico adempimento.
Per le prime, l’adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
Secondo quanto indicato nella relazione di accompagnamento al decreto legge, la seconda categoria comprende non solo le società di persone e le ditte individuali ma anche le società che provvedono alla redazione del bilancio in forma abbreviata o micro imprese.
Tuttavia, al riguardo, va innanzitutto rilevato che la tassonomia XBRL per i bilanci, già dal 2018, ha previsto l’indicazione in nota integrativa dell’informativa sulle agevolazioni anche per le società che redigono il bilancio abbreviato e il bilancio micro imprese.
Per la seconda categoria di soggetti obbligati, invece, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, l’obbligo di informativa potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti nel proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.
Si ritiene che tale obbligo riguardi anche le società di persone e le ditte individuali che provvedono alla redazione del bilancio, comprensiva di nota integrativa in quanto, per gli stessi, a differenza delle società di capitale e cooperative, non sussiste alcun obbligo di iscrizione del bilancio a registro imprese.
La mancanza di pubblicità del bilancio impone, quindi, l’obbligo di assolvere all’adempimento mediante la pubblicazione sul sito internet, perché solo in tal modo è possibile fornire l’informativa ai terzi interessati.

Il criterio di esposizione degli aiuti

Gli obblighi di informativa hanno per oggetto, sia per gli enti non commerciali che per le imprese, le “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
In particolare, i commi 125 e 125-bis fanno riferimento agli aiuti “effettivamente erogati”, il che impone, quindi, la loro indicazione secondo un rigoroso criterio di cassa.
Dovranno essere indicate le somme effettivamente incassate nell’anno solare precedente, indipendentemente dall’anno di competenza cui tali somme si riferiscono.
Pertanto, si ritiene che l’indicazione debba comprendere anche le erogazioni effettuate a titolo di anticipazione su contributi, ecc., come è prassi comune nei casi di progetti di investimenti in beni materiali e immateriali o a quelli correlati a particolari spese da sostenere con il decorso del tempo.
Si fa infine osservare che gli aiuti in denaro comprendono anche gli aiuti alla formazione (svolta solitamente tramite soggetti autorizzati) per i quali esiste un disallineamento tra il soggetto percettore del contributo economico (enti di formazione che realizzano il progetto) e il soggetto beneficiario del servizio di formazione (aziende).
Infatti, nella prassi corrente, per l’organizzazione della formazione al proprio personale, le aziende si rivolge a enti di formazione ai quali viene erogato direttamente il contributo richiesto ed ottenuto a nome della singola azienda.
Poiché la norma fa anche riferimento alle agevolazioni in natura e nulla risulta precisato su cosa debba intendersi soprattutto per vantaggi, contributi o aiuti in natura, per evidenti ragioni di cautela, si ritiene di dover indicare tutte le agevolazioni anche se non costituiscono vere e proprie erogazioni.
Al riguardo, però, se il criterio dell’erogazione può essere agevolmente rispettato per gli aiuti consistenti in sovvenzioni in denaro, non altrettanto è possibile fare per gli aiuti diversi dalle erogazioni di denaro; per quest’ultimi, infatti, potrà essere necessario ricorrere a criteri alternativi.
In assenza di chiarimenti ufficiali al riguardo, le tipologie di aiuti si ritiene che potranno essere indicate come segue:
• aiuti in natura: il valore dei beni ricevuti in natura dovrà essere indicato, sulla base del controvalore individuato in modo oggettivo, tenuto conto del periodo di concessione del bene nell’anno precedente; secondo CNDCEC[4], però, per i contributi in natura si deve considerare la “competenza economica”;
• aiuti finanziari diversi dalle erogazioni di denaro: salvo che non sia possibile il semplice riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato, in modo da evitare una serie di problemi, si dovrà fare riferimento alla documentazione relativa alla concessione per individuare, ad esempio, la riduzione degli interessi nel caso di finanziamenti agevolati o per individuare il controvalore della garanzia nel caso di finanziamento garantito dallo Stato;
• crediti d’imposta: sulla base dei modelli F24, si dovrà fare riferimento all’ammontare del credito effettivamente compensato nel corso dell’anno solare precedente, ancorché tale credito sia maturato negli anni precedenti.

L’oggetto dell’informativa
A norma del comma 125, i soggetti obbligati devono fornire le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retri-butiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 qualifica amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (le c.d. “agenzie fiscali”).
Poiché la norma riguarda solo le risorse pubbliche nazionali, sono da ritenersi escluse, secondo la circolare n. 5/2019 di Assonime, i benefici ricevuti riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti stranieri, compresi enti e istituzioni dell’Unione europea.
L’obbligo, in pratica, riguarda tutte le erogazioni che hanno natura di agevolazioni, contributi, ecc.,
• con esclusione delle erogazioni che hanno una differente natura (cfr. successivo paragrafo),
• indipendentemente dalla modalità di erogazione (sovvenzione, ecc.),
• ancorché gli aiuti siano ricevuti in natura.

Le agevolazioni escluse dall’informativa

La disciplina prevede alcune esclusioni dall’obbligo, cioè agevolazioni:
• di importo minimale;
• di carattere generale;
• aventi carattere retributivo o similare;
• già risultanti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Sulle agevolazioni di importo minimale, il comma 127 prevede che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applichi ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Al riguardo, si ritiene che l’importo di 10.000 euro sia riferito al totale delle erogazioni ricevute nell’anno precedente, ancorché siano state corrisposte da soggetti differenti.
Le misure aventi carattere generale, comunque escluse dall’obbligo, sono quelle che spettano ai beneficiari ove risultino semplicemente soddisfatti i presupposti agevolativi; in altri termini, sono escluse tutte le misure diverse dagli aiuti di Stato (ordinari o nella forma de minimis).
Per individuare l’aiuto di Stato – ove l’agevolazione non sia già così qualificata nel provvedimento che la prevede – occorre, di volta in volta, accertare la sussistenza delle caratteristiche proprie di tale tipologia di aiuto.
Al riguardo, va rilevato che, secondo quanto previsto dall’art. 107 del Trattato UE e dalla Comunicazione UE 2016/C 262/01, l’aiuto di Stato è normalmente caratterizzato dai seguenti elementi:
• essere destinato ad un’impresa, nel significato di soggetto (quindi anche professionista) che esercita un’attività economica;
• essere concesso dallo Stato o da un ente pubblico e, comunque mediante risorse statali;
• costituire un vantaggio per alcune imprese o per alcune produzioni;
• essere selettivo (ad esempio: in base alla localizzazione, all’attività o alla dimensione del beneficiario);
• gli aiuti di minimo importo (de minimis) che non influiscono sulla concorrenza;
• incidere, cioè falsare o minacciare di falsare gli scambi e la concorrenza all’interno dell’Unione europea.
La mancanza anche solo di una di queste caratteristiche esclude il carattere di aiuto di Stato; pertanto, se viene a mancare, ad esempio, il requisito della selettività, l’aiuto non è di Stato ma costituisce una misura a carattere generale.
Le misure a carattere generale, quindi, diversamente dagli aiuti di Stato, sono quelle che spettano ai beneficiari ove risultino semplicemente soddisfatti i presupposti agevolativi; si tratta cioè di agevolazioni e simili che, diversamente dagli aiuti di Stato, prescindono da ogni elemento di selettività quali la localizzazione, dimensione o attività svolta dai beneficiari.
Normalmente si tratta di agevolazioni di tipo fiscale, nel cui ambito sono considerate misure a carattere generale e, pertanto, escluse da tale adempimento: super ammortamento, iper ammortamento, ACE, credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, detrazione per risparmio energetico, credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato (c.d. bonus industria 4.0) ed altre ancora.
Tuttavia, vista l’assenza di chiarimenti ufficiali su un gran numero di agevolazioni, soprattutto a carattere fiscale (deduzioni, riduzioni d’imposta, ecc.), nei casi in cui non sia agevole individuare la natura di aiuto di Stato o di misura a carattere generale, l’elemento che deve caratterizzare l’esame diventa, quindi, la selettività o meno dell’aiuto.
Nella prassi corrente, non sono mai stati chiariti, infatti, i dubbi circa la natura attribuibile alle agevolazioni consistenti in deduzioni dal reddito.
Talune di tali deduzioni rappresentano sicuramente agevolazioni (come nel caso delle vecchie Tremonti, Tremonti bis, ecc.), a volte aventi natura di misura generale a volte avente natura di aiuti di Stato (in quanto selettive).
Altre deduzioni, invece, sono riconosciute non come agevolazioni ma a titolo di forfetizzazione di particolari costi aziendali quali, ad esempio, le deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori, le deduzioni forfetarie per i benzinai ed altre ancora.
Per tali deduzioni, non è ancora chiaro se trattasi o meno di aiuti di Stato, considerato che si tratta di deduzioni riconosciute a favore di particolari settori economici, quindi misure selettive, o di incentivi fiscali non aventi natura di aiuti di Stato.
Al riguardo, va rilevato che la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 comprende – linea teorica – anche tali tipologie di misure fra gli aiuti di Stato.
Inoltre la stessa Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 375/2007, ebbe a dichiarare quanto segue:
“Gli aiuti di Stato – riferiti ad agevolazioni fiscali- possono essere concessi, ad esempio, tramite credito d’imposta (da utilizzare in sede di versamento delle imposte sui redditi, dell’IRAP, delle ritenute o in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997), ovvero tramite deduzione dalla base imponibile o riduzione dell’aliquota.”
Secondo tali interpretazioni, quindi, dovrebbero rientrare nel novero degli aiuti di Stato, sennonché i dubbi nascono però dalla constatazione che, pur sussistendo il presupposto della selettività (essendo cioè destinati solo a favore di particolari settori economici), non pare che tali deduzioni possano incidere, cioè falsare o minacciare di falsare gli scambi e la concorrenza all’interno dell’Unione europea, il che indurrebbe ad escludere la natura di aiuti di Stato.
Permanendo i dubbi, potrebbe essere opportuno presentare istanza di interpello per chiedere il parere ufficiale dell’Agenzia delle entrate, soggetto cui sono demandati i controlli su tali particolari tipologie di agevolazioni, ovvero – in via del tutto prudenziale – indicare comunque tali agevolazioni nel sito internet.
Sono ugualmente escluse le somme aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, non costituenti cioè agevolazioni nel senso proprio del termine, ma – ad esempio – il corrispettivo di prestazioni o obblighi precedenti.
In definitiva, sono esclusi tutti i benefici e vantaggi ottenuti sulla base di un rapporto sottostante disciplinato da regole di mercato.
Si tratta di tutte le attribuzioni che costituiscono:
• somme ricevute dall’impresa o dagli altri Enti come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture, contratti di sponsorizzazione, ecc.
• retribuzioni per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
Mediante tale esclusione, quindi, si evita di dover indicare, ad esempio, tutti gli importi fatturati alla pubblica amministrazione, a differenza di quanto era stato inizialmente interpretato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con circolare n. 2/2019.
Infine, il comma 125-quinquies prevede l’esclusione dall’obbligo per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già riportati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge n. 234/2012.
Al riguardo, si segnala che ogni riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato può considerarsi valido anche per i seguenti:
• Registro SIAN, dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali,
• Registro SIPA, dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Tuttavia, tale esclusione ha effetto a condizione che venga comunque dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Cosa indicare
Per quanto riguarda le agevolazioni, le informazioni da indicare possono essere, ad esempio, solo quelle indicate nella circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro e precisamente:
• denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
• denominazione del soggetto erogante;
• somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
• data di incasso;
• causale.
L’indicazione può avvenire in qualunque modo (forma tabellare, descrittiva, ecc.), non essendo stato previsto alcun un modello da seguire.
In taluni casi, si pensi a tutte le fattispecie di crediti d’imposta, potrebbe risultare opportuno distinguere fra maturazione e fruizione degli aiuti per fornire l’informazione più ampia possibile.
Così potranno esser agevolmente indicate le compensazioni effettuate nell’anno ma relative a crediti d’imposta maturati in anni precedenti.
In caso di aiuti in natura, la nota integrativa deve indicare il controvalore monetario di tali aiuti, determinato sulla base di dati quanto più oggettivi possibile (esempio: valori OMI delle locazioni per valore immobile di ente pubblico condotto in comodato, ecc.).

Le sanzioni applicabili
Il comma 125-ter prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione in nota integrativa (o sul sito internet):
I trasgressori, infatti, saranno soggetti:
• a pagare una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro;
• alla sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Sull’importo minimo della sanzione, non è mai stato chiarito se il minimo si applica per ogni singola omissione ovvero se è indipendente dal numero delle omissioni annuali.
E’ previsto inoltre che, qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla constatazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.
La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.
La disposizione demanda, dunque, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet o i bilanci.
Per l’accertamento, contestazione e applicazione della sanzione amministrativa è fatto rinvio, in quanto compatibile, alla legge n. 689/1981.
Tra le altre disposizioni, tale legge prevede, all’art. 16, la possibilità pagare la sanzione ridotta a un terzo entro il termine di 60 giorni dalla notifica della violazione, mentre il successivo art. 28 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive in cinque anni dal compimento della stessa.

 

da Il Commercialista Telematico

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