L’installazione o la manutenzione di un impianto di condizionamento richiede un’attenta valutazione delle modalità con cui l’intervento viene eseguito, al fine della corretta applicazione dell’IVA.
In primo luogo, c’è da comprendere se l’installazione dell’impianto possa beneficiare o meno di un’aliquota IVA ridotta.
Se il bene è ceduto dall’impresa installatrice, nell’ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili abitativi, è possibile applicare, almeno in parte, l’aliquota ridotta.
È, infatti, prevista, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99, l’aliquota del 10% per gli interventi manutentivi eseguiti sugli edifici a prevalente destinazione abitativa privata, oltre che per le manutenzioni straordinarie relative all’edilizia residenziale pubblica (n. 127-duodecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72).
Si applica, viceversa, l’aliquota ordinaria (attualmente pari al 22%) per le installazioni aventi ad oggetto fabbricati strumentali, ossia quelli classificati nella categoria catastale A/10 o in un’altra categoria diversa da quelle del gruppo A (C.M. n. 247/99, § 2.1).
Ai fini dell’installazione di un condizionatore, nell’ambito di un intervento manutentivo, è importante osservare che la descritta aliquota del 10% riguarda anche le cessioni di beni con posa in opera (C.M. n. 71/2000).
Sono compresi nell’agevolazione i beni finiti, nonché le materie prime e semilavorate, necessari per realizzare opere di manutenzione su fabbricati abitativi, a condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2018).
Non è, dunque, possibile applicare l’aliquota IVA del 10% se il bene è ceduto in assenza dell’impiego di manodopera, come nel caso in cui il committente privato acquisti in prima persona il condizionatore presso un fornitore differente rispetto a colui che rende il servizio di installazione. D’altronde, in questa ipotesi, non è realizzata alcuna cessione con posa in opera ma la mera vendita di un bene da installare.
Per gli interventi di manutenzione su fabbricati abitativi, comprendenti la fornitura di condizionatori, tuttavia, non è possibile avvalersi dell’aliquota del 10% in modo indiscriminato.
Le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria (DM 29 dicembre 1999) rientrano tra i c.d. beni significativi per i quali, a norma dell’art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99, l’aliquota del 10% è soggetta a limitazioni. Ciò accade se il valore del bene è superiore alla metà del corrispettivo pattuito per il servizio.
Qualora, nell’ambito dell’intervento di manutenzione, siano forniti beni che costituiscono una parte significativa del valore della cessione, l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi (si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2018).
La fattura deve essere comprensiva sia del servizio prestato, sia dei beni significativi ceduti con posa in opera (art. 1 comma 19 della L. 205/2017).
È da precisare che la fornitura di un bene finito con aliquota IVA del 10%, in assenza dell’impiego di manodopera, è possibile solamente laddove l’intervento eseguito sul fabbricato abbia la natura di restauro e risanamento conservativo (art. 3 comma 1 lett. c) del DPR 380/2001) oppure di ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001).
Soltanto queste tipologie di opere edilizie possono, difatti, beneficiare dell’aliquota ridotta ai sensi del n. 127-terdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72. Sono, peraltro, inclusi i beni finiti destinati a interventi su immobili strumentali.
Tra le prestazioni agevolate, con l’aliquota del 10%, per i soli fabbricati abitativi, è possibile ritenere incluse anche le opere “necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” in quanto annoverate tra gli interventi di manutenzione ordinaria ex art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2013).
Pur in assenza di chiarimenti di prassi specifici sul punto, in tale ambito dovrebbero essere comprese anche le prestazioni aventi ad oggetto la sostituzione di un impianto preesistente.
Reverse charge da valutare per prestazioni B2B
Per quanto concerne le installazioni di condizionatori nei confronti di soggetti passivi IVA, è da valutare la debenza dell’imposta con il meccanismo del reverse charge (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72).
Lo speciale meccanismo riguarda l’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa la manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione (codice ATECO 43.22.01). Tuttavia, il meccanismo del reverse charge concerne le prestazioni aventi ad oggetto l’installazione e non le cessioni di beni con posa in opera (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015). L’IVA dovrebbe, quindi, applicarsi secondo le regole ordinarie se il bene è ceduto direttamente da colui che effettua l’intervento.
da Eutekne.info