Con il decreto interministeriale del 27 febbraio 2026 (pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro), firmato congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli ISAC (Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva) sono diventati operativi. Non si tratta di un’idea nuova: la norma istitutiva è nell’articolo 1, commi 5-8, del decreto-legge n. 160 del 28 ottobre 2024 (il cosiddetto Decreto PNRR), convertito dalla legge n. 199/2024. Ma è con il decreto di febbraio 2026 che il meccanismo si mette in moto davvero.
A completare e precisare il quadro operativo è intervenuto l’INPS illustrando nel dettaglio le modalità di elaborazione degli ISAC, le fonti informative utilizzate, il funzionamento della lettera di compliance e le procedure per la regolarizzazione spontanea.
ISAC e ISA
Chi conosce gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) ha già metà del quadro in testa.
Gli ISAC sono la versione contributiva: se gli ISA misurano la coerenza dei comportamenti fiscali dei contribuenti rispetto ai parametri del settore, gli ISAC valutano la congruità della forza lavoro dichiarata rispetto all’attività economica svolta.
In parole semplici, il sistema incrocia i dati economici delle imprese (dal modello ISA dell’Agenzia delle Entrate) con i dati contributivi (le denunce UniEmens dell’INPS) e le comunicazioni obbligatorie sul lavoro relative ai lavoratori in somministrazione. Se il quadro che ne emerge non torna, se cioè una certa impresa, con quel fatturato, quei costi e quei beni strumentali, sembra avere troppo pochi dipendenti dichiarati, l’algoritmo segnala uno scostamento.
Come precisa la Circolare INPS n. 26/2026, le fonti informative sono sia interne all’Istituto (flussi UniEmens) che esterne (dati ISA dell’Agenzia delle Entrate), oltre ai dati UNISOMM derivanti dalle Comunicazioni Obbligatorie inviate al Ministero del Lavoro, utilizzati per la parte relativa al lavoro in somministrazione.
La logica di fondo è la stessa che da anni orienta la compliance fiscale: non più solo ispezioni a sorpresa, ma analisi statistica preventiva con invio proattivo di comunicazioni. Il tutto senza sanzioni immediate, almeno in questa prima fase sperimentale.
La prima applicazione degli ISAC riguarda due settori, selezionati come aree caratterizzate da un presunto rischio di evasione ed elusione contributiva:
- Commercio all’ingrosso alimentare (codice settore M21U), che comprende i codici ATECO dal 46.31 al 46.39 (grossisti di frutta e ortaggi, carne, salumi, latticini, bevande, prodotti ittici, pasti pronti e tabacco, ecc.);
- Servizi alberghieri ed extra-alberghieri (codice settore G44U), che comprende alberghi (55.10.00), affittacamere, B&B, case vacanza e residence (55.20.51), strutture legate alle aziende ittiche (55.20.53) e alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20).
La scelta di questi settori non esprime, come tiene a precisare il Ministero, un giudizio sul livello di irregolarità degli operatori. È semplicemente il punto di partenza di una sperimentazione che, entro il 31 agosto 2026, si estenderà ad almeno altri sei comparti. Entro fine anno, quindi, gli ISAC toccheranno complessivamente otto settori produttivi.
Va inoltre ricordato che gli ISAC si applicano ai datori di lavoro che esercitano attività in modo prevalente nei settori indicati e che rientrano nella platea ISA (ricavi sotto la soglia di euro 5.164.569). Sono esclusi i datori di lavoro che alla data del 1° gennaio 2026 avevano già cessato definitivamente l’attività.
Il cuore operativo del sistema è la comunicazione di compliance che l’INPS invierà entro il 31 marzo 2026, in via telematica, a tutti i datori di lavoro dei due settori coinvolti.
Un aspetto importante chiarito dalla Circolare INPS n. 26/2026: la lettera viene inviata a tutti i datori di lavoro dei settori interessati, anche a quelli privi di scostamenti. Questo nell’ottica di valorizzare la premialità e di rendere il sistema pienamente trasparente. Non la riceveranno solo i datori di lavoro che hanno cessato l’attività al 1° gennaio 2026.
Le lettere vengono inviate tramite la piattaforma SEND (Servizio Notifiche Digitali della PA), e sono recapitate anche agli intermediari delegati dai datori di lavoro, che siano stati regolarmente autorizzati.
Secondo i dati forniti dalla Circolare INPS n. 26/2026, entro il 31 marzo 2026 saranno inviate oltre 12.000 lettere con scostamento, su un totale di 33.732 soggetti analizzati per entrambi i settori (10.225 relativi al settore M21U e 23.507 relativi al settore G44U). Progressivamente, le lettere saranno inviate a tutti i datori di lavoro rientranti nei settori analizzati, inclusi quelli senza scostamenti.
La lettera conterrà, accanto a ciascun indicatore, tre colonne informative:
- l’esito degli indicatori: se l’impresa rientra nella fascia di normalità (nessuno scostamento) oppure presenta scostamenti classificati come “lieve” o “significativo”. Per gli indicatori di presenza/assenza, i valori possibili sono solo “anomalo” o “nella norma“;
- la natura dello scostamento: quale o quali indicatori risultano fuori soglia, con i relativi valori normali di riferimento;
- la stima delle giornate lavorative: il numero di giornate che, se effettivamente esposte, riporterebbero l’indicatore nella fascia di normalità. Questa stima è puramente indicativa e non configura di per sé alcuna irregolarità.
Il punto cruciale da chiarire è che ricevere la lettera non significa essere stati trovati irregolari e non avvia automaticamente un procedimento ispettivo. La comunicazione ha natura preventiva e collaborativa. Il suo scopo è invitare il datore di lavoro a riflettere sulla propria posizione, eventualmente regolarizzarla spontaneamente, e capire se esistono anomalie nei propri flussi dichiarativi. La circolare INPS n. 26/2026 stabilisce infatti che “La lettera di compliance non ha la natura giuridica di un atto di accertamento, né determina, di per sé, alcuna irregolarità nei confronti del datore di lavoro”.
Per capire come funzionano gli ISAC, è utile scendere nel dettaglio degli indicatori utilizzati. Il decreto tecnico e la Circolare INPS n. 26/2026 li classificano in due categorie: elementari e complessi.
Gli indicatori elementari sono calcolati tramite confronti diretti sui dati disponibili. Tra i più rilevanti per entrambi i settori:
- assenza dipendenti in ISA – presenza dipendenti in UniEmens: segnala le imprese che dichiarano lavoratori dipendenti all’INPS ma non nelle dichiarazioni fiscali (non coerenza dichiarativa tra dati contributivi e fiscali);
- assenza dipendenti in UniEmens – presenza dipendenti in ISA: il quadro speculare, ossia lavoratori dichiarati nelle imposte ma non all’INPS (potenziale evasione contributiva);
- valore dei beni strumentali per addetto: se il rapporto tra asset e personale supera il 95° percentile della distribuzione di settore, significa che con quella dotazione di macchinari e attrezzature ci si aspetterebbe più lavoratori;
- costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto: costi elevati per addetto dichiarato suggeriscono una forza lavoro sotto dichiarata (soglia: 90° percentile);
- numero di veicoli per addetto: indicatore peculiare del commercio all’ingrosso; una flotta di autocarri con pochissimi dipendenti è statisticamente anomala;
- quote di impiego di lavoro part-time, a termine, stagionale, in apprendistato e con contratti di collaborazione: misura la propensione a ricorrere a forme contrattuali atipiche in misura superiore ai valori normali di settore.
Per il settore alberghiero sono presenti indicatori aggiuntivi specifici:
- presenze per addetto: rapporto tra le presenze di ospiti e il personale dichiarato;
- numero totale dei posti letto fissi per addetto: più camere significa più personale atteso;
- tasso medio di occupazione: verifica che il rapporto tra presenze e posti letto fissi non scenda al di sotto di una soglia minima attesa per il modello di business. Se il tasso dichiarato è inferiore a tale soglia, il sistema stima un numero di presenze maggiore e, di conseguenza, un maggior fabbisogno di personale, calcolando le giornate di lavoro aggiuntive che ci si aspetterebbe.
È l’indicatore complesso tuttavia il vero cuore econometrico del sistema. Attraverso un modello di regressione, il sistema stima quante giornate di lavoro dipendente ci si aspetterebbe dall’impresa, tenuto conto di: valore dei beni strumentali; costo del venduto e per la produzione di servizi; numero di unità locali; modello di Business di appartenenza (MoB); presenza di addetti non dipendenti, agenti, personale somministrato; per le strutture ricettive: presenze di ospiti, posti letto, stagionalità, tipologie di servizi offerti (ristorazione, benessere, congressi, etc.).
La stima è addirittura personalizzata per singolo contribuente, se disponibili dati storici su quel soggetto nel panel utilizzato. Il divario tra giornate stimate e giornate effettivamente dichiarate determina, in base all’entità del gap, la classificazione come scostamento lieve o significativo.
Come precisa la Circolare INPS n. 26/2026, nelle giornate di lavoro elaborate non sono incluse le assenze a qualsiasi titolo, anche se coperte da contribuzione figurativa, al fine di fornire una misura più precisa del fattore lavoro realmente impiegato. Si precisa inoltre che gli ISAC, in questa prima fase, non hanno come obiettivo il controllo puntuale sui contratti collettivi e sui minimali retributivi: costituiscono indicatori di rischio di potenziale lavoro sommerso, privi di qualsiasi valore accertativo.
Il decreto introduce una distinzione netta tra due categorie di datori di lavoro: chi rientra nella fascia di normalità (nessuno scostamento, né lieve né significativo) e chi invece presenta anomalie.
Per le imprese nella fascia di normalità il beneficio è concreto e immediato: non saranno inserite tra i soggetti prioritari per gli accertamenti ispettivi contributivi. In pratica, la conformità agli ISAC diventa una “premialità” rispetto alla programmazione annuale della vigilanza INPS e INL. L’INPS comunicherà al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’elenco delle imprese conformi, i fini dell’orientamento e della programmazione delle attività di vigilanza in materia contributiva.
È importante sottolineare che gli ISAC non sostituiscono gli strumenti di vigilanza già previsti dalla normativa vigente. In caso di segnalazioni specifiche, denunce di lavoratori, ispezioni mirate su altri presupposti, l’impresa con fascia di normalità ISAC non è immunizzata da ogni possibile controllo. Ma nella programmazione ordinaria della vigilanza contributiva, chi è in regola con gli ISAC viene probabilmente deprioritizzato.
Un aspetto tecnico di grande rilevanza pratica è la classificazione delle imprese per Modello di Business (MoB). Gli ISAC, così come già fanno gli ISA fiscali, riconoscono che imprese dello stesso settore possono operare in modo molto diverso: confrontare un grossista ortofrutticolo con un cash&carry sarebbe statisticamente iniquo.
Un’impresa non viene classificata in un solo MoB con una logica binaria: il sistema attribuisce a ciascuna impresa una probabilità di appartenenza a ogni MoB, e le soglie di riferimento per gli indicatori sono calcolate come media ponderata su queste probabilità. Questo rende il modello più flessibile e meno soggetto a classificazioni rigide che non rispecchierebbero la realtà operativa dell’impresa.
In pratica, se un albergo dichiara un numero di giornate lavorate molto inferiore a quello stimato, il sistema tiene conto se si tratta di un hotel a 4 stelle aperto tutto l’anno o di una pensione di montagna aperta soli 4 mesi. La stagionalità, la tipologia di servizi (ristorazione, SPA, congressi) e la categoria della struttura pesano sul modello.
La Circolare INPS n. 26/2026 chiarisce che il datore di lavoro può rispondere alla lettera tramite la funzione Comunicazione Bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente, utilizzando l’oggetto “ISAC” appositamente istituito. È stato predisposto un apposito template che, per ciascun indicatore con scostamento, consente di scegliere tra tre opzioni: esporre le ragioni dello scostamento (con documentazione), comunicare eventuali correzioni già trasmesse in UniEmens, oppure richiedere chiarimenti sui dati utilizzati. La compilazione è volontaria e non è previsto alcun termine perentorio.
Chi decide di regolarizzare spontaneamente deve trasmettere i flussi di correzione attraverso la sezione “Regolarizzazione da Compliance” nella procedura “Compilazione online” del sito INPS, usando il tipo regolarizzazione “RE” (Regolarizzazione da Compliance – Evasione). È obbligatorio indicare il protocollo e la data della lettera di compliance ricevuta. I contributi eventualmente dovuti vanno versati con modello F24, causale “RC01”. L’utilizzo di questo tipo di regolarizzazione è essenziale per beneficiare della riduzione delle sanzioni civili prevista dall’art. 30, comma 7, del D.L. n. 19/2024.
Non tutti gli scostamenti sono indice di irregolarità reale. Ci possono essere situazioni legittime che l’algoritmo interpreta come anomalie: un’impresa che ha esternalizzato molte attività (somministrazione, appalti di servizi), una struttura alberghiera che ha avuto un anno di ristrutturazione con minori presenze, un’impresa familiare con soci lavoratori non dipendenti. In questi casi, è importante costruire la documentazione che giustifichi la posizione e utilizzare il template di risposta. Il lavoro somministrato è preso in considerazione dal modello (dati UNISOMM), ma non tutte le forme di flessibilità sono perfettamente catturate.
Il decreto istituisce presso il Ministero del Lavoro l’Osservatorio ISAC, un organismo di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero, dell’INPS, dell’INL e delle organizzazioni di categoria (datori di lavoro e lavoratori) dei settori coinvolti. Il suo compito è valutare l’impatto qualitativo degli ISAC e contribuire all’aggiornamento del modello.
L’INPS dovrà trasmettere al Ministero del Lavoro un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo 2027. È previsto che gli ISAC vengano aggiornati di norma ogni due anni, tenendo conto delle modifiche ai codici ATECO e dell’evoluzione del mercato del lavoro nei settori interessati.
Questo aspetto è importante per i professionisti: il sistema non è statico. Le soglie, i modelli di business e i parametri di riferimento possono cambiare, e sarà necessario tenersi aggiornati anche sugli sviluppi tecnici del decreto e delle note metodologiche.
La Circolare INPS n. 26/2026 aggiunge una nota di prospettiva significativa: in un’ottica di futuro utilizzo generalizzato degli ISAC, il modello potrà essere arricchito di ulteriori fonti e dati e potrebbe acquisire anche una valenza accertativa. Oggi è uno strumento di compliance volontaria; domani potrebbe diventare qualcosa di più.
Al di là degli aspetti tecnici, gli ISAC segnano un cambio di filosofia nell’approccio dello Stato alla compliance contributiva. Fino a ieri, la vigilanza era prevalentemente reattiva: ispezioni a campione, segnalazioni, indagini su denuncia. Con gli ISAC, lo Stato dice alle imprese: “Sappiamo già come dovrebbe essere strutturata la tua forza lavoro. Se i tuoi dati si discostano da questa aspettativa, ti avvisiamo prima che diventi un problema”.
È lo stesso modello già adottato per gli ISA fiscali, dove la compliance proattiva ha in parte sostituito la logica degli accertamenti a tappeto. Non a caso la norma è nata nell’ambito del PNRR, su richiesta della Commissione europea, come parte del Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025.
da Il Commercialista Telematico