Assegno unico con arretrati se la domanda è presentata entro fine mese

Si avvicina il 30 giugno, data in cui scade il termine per presentare la domanda di assegno unico e universale (c.d. AUU) con possibilità di ottenere le mensilità arretrate dallo scorso marzo; per le domande presentate dal 1° luglio la prestazione decorre, invece, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda stessa.
Si ricorda infatti che l’assegno unico e universale è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Ciò vale per i soggetti che non abbiano ancora presentato domanda o per i percettori del reddito di cittadinanza (RdC) che non abbiano presentato domanda per l’assegno unico: l’INPS, con messaggio n. 258/2024, ha chiarito che quest’ultimo è stato erogato sulla carta RdC per l’intero importo spettante, senza soluzione di continuità, sino alla mensilità di febbraio 2024 (tenuto conto dell’ISEE valido al 31 dicembre 2023), con onere in capo a chi non lo avesse già fatto di presentare domanda di assegno unico dalla mensilità di marzo 2024. Il suddetto onere riguarda anche le famiglie interessate dalla sospensione del reddito di cittadinanza durante il 2023 con figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni (si veda “Assegno unico corrisposto su Carta Rdc fino a febbraio 2024” del 20 gennaio 2024).

Per coloro che abbiano già presentato domanda, invece, la stessa vale anche per le annualità successive a quella di presentazione. Infatti, dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande di assegno unico già accolte prosegue d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova istanza, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda – come, ad esempio, la nascita di un altro figlio – e fermo restando che la domanda già trasmessa non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
In tali casi la prestazione è, appunto, erogata d’ufficio e l’Istituto di previdenza fa riferimento ai dati presenti nelle domande. Per ottenere il giusto importo occorre, però, presentare una nuova DSU (la dichiarazione sostituiva unica) per il 2024 al fine di rinnovare l’ISEE.

Più precisamente, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE, è necessaria la presentazione di una nuova DSU per il 2024 entro il prossimo 30 giugno: solo in tal caso gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire da marzo 2024, con corresponsione tramite conguaglio degli arretrati dovuti.

In difetto di presentazione della nuova DSU entro il predetto termine, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa (cfr. messaggio INPS n. 15/2024). Trattandosi, infatti, di una prestazione di natura universalistica, l’assenza dell’ISEE non preclude il riconoscimento dell’assegno, ma ne determina l’erogazione nella misura minima.

Si ricorda che, in relazione alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, i pagamenti relativi a giugno 2024 avverranno i giorni 17, 18 e 19 (cfr. messaggio INPS n. 15/2024).

Con riferimento invece ai nuovi potenziali beneficiari, si ricorda che la domanda può essere presentata in via telematica, accedendo al sito web, oppure tramite Contact Center Integrato, gli istituti di patronato (cfr. messaggio INPS n. 1108/2024, con cui è stato reso noto il rilascio della nuova funzionalità denominata “Subentro Patronato”) o l’app “INPS Mobile”, selezionando dalla homepage il servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”.

Quanto agli importi spettanti per il 2024, l’INPS, con il messaggio n. 572/2024, ha indicato, all’allegato n. 1, gli importi rideterminati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi pari al +5,4% ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 11 del DLgs. 230/2021, sia dell’AUU sia delle relative soglie ISEE (si veda “Aumentano gli importi di assegno unico e universale per il 2024” del 10 febbraio 2024).

da Eutekne.info

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