Bando Internazionalizzazione Provincia di Vicenza – Anno 2024

Il sistema camerale della Provincia di Vicenza intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell’individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già
serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, si propone, pertanto, secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull’internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle imprese attraverso il sostegno a iniziative di partecipazione all’estero e all’acquisizione di servizi per favorire l’avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, anche utilizzando la leva delle tecnologie digitali.
Nello specifico, con l’iniziativa «Bando internazionalizzazione – Anno 2024» sono proposte misure che rispondono ai seguenti obiettivi:

  • sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all’estero delle imprese vicentine, attraverso l’analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
  • favorire interventi funzionali alla continuità operativa delle attività commerciali sull’estero da parte delle imprese;
  • incrementare la consapevolezza e l’utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell’export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale.

Il Bando si inserisce nell’ambito delle linee promozionali 2024 a favore del sistema delle imprese e delle azioni strategiche programmate dalla Camera di Commercio di Vicenza nella Relazione Previsionale e Programmatica 2024.
Il Bando prevede due fasi:
1^ fase): presentazione della domanda di contributo (documentazione di cui all’Articolo 9 del presente Bando);
2^ fase): presentazione della rendicontazione (documentazione di cui all’Articolo 11 del presente Bando).

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è di € 2.000,00 su una spesa minima di € 4.000,00 (al netto IVA). Alle imprese in possesso del rating di legalità viene attribuita una premialità di € 200,00 da sommare al contributo spettante. Alle imprese in possesso della certificazione di parità di genere viene attribuita una premialità di € 200,00 da sommare al contributo spettante. La dotazione finanziaria prevista per l’intervento è pari a € 255.000,00.

TERMINE DI INIZIO E FINE SPESE
Sono considerate ammissibili le spese, al netto dell’IVA, dettagliate in fattura, sostenute e interamente pagate nel periodo che decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria di concessione al 31 ottobre 2024, cioè le fatture devono risultare emesse e i pagamenti devono risultare effettuati nell’arco temporale sopra indicato.

MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, accedendo al link https://restart.infocamere.it (completamente gratuito) dalle ore 15:00 del 15 aprile 2024 alle ore 15:00 del 22 aprile 2024, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili.

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Deducibilità del trattamento di fine mandato

Il trattamento di fine mandato (TFM), emolumento corrisposto agli amministratori alla fine del loro incarico, ha generato ampio contenzioso sul piano fiscale, in particolare per quanto concerne il corretto periodo di imputazione e la sua deducibilità ai fini delle imposte sul reddito. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente delineato i confini entro cui il TFM può ritenersi deducibile. L’art. 105, c. 4 del Tuir estende i criteri di deducibilità dell’indennità di fine rapporto previsti per i lavoratori dipendenti alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In linea generale gli accantonamenti relativi al TFM sono deducibili a condizione che l’obbligazione risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto. È consentita dunque la deduzione per competenza a patto che la società abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante prima dell’inizio del mandato dell’amministratore. In assenza di tale condizione, il TFM non si qualifica come indeducibile ma potrà essere dedotto per cassa al momento dell’effettivo pagamento e dopo aver ripreso a tassazione nei vari anni gli accantonamenti operati (con conseguente stanziamento delle imposte anticipate). La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni tale assunto; ricordiamo, tra le altre Cass. civ., ordinanza n. 13566/2022 e sentenze nn. 31473/2019 e 16787/2016. È opportuno ricordare altresì che nell’atto avente data certa occorre individuare anche l’importo. Infatti, le ordinanze nn. 4487/2025, 3299/2025, 19445/2023, 25435/2022, 19571/2022, 3994/2021, 24848/2020, 17367/2020, 16826/2020 e 26431/2018 e le sentenze nn. 15966/2024 e 1153/2021 hanno specificato che l’atto, oltre ad avere data certa antecedente all’inizio del rapporto, deve specificare anche l’importo accantonato. Qualora il requisito della data certa anteriore non sia rispettato, come anticipato, in luogo del principio di competenza, la Cassazione ammette la deduzione dei compensi spettanti agli amministratori nell’esercizio in cui viene effettivamente corrisposto. In tal senso, si registra l’orientamento consolidato sia dell’Amministrazione Finanziaria (Risoluzioni nn. 211/E/2008 e 124/E/2017), sia della giurisprudenza della stessa Corte (cfr., tra le altre, Cass. nn. 5763/2021, 4400/2020 e 17367/2020). Inoltre, l’accontamento del TFM, non subendo i limiti di spettanza (e quindi di deducibilità) nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti (così la Cassazione con le ordinanze: 4854/2025, 3388/2025, 3384/2025, 3382/2025, 3300/2025, 3299/2025, 3298/2025, 15966/2024, 25435/2022, 28827/2021 e 24848/2020) deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza, coerenti con la durata dell’incarico nonché congrui rispetto alla realtà economica dell’impresa (Cass., ordinanza n. 28827/2021). Infine, si sottolinea che i sopra citati principi, qualora non ottemperati, non possono essere “raggirati” mediante le dimissioni e la nuova nomina dell’organo amministrativo al solo fine di vedersi attribuito il TFM deducibile per competenza. Difatti, in base alla massima dell’ordinanza n. 19445/2023, l’interruzione del rapporto con la società risulta meramente formale e “non risulta possibile far dimettere e rinominare successivamente gli amministratori in ragione di una continuità sostanziale”. La corretta formalizzazione dell’impegno rappresenta, quindi, un presupposto imprescindibile per la legittima deduzione fiscale, sia secondo l’Agenzia delle Entrate sia secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Una gestione documentale tempestiva e trasparente si conferma, di fatto, l’unico strumento per evitare contestazioni e sanzioni in fase di accertamento. da Sistema Ratio

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