Compensi amministratori, deducibilità collegata al pagamento

Ai sensi dell’art. 95, c. 5 del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori di società di capitali sono fiscalmente deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (ossia in applicazione del principio di cassa e non di quello di competenza). In particolare, per essere deducibili, i compensi devono essere pagati entro il 12.01 dell’anno successivo (cd. principio di “cassa allargata”), ovvero entro il 31.12 dell’anno di riferimento se il beneficiario è titolare di partita Iva (cd. principio di “cassa rigida”). Attenzione che il termine del 12.01 è perentorio; per tale data, infatti, “non” trova applicazione la disposizione dettata dall’art. 2963 c.c. che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo (circ. n. 2/E/2003).
Ne consegue che i compensi versati all’amministratore entro 12.01.2025 saranno deducibili dalla società nel periodo d’imposta 2024, mentre quelli corrisposti successivamente (e, quindi, dal 13.01.2025), concorreranno alla determinazione del reddito nel periodo d’imposta di erogazione (2025, appunto). Così, se la società ha deliberato nel dicembre 2024 compensi all’amministratore con pagamento degli stessi a marzo 2025 avremo che, contabilmente, il compenso viene rilevato nella voce B.7 del conto economico dell’anno 2024, mentre, fiscalmente, lo stesso è deducibile nel 2025: in tal caso, la società effettuerà in dichiarazione dei redditi una variazione in aumento per l’importo corrisposto e, nell’anno successivo (2025), una variazione in diminuzione di pari importo. Occorrerà, poi, stanziare nel bilancio di esercizio la relativa quota di imposte anticipate.
Resta fuori dall’applicazione del principio di cassa allargato il compenso corrisposto a un amministratore professionista (titolare di partita Iva): in tal caso, il compenso, rientrando nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, è assoggettato ad un principio di cassa puro.

Per quanto concerne, invece, le modalità di pagamento del compenso occorre evidenziare che ove si scelga l’assegno bancario o circolare, rileva la data apposta sull’assegno in quanto è da tale momento che si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato). Analoga conclusione vale nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato con bonifico bancario: in tal caso, si deve far riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, ossia dal momento dell’accredito sul conto corrente.

Sul piano contabile, l’OIC12 stabilisce che i compensi corrisposti agli amministratori e i relativi rimborsi spese devono essere rilevati nel bilancio in cui sono maturati alla voce B.7 del conto economico. Laddove, invece, il compenso, alla data di chiusura dell’esercizio, non risulta ancora corrisposto, lo stesso deve essere rilevato tra gli “altri debiti” (alla voce D.14) dello stato patrimoniale.

Da ricordare che, per il compenso amministratori, occorre procedere con una delibera assembleare. In mancanza di disposizioni statutarie sul punto, infatti, competente alla determinazione del compenso è l’assemblea dei soci che può provvedervi sia con la delibera di nomina sia con autonoma e separata deliberazione. Ogni amministratore, infatti, ha diritto a un compenso per l’attività svolta. Tuttavia, detto diritto può essere derogato da una clausola statutaria che condiziona l’amministratore al conseguimento di utili ovvero sancisca la gratuità dell’incarico (Cassazione, sentenze nn. 15382/2017 e 243/1976). In particolare, a norma dell’art. 2389 c.c., i compensi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Da ultimo, si rammenta che le informazioni da riportare in nota integrativa sono quelle di cui all’art. 2427, c. 1, n. 16 c.c.; queste, devono essere fornite cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per effetto delle garanzie prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Da Sistema Ratio

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