Conto corrente cointestato: attenzione ai rischi

La cointestazione di un conto corrente bancario, come pure di un deposito titoli, è una situazione che si verifica sempre più frequentemente nella realtà.
Di norma si tratta di conti cointestati tra i coniugi, ma talvolta anche ad altri familiari (fratelli, genitori, parenti vari). Ne analizziamo un aspetto particolare, che riguarda la titolarità degli importi risultanti dal rapporto; la questione ovviamente può avere una rilevanza particolare in caso di separazione tra coniugi come pure nel caso di una successione. In un successivo articolo tratteremo del deposito titoli cointestato .

La Cassazione ha avuto modo di interessarsi della questione del conto corrente cointestato innumerevoli volte, sia sotto l’aspetti civilistico che fiscale: qui commentiamo la sentenza più recente, la n. 22613 del 5 agosto 2025.

Conto corrente cointestato: l’ultimo intervento della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22613 del 5 agosto 2025, ha confermato quanto già altre volte pronunciato: il versamento di una somma, anche consistente, in un conto cointestato non necessariamente presuppone una liberalità indiretta.

Il caso si riferiva ad una questione successoria; il marito, in seconde nozze, aveva presentato ricorso per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria con il figlio, di prime nozze, della moglie. Il figlio aveva chiesto la collazione della donazione indiretta effettuata dalla madre, consistente nel versamento di una consistente somma, proveniente da una vendita immobiliare di un suoi bene, sul conto corrente cointestato con il marito. La domanda è stata respinta in tutti i gradi di giudizio, in quanto per tutta la durata del matrimonio ( 37 anni ) sul conto erano confluite rilevanti somme anche da parte del marito; la defunta, con il versamento di cui si discuteva, “aveva semplicemente concorso nelle spese per il mantenimento della famiglia“.

Nell’effettuato versamento non è stato rilevato lo spirito di liberalità in capo alla moglie, necessario per poter qualificare l’atto come donazione indiretta. Sul conto corrente cointestato affluivano molteplici versamenti da parte dei coniugi, e quindi il conto era gestito nell’interesse della famiglia, la eventuale natura di liberalità deve essere dimostrata da chi la deduce, il che nella fattispecie non è successo.

Altre sentenze
La Cassazione ha precisato (sentenza n. 1643 del 23 gennaio 2025) che, in caso di divorzio, il saldo risultante dal conto cointestato non spetta automaticamente ad entrambi i coniugi. Qualora uno dei cointestatari possa fornire prova che quanto versato deriva esclusivamente da lui stesso, il saldo può essere considerato di sua esclusiva proprietà .

Ricordiamo la sentenza, sempre della Corte di Cassazione, n. 9197 del 3 aprile 2023 che richiama una precedente sentenza (la n. 18777/2015) che aveva così specificato:

“la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 ce, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa”.

Cassazione n. 29324 del 21 ottobre 2021: poiché la cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, codice civile, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali, solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti), ”… ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso”.

Altre sentenze nello stesso senso, sempre della Cassazione: n. 8720/2021, n. 11375/2019, n. 4682/2018, n. 4320/2018, n. 13619/2017 , n. 13614/2013, n. 10991/2013,n. 26983/2008 e n. 3499/1999. .

La prassi fiscale sul conto corrente cointestato
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla questione dei versamenti su conto corrente cointestato, anche se invero il caso era del tutto particolare. Un padre era stato obbligato dal tribunale ad effettuare dei bonifici periodici sul conto corrente cointestato con l’ex coniuge, per il mantenimento dei figli. Con la risposta ad interpello n. 205 del 9 luglio 2020 è stato precisato che si è in presenza di un adempimento di un obbligo, e che quindi mancava del tutto ogni spirito di liberalità, per tali versamenti .

Sentenza di Cassazione n. 25684 del 22 settembre 2021: il caso, anche questo molto particolare, si riferiva ad un accertamento IRPEF su somme che il coniuge aveva prelevato illecitamente dal conto corrente cointestato con la moglie, conto alimentato esclusivamente da somme riconducibili a quest’ultima. La Cassazione ha precisato che “sul piano strettamente civilistico, il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all’altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità”. Solo la presenza dell’animus donandi, ovvero l’esistenza di “(…) circostanze univocamente suffraganti l’immanenza di uno spirito liberale (…)” può consentire che il versamento di una determinata somma appartenga ad uno solo dei cointestatari, appunto come donazione. La mancanza non può determinare la presunzione di appartenenza pro-quota.

Conto corrente cointestato e donazione indiretta
In definitiva, per la validità di una donazione indiretta effettuata mediante cointestazione di un rapporto bancario (conto corrente) appare sufficiente l’animus donandi, non essendo richiesta una formalità particolare.

Ricordiamo come la Cassazione a Sezioni Unite (n. 18725 del 27 luglio 2017) avesse invece richiesto la forma dell’atto pubblico per un trasferimento di titoli effettuato con un ordine di bancogiro, non considerandolo quale donazione indiretta. E conseguentemente si era trattato di donazione nulla, anche se ai fini tributari sempre la Cassazione ha reiteratamente considerato tassabili anche tali donazioni nulle (Cassazione n. 15144/2017, 634/2012 e 22118/2010).

Effetti di una donazione indiretta
Una volta acclarata la natura di donazione indiretta, importanti conseguenze ne derivano, sotto l’aspetto civilistico e anche fiscale. Ne indichiamo le più importanti.

Collazione
Tutte le donazioni fatte in vita dal de cuius al coniuge, e ai figli vanno conferite nella massa ereditaria , per la divisione della stessa, salvo esplicita dispensa da parte del donante da tale obbligo ( art. 737 c.c.). Appare pertanto pregiudiziale accertare la eventuale natura di donazione indiretta su un conto corrente cointestato;

Azione di riduzione
L’erede legittimario leso o pretermesso può agire per ottenere la riduzione.

Conto cointestato in caso morte
In caso di morte si presume che le disponibilità su un conto corrente cointestato spettino a metà tra i cointestatari. La banca non potrà pertanto frapporre ostacoli al prelievo di metà della giacenza. La circolare ABI n. 000906 del 15 febbraio 2005 ha però specificato che, in caso di opposizione da parte di un correntista o di un erede, la banca dovrà richiedere il consenso di tutti. Eventuali abusi potranno comunque essere gestititi autonomamente tra le parti. Ai fini della dichiarazione di successione, andrà riportato nell’asse ereditario la metà della giacenza.

Indagini finanziarie
Ai fini delle indagini finanziarie, la giurisprudenza (tra tutte, Cassazione n. 1298/2020 e Cassazione n. 9352 dell’8 maggio 2015) ha confermato la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, nel senso della possibilità di considerare rilevanti le operazioni effettuate in un conto cointestato. Grava sul contribuente verificato l’onere di dimostrare la estraneità delle somme alla propria sfera reddituale oppure che gli importi siano imputabili all’altro cointestatario del conto (art. 32 DPR 600/1973 e art .51 DPR 633/1972).

La circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza è nello stesso senso. Le movimentazioni su un conto corrente cointestato non sono però sufficienti per presumere una attività commerciale svolta da parte del soggetto cointestatario che non presenta dichiarazioni fiscali (Cassazione n. 9903/2020).

Considerazioni
Come si è visto, l’onere della prova della eventuale esistenza dell’animus donandi, cui consegue la natura di donazione indiretta della cointestazione, spetta a chi intenda far valere la donazione stessa. In assenza di circostanze univoche che supportino la esistenza di uno spirito liberale da parte di chi ha effettuato il versamento sul conto corrente cointestato , la cointestazione del conto oppure il versamento da parte di un cointestatario su tale conto non sono donazioni, e quindi gli importi relativi non spettano anche all’altro cointestatario. E la prova dell’eventuale animus donandi potrà essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici (Trib. Milano, sez. 4, sentenza n. 9936/2016 ).

Appare del tutto pacifico che qualora il conto, ancorchè cointestato, sia stato aperto per agevolare la gestione delle risorse ( si pensi ad una persona anziana, con conto cointestato ad un figlio o a un nipote), mancherà lo spirito di liberalità. Pertanto il cointestatario in questo caso agisce in pratica come delegato o mandatario, riconoscendo le disponibilità altrui (Trib. Bologna, n. 1761/2024).

Infine, nel caso di firma congiunta del conto, tale aspetto dovrà considerarsi come volontà di controllo e di decisione congiunta da parte di chi ha fornito la provvista, e quindi carenza dell’animus donandi (Corte di Appello di Firenze, n. 1148/2015 ).

Ad ogni buon conto, il semplice fatto della esistenza di una cointestazione fa presumere, anche ai fini fiscali, una partecipazione paritetica alla relativa disponibilità.

da Il Commercialista Telematico

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