D.L. 38/2026: PEX e investimenti al centro del correttivo

Il D.L. 27.03.2026, n. 38 è intervenuto in via prioritaria sul versante degli investimenti delle imprese incidendo, in primis, sulla disciplina dei c.d. “iperammortamenti” mediante la soppressione del vincolo territoriale relativo alla produzione dei beni.

L’agevolazione sarà quindi fruibile, per gli investimenti effettuati dal 1.01.2026, indipendentemente dal luogo di fabbricazione dei beni agevolabili. In questo modo è stata eliminata una restrizione che aveva determinato evidenti distorsioni concorrenziali e limitazioni nelle scelte di approvvigionamento.

In stretta connessione con le politiche di sostegno agli investimenti si colloca l’introduzione di un credito d’imposta straordinario pari al 35% a favore delle imprese che, pur avendo presentato istanza per il credito Transizione 5.0, non hanno beneficiato dell’agevolazione per esaurimento delle risorse.

Il riconoscimento del contributo sarà subordinato alla verifica tecnica del GSE, con utilizzo esclusivo in compensazione entro il 31.12.2026, ed esclusione dai limiti ordinari e irrilevanza ai fini della formazione del reddito e della base imponibile Irap. Si tratta, di fatto, di un intervento compensativo volto a salvaguardare investimenti già programmati e a ridurre l’impatto dell’incertezza finanziaria sulle decisioni aziendali.

Di assoluto rilievo per la fiscalità delle imprese è inoltre il ripristino del regime di participation exemption (PEX) e dell’esclusione dei dividendi nella misura del 95%, con decorrenza dal 1.01.2026, intervento che supera le criticità applicative che erano emerse con la disciplina previgente e che consente ora di ristabilire un quadro coerente nella tassazione dei redditi finanziari.

Sempre sul piano della determinazione del reddito d’impresa, assume rilievo la modifica all’art. 86 del Tuir, con l’introduzione della rateizzazione quinquennale della componente negativa derivante da avviamento nelle operazioni di cessione d’azienda o di ramo in continuità aziendale per i soggetti IAS adopter, con estensione anche ai fini Irap e applicazione retroattiva dal periodo d’imposta 2024.

A questi interventi si affiancano misure di carattere operativo che incidono sulla gestione aziendale, tra cui il differimento al 1.07.2026 dell’applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati di modico valore e la proroga al 1.05.2026 dell’entrata in vigore della ritenuta sulle provvigioni in specifici settori. Questi rinvii assumono rilievo non solo sotto il profilo degli adempimenti, ma anche in termini di gestione dei flussi finanziari e di adeguamento dei sistemi informativi e contrattuali, soprattutto per operatori attivi nei settori logistici, turistici e dell’intermediazione commerciale.

In ambito Iva, il decreto ha ridefinito la decorrenza del nuovo regime delle operazioni permutative, limitandone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati dal 1.01.2026 e introducendo una clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi, con esclusione di rimborsi o rettifiche.

Questa previsione appare particolarmente rilevante per le imprese che operano con schemi contrattuali complessi o di lunga durata, in cui la determinazione della base imponibile Iva nelle permute può generare significativi impatti finanziari.

Infine, ulteriori disposizioni hanno riguardato l’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti fino al 2028, con finalità di rafforzamento del sistema finanziario, e il coordinamento del regime degli impatriati mediante rinvio dell’efficacia delle nuove regole ai soggetti che trasferiranno la residenza dal 2027.

da Sistema Ratio

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