Con la circolare n. 148 di ieri, 28 novembre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del contributo economico per le imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica da persone disoccupate under 35, previsto dall’art. 21 comma 3 del DL 60/2024 e attuato con DM 3 aprile 2025.
La circolare in commento si affianca alla circ. n. 147 pubblicata il 27 novembre 2025 e relativa, invece, all’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35 da parte delle suddette imprese (si veda “Operativo l’esonero contributivo per le assunzioni nei settori strategici” di ieri).
Il contributo può essere richiesto dai soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, secondo i criteri definiti dall’art. 2 comma 1 del DM 3 aprile 2025 (l’INPS fornisce, in allegato alla circolare, l’elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025). Tali soggetti devono avere un’età anagrafica inferiore a 35 anni ed essere disoccupati alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.
Sono considerati disoccupati:
- i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego (art. 19 del DLgs. 150/2015);
- i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR (art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019).
Con specifico riferimento alle società, il contributo mensile può essere riconosciuto a uno solo dei soci che sia in possesso dei requisiti di accesso (art. 6 comma 8 del DM 3 aprile 2025).
Il contributo economico è pari a 500 euro mensili ed è corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni (comunque entro il 31 dicembre 2028). L’importo non concorre alla formazione del reddito.
In particolare, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale (tenuto conto delle disponibilità finanziarie). Per le attività avviate prima del 28 novembre 2025, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025 (data di pubblicazione del DM 3 aprile 2025), sempre che la domanda sia presentata entro i termini.
Ai fini dell’accesso occorre presentare all’INPS domanda telematica, utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’Istituto nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando “Incentivo Decreto Coesione”. In alternativa è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato o il Contact Center Multicanale.
La domanda va presentata entro il termine di decadenza di 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale; ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni, per avvio dell’attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese. Per le attività avviate in data antecedente al 28 novembre 2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data.
In merito, l’INPS precisa che le domande presentate entro 30 giorni dall’invio della Comunicazione Unica avente a oggetto “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica” non possono essere accolte.
Il richiedente viene ammesso al contributo laddove la verifica del possesso dei requisiti di ammissione dia esito positivo.
In particolare, il requisito dello stato di disoccupazione è oggetto di dichiarazione di responsabilità resa dall’istante in sede di presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la cui veridicità è verificata dall’INPS in sede di istruttoria della domanda, attraverso la consultazione della banca dati messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Resta fermo che l’erogazione del contributo, liquidato annualmente in forma anticipata tramite pagamento diretto da parte dell’Istituto, è subordinata anche alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata.
Quanto alle condizioni, l’INPS evidenzia che la fruizione del contributo per l’attività è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al Capo I e all’art. 22 del regolamento (Ue) 651/2014.
Inoltre, il contributo per l’attività costituisce aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (Ue) 651/2014 e per il quale il Ministero del Lavoro ha effettuato la comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea.
da Eutekne.info