Ecobonus salvo anche senza ENEA

Si consolida l’orientamento della Corte di Cassazione sulle conseguenze connesse alla mancata trasmissione all’ENEA della prescritta comunicazione a conclusione dei lavori di riqualificazione energetica. La Suprema Corte, con due recenti ordinanze (10.05.2025, n. 12422 e 12426), conferma il proprio indirizzo, sulla scia di ulteriori precedenti pronunce, con le quali si è affermato che la mancanza della comunicazione all’ENEA, entro il termine di 90 giorni dalla fine lavori, relativamente agli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 1, c. 348 L. 296/2006, non costituisce causa di decadenza dal bonus fiscale.

Con le 2 ordinanze richiamate, la Corte si è spinta oltre al precedente indirizzo, già espresso con la sentenza n. 7657/2024 e con l’ordinanza n. 8019/2025, affermando che, stante la natura essenzialmente statistica della comunicazione, nessuna decadenza è collegata, non solo al ritardo nell’invio, ma addirittura anche nel caso della sua omissione.
La comunicazione ha la funzione di monitorare il risparmio energetico ottenuto con i relativi interventi di efficientamento e perciò appare sostanzialmente corretto ritenere che non abbia la natura di requisito per l’accesso alla detrazione. L’analisi effettuata dai giudici di legittimità riprende il concetto già espresso precedentemente secondo cui, “in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori, per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 19/2/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto”.
Il controllo dell’Agenzia delle Entrate, prosegue la Suprema Corte, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico. In buona sostanza, se il contribuente rispetta tutti i requisiti fissati dalla legge, ha diritto al bonus fiscale a prescindere dall’avvenuto invio all’ENEA della prescritta comunicazione.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto al contribuente la produzione della documentazione in suo possesso attestante l’avvenuta esecuzione degli interventi e il sostenimento delle relative spese e aveva dato atto della sua regolare consegna, senza muovere alcuna eccezione nel merito. Alla luce di queste due ultime ordinanze, vedremo se l’Amministrazione Finanziaria farà un passo indietro e si adeguerà ad un orientamento che pare essersi consolidato, riconoscendo un criterio di prevalenza della sostanza rispetto ad un adempimento che ha una mera natura formale e per il quale non è prevista alcuna sanzione specifica.

da Sistema Ratio

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