Entro fine mese imprese di ristorazione e turismo da assicurare contro i rischi catastrofali

Si avvicina il termine ultimo per adeguarsi all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali anche per le ultime categorie di imprese interessate: entro il 31 marzo (data individuata dall’art. 16 comma 2 DL 200/2025 – c.d. “Milleproroghe” – convertito), le piccole e micro imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 5 della L. 287/91 e quelle turistico ricettive dovranno adempiere l’obbligo introdotto dall’art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
Lo stesso termine vale anche per la stipula dei contratti assicurativi in questione per i settori della pesca e dell’acquacoltura.

Per le imprese di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività turistico ricettive, il termine di fine mese opera a condizione che queste rientrino nella categoria delle micro e piccole imprese, vale a dire quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (piccole imprese) e quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (micro imprese), secondo le definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/Ce.

Il termine del 31 marzo per il settore della pesca e dell’acquacoltura riguarda, invece, le imprese di qualsiasi dimensione che esercitino tali attività.
Per la generalità delle imprese, l’obbligo è già in vigore: per quelle di grandi dimensioni, la data per adeguarsi era il 31 marzo 2025, per le medie imprese il 1° ottobre 2025, per quelle piccole e micro (di settori diversi da quelli interessati dalla proroga), la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31 dicembre scorso.

Deve trattarsi, si ricorda, di imprese con sede legale in Italia o con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione (così il MIMIT nelle FAQ del 1° aprile 2025), che impieghino i beni di cui all’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), n. 1, 2 e 3 c.c., vale a dire terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali.

Il riferimento ai beni “impiegati” per l’esercizio dell’attività di impresa, ripreso dall’art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024, conv. L. 189/2024 e dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DM 18/2025 va inteso nel senso che è l’impresa che li utilizza a doverli assicurare. Dunque, l’impresa è tenuta a stipulare la polizza a copertura dei danni ai beni che impiega per l’esercizio dell’attività anche se non ne è proprietaria, ma ne ha il solo godimento (come nel caso della locazione, del leasing o del comodato). Peraltro, non sono da assicurare i beni che sono già coperti da polizza, eventualmente stipulata da un altro soggetto. La ratio di un simile onere potrebbe rinvenirsi nel fatto che è il conduttore che gode del bene e la ricostruzione dell’immobile a seguito del risarcimento da parte dell’assicurazione consentirebbe a lui di continuare a utilizzarlo.

L’imprenditore conduttore che stipula la polizza dovrà, poi, corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Nel caso in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore conduttore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.

Non vi sono dubbi, peraltro, circa la possibilità per le parti del contratto di locazione (o altro contratto che trasferisce il godimento) di accordarsi diversamente, prevedendo, ad esempio, che sia il locatore, in qualità di proprietario dell’immobile, a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto la polizza catastrofale richiesta dalla legge o, ancora, che la parte che non stipula la polizza partecipi al pagamento del premio assicurativo.

Manca ancora la piattaforma per il confronto delle offerte

L’obbligo, introdotto ormai due anni fa, è prossimo, quindi, alla completa attuazione.
Resta da evidenziare che, allo stato attuale, è inattuata la previsione di cui al comma 105-bis dell’art. 1 della L. 213/2023, pertanto non è ancora disponibile la piattaforma informatica gestita dall’IVASS per il confronto delle offerte, che dovrebbe consentire di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi.

da Eutekne.info

ARTICOLI COLLEGATI