Nel contesto della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, uno dei temi più sensibili per gli operatori è rappresentato dagli errori nell’indicazione del mezzo di pagamento utilizzato dal cliente. Si tratta di una problematica che assume rilevanza concreta nel momento in cui, in fase di emissione del documento commerciale, venga selezionata una modalità di pagamento non corrispondente a quella effettivamente utilizzata, per effetto di un errore incolpevole dell’esercente oppure a causa di una modifica dell’intenzione del cliente all’ultimo momento.
Il tema è stato affrontato nel corso del Question Time del 17 dicembre 2025, con riferimento all’interrogazione parlamentare n. 504808, nella quale è stato chiesto di chiarire gli effetti sanzionatori previsti in caso di tali irregolarità e di valutare l’eventualità di una procedura correttiva ufficiale che consenta di evitare penalizzazioni sproporzionate.
Il quadro normativo aggiornato sulla trasmissione dei corrispettivi
Con l’articolo 1, comma 74, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato riscritto il comma 3 dell’art. 2 del D.lgs. 127/2015, introducendo rilevanti novità sul piano tecnologico e procedurale. In particolare, si è previsto che: la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi avvengano mediante strumenti tecnologici integrati che assicurino inalterabilità, sicurezza e interconnessione tra sistema di registrazione e sistema di pagamento elettronico; l’hardware o software utilizzato per accettare i pagamenti elettronici deve essere collegato in modo strutturale con lo strumento attraverso cui vengono memorizzati e trasmessi i corrispettivi e i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Le sanzioni amministrative previste per errori o omissioni
Il comma 75 della stessa legge ha contestualmente modificato anche l’articolo 11 del D.lgs. 471/1997, introducendo il comma 2quinquies, che disciplina le conseguenze in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Nel dettaglio:
- qualora la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo, si applica una sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione errata, con un tetto massimo di 1.000 euro per trimestre;
- il regime sanzionatorio è esteso anche alle violazioni degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici;
- non si applica l’articolo 12 del D.lgs. 472/1997, che disciplina il concorso di violazioni e la continuazione, limitando così eventuali riduzioni cumulative.
Si tratta dunque di un sistema sanzionatorio fisso e potenzialmente oneroso, anche in presenza di errori meramente materiali o involontari.
La possibilità di correggere l’errore tramite annullamento del documento commerciale
In sede di risposta parlamentare, è stato precisato che l’attuale normativa consente già di intervenire, in presenza di un errore nella modalità di pagamento riportata nel documento commerciale, tramite una procedura prevista dalla prassi: è possibile procedere all’annullamento del documento commerciale che contiene l’indicazione errata del mezzo di pagamento, e successivamente emetterne uno corretto, nel rispetto delle modalità previste per la certificazione del corrispettivo. Tale procedura deve essere eseguita tempestivamente, e ha la funzione di evitare la generazione di disallineamenti contabili e fiscali, oltre che di prevenire l’applicazione automatica delle sanzioni previste per dati non veritieri. Il chiarimento offerto nel corso del dibattito parlamentare evidenzia la coerenza della prassi correttiva con la disciplina vigente, e consente agli operatori di agire in modo efficace e legittimo per sanare errori accidentali, spesso fisiologici nel contesto operativo dei punti vendita al dettaglio.
Le modalità tecniche operative definite dall’Agenzia
Il nuovo assetto operativo ha trovato concretizzazione nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025, con cui sono state: definite le modalità di collegamento tra sistemi di incasso e sistemi di memorizzazione; stabilite le regole per la trasmissione aggregata dei dati relativi ai pagamenti elettronici; disciplinate le procedure tecniche per la correzione degli errori, inclusi i casi in cui è necessario annullare e sostituire il documento commerciale. In tale ambito, l’indicazione di un mezzo di pagamento errato può dunque essere rettificata, evitando che un errore formale si traduca in una violazione sostanziale del dettato normativo.
da Redazione Fiscale