Esenzione IVA sanitaria: esclusi osteopati e chiropratici, chinesiologi e massoterapisti

Esenzione iva

La recente risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sul trattamento IVA, sull’uso della fatturazione elettronica e sul connesso invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per le prestazioni sanitarie rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnini degli stabilimenti idroterapici (massoterapisti). L’articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972 subordina l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie alla compresenza di due presupposti, che la recente Risoluzione ricostruisce in modo sistematico, in coerenza con l’art. 132, par. 1, lett. c), della Direttiva 2006/112/CE.
Il requisito oggettivo riguarda il fatto che la prestazione resa deve avere natura sanitaria, ovvero consistere in un’attività di diagnosi, cura o riabilitazione della persona, con un collegamento diretto alla tutela della salute, mentre quello soggettivo prevede che il soggetto erogante debba esercitare una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle prestazioni sanitarie soggetta a vigilanza ex art. 99 del TULS, ovvero una professione individuata dal Decreto del Ministro della Salute di concerto con il MEF.

Dal punto di vista normativo, il ruolo del legislatore è articolato nel seguente modo: da un lato, egli determina quali categorie professionali rientrano tra le prestazioni sanitarie o ausiliarie vigilate (ai sensi dell’art. 99 del TULS); dall’altro, attraverso un decreto interministeriale, individua le cosiddette figure di confine che, pur non essendo previste dal TULS, possiedono adeguata qualificazione e sono soggette a controllo, consentendo quindi la relativa esenzione ai fini IVA. Inoltre, per valutare le singole figure professionali, la Risoluzione recepisce il parere reso dal Ministero della Salute con la nota n. 69401 del 4 novembre 2025.

Osteopata

La Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 recepisce il parere del Ministero della Salute del 4 novembre 2025, che descrive una regolamentazione dell’osteopata ancora in fase di attuazione.  Infatti, pur essendo stata istituita la professione sanitaria e definito il relativo profilo con l’art. 7, comma 1, della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 e con il DPR n. 131 del 7 luglio 2021, non risulta ancora stipulato l’ulteriore accordo Stato‑Regioni sui criteri di valutazione dell’esperienza professionale e dei titoli equipollenti, né è stata perfezionata la successiva disciplina di dettaglio sull’ordinamento formativo e sull’albo professionale.

L’Agenzia evidenzia che, sebbene l’osteopata sia stato classificato dal DM 18 luglio 2024 tra le “professioni tecniche della prevenzione” ai sensi dell’art. 5 del DM 29 marzo 2001, tale professione non rientra tra quelle elencate dall’art. 99 del TULS. Inoltre, non risulta oggetto di un decreto emanato dal Ministero della Salute di concerto con il MEF; pertanto, non beneficia di un provvedimento interministeriale che definisca il perimetro delle attività in relazione all’esenzione dall’applicazione dell’IVA. Pertanto, poiché l’ordinamento non ha ancora definito i criteri idonei a individuare un livello qualitativo minimo delle prestazioni di cura, né ha predisposto un percorso formativo strutturato che ne assicuri l’adeguata rilevanza professionale e la possibilità di un controllo effettivo sulle qualifiche degli operatori, le prestazioni rese dagli osteopati, allo stato attuale, non possono fruire del regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972. La ricaduta pratica è l’assoggettamento a IVA con aliquota ordinaria delle prestazioni di osteopatia, con correlato obbligo di emissione della fattura elettronica tramite SdI, non trattandosi di prestazioni sanitarie esenti rese a persone fisiche.

Chiropratico

Per il chiropratico, la Risoluzione richiama la nota del Ministero della Salute del 4 novembre 2025, che prende le mosse dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 3 del 11 gennaio 2018. Come per l’osteopata, anche il chiropratico è stato formalmente individuato come professione sanitaria, ma la relativa disciplina non risulta, ad oggi, istituita in via compiuta. In particolare, non è stata ancora avviata la procedura prevista dalla legge n. 43/2006, fondata sugli accordi in sede di Conferenza Stato‑Regioni, necessaria a definirne ambito di attività, funzioni caratterizzanti, criteri di valutazione dell’esperienza professionale e titoli equipollenti. In assenza di tali atti attuativi, la figura del chiropratico non rientra né tra le professioni o arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del TULS, né tra le categorie individuate, ai fini dell’esenzione, da specifici decreti del Ministro della Salute di concerto con il MEF. Ne deriva che le prestazioni rese nell’ambito dell’attività di chiropratico non possono beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972. Conseguentemente, le prestazioni di chiropratica sono soggette a IVA con aliquota ordinaria e devono essere documentate mediante fattura elettronica tramite SdI, non essendo qualificate come prestazioni sanitarie esenti rese nei confronti di persone fisiche.

Chinesiologo

Questa professione è disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e viene inquadrata nell’ambito dell’ordinamento sportivo, con finalità esclusivamente legate alla promozione della salute e al miglioramento della qualità della vita attraverso il supporto in programmi di attività fisica volti al mantenimento dello stato di salute e del benessere psicofisico. Si tratta, dunque, di un’attività che non contempla competenze di diagnosi o di cura in senso tecnico‑sanitario e che, soprattutto, non è riconosciuta come professione sanitaria dall’ordinamento.

Tale configurazione comporta la mancanza di entrambi i requisiti previsti dall’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972: da una parte, si rileva l’assenza di un effettivo contenuto diagnostico, terapeutico o riabilitativo della persona; dall’altra, il chinesiologo non rientra né tra le professioni o arti sanitarie soggette alla vigilanza ai sensi dell’art. 99 del TULS, né tra le figure individuate, ai fini dell’esenzione, da specifici decreti emanati dal Ministro della Salute di concerto con il MEF. Ne deriva che le prestazioni rese dal chinesiologo restano integralmente soggette a IVA con aliquota ordinaria e devono essere documentate mediante fattura elettronica tramite SdI, non essendo qualificate come prestazioni sanitarie esenti nei confronti di persone fisiche.

Massaggiatore capo bagnino (Massoterapista)

La vera eccezione nel quadro tracciato dalla Risoluzione n. 9/2026 è rappresentata dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB), il cosiddetto massoterapista. L’articolo 99 del TULS considera l’attività di MCB come una delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie che devono essere sottoposte a vigilanza. Di conseguenza, grazie al rinvio previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972, queste prestazioni possono beneficiare dell’esenzione IVA, se il soggetto ha un titolo abilitante idoneo. L’Agenzia delle Entrate, recependo tale impostazione, afferma che, ove il soggetto risulti effettivamente in possesso della qualifica di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, le prestazioni di massoterapia rese alla persona, in quanto aventi finalità di cura o riabilitazione, soddisfano entrambi i requisiti (oggettivo e soggettivo) e sono, pertanto, esenti IVA.

Resta ferma, tuttavia, l’imponibilità con aliquota ordinaria qualora prestazioni assimilabili alla massoterapia siano rese da soggetti privi del titolo di MCB, non essendo in tal caso integrata la condizione soggettiva richiesta dalla norma agevolativa. Sul piano documentale, la stessa qualifica di prestazione sanitaria esente proietta l’MCB nel regime speciale in tema di fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria.

La Risoluzione richiama l’art. 10‑bis del DL 119/2018 e l’art. 9‑bis del DL 135/2018, ribadendo che le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche non devono essere fatturate tramite SdI, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto erogante. Per le spese relative a prestazioni massoterapiche, inoltre, la Circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, le ammette fra quelle detraibili, con la conseguenza che il professionista è tenuto all’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). In concreto, dunque, le sedute di massoterapia rese dall’MCB a pazienti persone fisiche devono essere documentate con fattura analogica e comunicate al Sistema Tessera Sanitaria, restando esclusa la possibilità di utilizzare il canale dello SdI proprio in ragione della loro natura di prestazioni sanitarie esenti e detraibili.

da Il Commercialista Telematico

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