I chiarimenti dell’INL sul lavoro sportivo professionistico

Il D.Lgs. 36/2021 relativo all’Attuazione dell’art. 5 della L. 8.08.2019, n. 86, recante “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” come modificato dal D.Lgs. 120/2023, all’art. 25 stabilisce anzitutto che “è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo; è lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
La disciplina del lavoro subordinato sportivo, in ragione della sua specialità, prevede delle deroghe espresse a talune normative che interessano la generalità dei rapporti di lavoro subordinato; “non si applicano, infatti, alcune disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 7 e 18 della L. n. 300/1970” (riferite alla disciplina degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, degli accertamenti sanitari, delle sanzioni disciplinari e della tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) e numerose altre “disposizioni in materia di licenziamenti, fra le quali quelle contenute nella L. n. 604/1966, nella L. n. 108/1990 e nell’art. 24 della L. n. 223/1991”. Anche in relazione alle prestazioni di lavoro a tempo determinato sono state introdotte deroghe, prevedendo anzitutto “la disapplicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 19 a 29 del D.Lgs. n. 81/2015”.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore professionistico (nel quale le società svolgono “la propria attività sportiva con finalità lucrative”), il decreto prevede che “il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato”; trattasi però di una presunzione relativa in quanto il lavoro sportivo costituisce invece oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
– l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
– lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
– la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.
Il rapporto di lavoro si costituisce mediante “assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive” e “deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale per l’approvazione, che costituisce condizione di efficacia del contratto e che pertanto costituisce elemento necessario e temporalmente antecedente all’avvio della prestazione lavorativa”.

Da Ratio Quotidiano

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