I forfettari e le operazioni con l’estero

Le novità in tema di fatturazione elettronica per i forfettari ci danno lo spunto per trattare la disciplina delle operazioni con l’estero effettuate o ricevute da tali soggetti.

Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 è da compilare il c.d. spesometro anche da parte dei forfettari che, nell’anno precedente, abbiano percepito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Tale novità ci invita a riepilogare la disciplina che regge le operazioni con l’estero dei forfettari.

D’altronde, nella pratica, sorgono spesso incertezze sul trattamento da applicare, per cui riteniamo opportuno riepilogarne la disciplina.

 

Le cessioni verso soggetti passivi comunitari
L’articolo 1 comma 58 della L. 190/2014 (istitutiva dei forfettari), stabilisce una normativa parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria. Le cessioni effettuate dai forfettari verso soggetti passivi comunitari non sono vere e proprie cessioni intracomunitarie ai sensi del DL 331/93, ma sono equiparate a cessioni interne senza diritto di rivalsa. Pertanto, il forfettario deve emettere fattura senza addebito dell’imposta, indicando che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 comma 2-bis del D.L. n. 331/93”, oltre a riportare la solita annotazione di applicazione del regime forfettario.

Lo stesso discorso vale per la cessione di beni nei confronti di un privato non residente: tale operazione è equiparata a un’operazione interna.

Infine, in base a quanto stabilito dal comma 58 della legge 190/2014 e alle indicazioni della circolare 10/E del 2016, nel caso di prestazioni di servizio rese a un committente, soggetto passivo d’imposta stabilito in un altro Paese Ue, «va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del Dpr 633/1972)», oltre che compilato l’elenco Intrastat. In tal caso, bisognerà indicare per queste operazioni il codice «N2.1 – Operazioni non soggette a Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972», oltre che la dicitura «inversione contabile» («operazione non soggetta» in caso di committente extraUe).

 

Il caso degli acquisti intracomunitari: la soglia dei 10.000 euro
Dall’altro lato, nel caso in cui il forfettario effettui acquisti intracomunitari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 38 comma 5 lett. c) del D.L. n. 331/93, sicchè essi non sono soggetti a IVA se effettuati entro la soglia di 10.000 euro annui; tali operazioni sono invece assoggettate all’imposta nel Paese di provenienza.

Vanno invece assoggettati all’imposta in Italia gli acquisti intracomunitari effettuati dai forfettari che hanno superato la soglia di 10.000 euro nel corso d’anno o nell’anno precedente, oppure, se non hanno superato tale soglia, hanno invece optato per applicare l’IVA in Italia.

In tal caso, avranno l’obbligo di integrare la fattura ricevuta e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sarà inoltre necessaria la preventiva iscrizione alla banca dati VIES e l’eventuale compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, se ed in quanto vi sia il superamento delle specifiche soglie.

 

Alcuni casi particolari
Sempre in riferimento agli acquisti, occorre evidenziare una situazione particolare che potrebbe essere abbastanza frequente, ossia che gli acquisti vengano fatti da un fornitore Ue che usufruisce del regime speciale delle piccole imprese.

In tal caso, infatti, vale l’art. 38 comma 5 lett. d) del D.L. n. 331/93, sicchè non si tratta di acquisti intracomunitari, ma di operazioni rilevanti ai fini IVA nello Stato di origine.

In tal caso il forfettario, se non ha ricevuto dal proprio fornitore un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, dovrà emettere un’autofattura senza applicazione dell’imposta e non dovrà compilare l’INTRA (si vedano la C.M. n. 26/2010 e la risposta a interpello n. 431/2022).

Nulla di diverso per quanto attiene a importazioni ed esportazioni, con l’obbligo, nel primo caso, di versamento dell’IVA in dogana, e il non addebito dell’imposta nel secondo caso.

E’ impossibile per il forfettario di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta (art. 8 comma 1 lett. c) e comma 2 del decreto Iva).
Nel caso di prestazioni di servizi generiche rese ad un committente estero, soggetto passivo d’imposta, va emessa fattura senza Iva, riportando l’annotazione “inversione contabile” (per prestazioni Ue), oppure “operazione non soggetta” (per prestazioni extra-UE).

Per le prestazioni B2B europee, occorrerà compilare l’Intrastat.

Qualora invece la prestazione sia resa a favore di soggetto non titolare di partita IVA, invece, la fattura è emessa senza IVA e con annotazione di applicazione del regime forfettario.

Nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti esteri, l’Iva è sempre assolta in Italia (non esiste una soglia minima), per cui occorre procedere all’integrazione della fattura (se si tratta di prestatore Ue) o all’emissione dell’autofattura (se si tratta di prestatore extra-Ue) e al versamento dell’IVA entro il 16 del mese successivo.

In questi casi si rende necessaria l’iscrizione alla banca dati VIES e l’eventuale compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per le prestazioni Ue al superamento delle soglie previste.

 

da Il Commercialista Telematico

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