L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 188/E/2025, ha chiarito definitivamente il trattamento fiscale dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dai dipendenti pubblici o privati in missione o trasferta all’estero, alla luce degli obblighi introdotti dall’art. 1, comma 81, Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).
Tale istanza è stata sollevata da un Ministero che ha sottoposto all’Amministrazione finanziaria una questione non di poco rilievo operativo: se sia fiscalmente rilevante l’uso di mezzi di pagamento non tracciabili per le spese sostenute da un dipendente in missione in un Paese estero, in cui l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento è poco diffuso o addirittura impossibile.
Si rammenta, infatti, che la disposizione di cui all’art. 1, comma 81, Legge di bilancio 2025, modificando l’art. 51, comma 5, TUIR, ha rafforzato l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili, quali versamenti bancari o postali ovvero altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997, affinché i rimborsi delle spese sostenute non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Tale formulazione della norma ha generato perplessità e difficoltà applicative, nei casi in cui le missioni siano svolte fuori dal territorio nazionale, in contesti dove l’infrastruttura bancaria non consente di utilizzare strumenti tracciabili.
In assenza di una deroga esplicita, la norma è apparsa penalizzante per i lavoratori inviati in Paesi con economie meno digitalizzate.
Successivamente, il Legislatore, con il D.L. n. 84/2025 ha introdotto una modifica al comma 5, dell’art. 51 citato, indicando così che l’obbligo della tracciabilità si limita alle spese sostenute nel territorio dello Stato.
Nel dettaglio ora la disposizione normativa, ultima parte, afferma: «I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Di conseguenza, per le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto collegate a trasferte all’estero la tracciabilità dei pagamenti non è più condizione necessaria per l’esclusione dal reddito imponibile.
Questa modifica normativa risponde alle difficoltà operative emerse in capo a diversi enti e aziende i cui dipendenti si trovano spesso ad effettuare missioni o trasferte oltre i confini nazionali.
L’Agenzia delle Entrate, con l’istanza di interpello citata, richiama sia la norma originaria sia la modifica intervenuta con il D.L. n. 84/2025, sottolineando che la tracciabilità del pagamento è richiesta soltanto per le spese sostenute dentro i confini nazionali.
Di conseguenza, per le missioni effettuate al di fuori del territorio dello Stato, la tracciabilità non è un requisito necessario per escludere i rimborsi spese dal reddito imponibile.
Nel dettaglio l’Amministrazione finanziaria conclude affermando che «i rimborsi spese sostenute fuori dal territorio dello Stato restano esclusi dal reddito anche se il pagamento è avvenuto in contanti».
Tale chiarimento elimina così ogni incertezza applicativa.
da Euroconference News