I rimborsi spese per le trasferte all’estero

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 188/E/2025, ha chiarito definitivamente il trattamento fiscale dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dai dipendenti pubblici o privati in missione o trasferta all’estero, alla luce degli obblighi introdotti dall’art. 1, comma 81, Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

Tale istanza è stata sollevata da un Ministero che ha sottoposto all’Amministrazione finanziaria una questione non di poco rilievo operativo: se sia fiscalmente rilevante l’uso di mezzi di pagamento non tracciabili per le spese sostenute da un dipendente in missione in un Paese estero, in cui l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento è poco diffuso o addirittura impossibile.

Si rammenta, infatti, che la disposizione di cui all’art. 1, comma 81, Legge di bilancio 2025, modificando l’art. 51, comma 5, TUIR, ha rafforzato l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili, quali versamenti bancari o postali ovvero altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997, affinché i rimborsi delle spese sostenute non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Tale formulazione della norma ha generato perplessità e difficoltà applicative, nei casi in cui le missioni siano svolte fuori dal territorio nazionale, in contesti dove l’infrastruttura bancaria non consente di utilizzare strumenti tracciabili.

In assenza di una deroga esplicita, la norma è apparsa penalizzante per i lavoratori inviati in Paesi con economie meno digitalizzate.

Successivamente, il Legislatore, con il D.L. n. 84/2025 ha introdotto una modifica al comma 5, dell’art. 51 citato, indicando così che l’obbligo della tracciabilità si limita alle spese sostenute nel territorio dello Stato.

Nel dettaglio ora la disposizione normativa, ultima parte, afferma: «I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Di conseguenza, per le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto collegate a trasferte all’estero la tracciabilità dei pagamenti non è più condizione necessaria per l’esclusione dal reddito imponibile.

Questa modifica normativa risponde alle difficoltà operative emerse in capo a diversi enti e aziende i cui dipendenti si trovano spesso ad effettuare missioni o trasferte oltre i confini nazionali.

L’Agenzia delle Entrate, con l’istanza di interpello citata, richiama sia la norma originaria sia la modifica intervenuta con il D.L. n. 84/2025, sottolineando che la tracciabilità del pagamento è richiesta soltanto per le spese sostenute dentro i confini nazionali.

Di conseguenza, per le missioni effettuate al di fuori del territorio dello Stato, la tracciabilità non è un requisito necessario per escludere i rimborsi spese dal reddito imponibile.

Nel dettaglio l’Amministrazione finanziaria conclude affermando che «i rimborsi spese sostenute fuori dal territorio dello Stato restano esclusi dal reddito anche se il pagamento è avvenuto in contanti».

Tale chiarimento elimina così ogni incertezza applicativa.

da Euroconference News

ARTICOLI COLLEGATI

Deducibilità del trattamento di fine mandato

Il trattamento di fine mandato (TFM), emolumento corrisposto agli amministratori alla fine del loro incarico, ha generato ampio contenzioso sul piano fiscale, in particolare per quanto concerne il corretto periodo di imputazione e la sua deducibilità ai fini delle imposte sul reddito. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente delineato i confini entro cui il TFM può ritenersi deducibile. L’art. 105, c. 4 del Tuir estende i criteri di deducibilità dell’indennità di fine rapporto previsti per i lavoratori dipendenti alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In linea generale gli accantonamenti relativi al TFM sono deducibili a condizione che l’obbligazione risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto. È consentita dunque la deduzione per competenza a patto che la società abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante prima dell’inizio del mandato dell’amministratore. In assenza di tale condizione, il TFM non si qualifica come indeducibile ma potrà essere dedotto per cassa al momento dell’effettivo pagamento e dopo aver ripreso a tassazione nei vari anni gli accantonamenti operati (con conseguente stanziamento delle imposte anticipate). La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni tale assunto; ricordiamo, tra le altre Cass. civ., ordinanza n. 13566/2022 e sentenze nn. 31473/2019 e 16787/2016. È opportuno ricordare altresì che nell’atto avente data certa occorre individuare anche l’importo. Infatti, le ordinanze nn. 4487/2025, 3299/2025, 19445/2023, 25435/2022, 19571/2022, 3994/2021, 24848/2020, 17367/2020, 16826/2020 e 26431/2018 e le sentenze nn. 15966/2024 e 1153/2021 hanno specificato che l’atto, oltre ad avere data certa antecedente all’inizio del rapporto, deve specificare anche l’importo accantonato. Qualora il requisito della data certa anteriore non sia rispettato, come anticipato, in luogo del principio di competenza, la Cassazione ammette la deduzione dei compensi spettanti agli amministratori nell’esercizio in cui viene effettivamente corrisposto. In tal senso, si registra l’orientamento consolidato sia dell’Amministrazione Finanziaria (Risoluzioni nn. 211/E/2008 e 124/E/2017), sia della giurisprudenza della stessa Corte (cfr., tra le altre, Cass. nn. 5763/2021, 4400/2020 e 17367/2020). Inoltre, l’accontamento del TFM, non subendo i limiti di spettanza (e quindi di deducibilità) nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti (così la Cassazione con le ordinanze: 4854/2025, 3388/2025, 3384/2025, 3382/2025, 3300/2025, 3299/2025, 3298/2025, 15966/2024, 25435/2022, 28827/2021 e 24848/2020) deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza, coerenti con la durata dell’incarico nonché congrui rispetto alla realtà economica dell’impresa (Cass., ordinanza n. 28827/2021). Infine, si sottolinea che i sopra citati principi, qualora non ottemperati, non possono essere “raggirati” mediante le dimissioni e la nuova nomina dell’organo amministrativo al solo fine di vedersi attribuito il TFM deducibile per competenza. Difatti, in base alla massima dell’ordinanza n. 19445/2023, l’interruzione del rapporto con la società risulta meramente formale e “non risulta possibile far dimettere e rinominare successivamente gli amministratori in ragione di una continuità sostanziale”. La corretta formalizzazione dell’impegno rappresenta, quindi, un presupposto imprescindibile per la legittima deduzione fiscale, sia secondo l’Agenzia delle Entrate sia secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Una gestione documentale tempestiva e trasparente si conferma, di fatto, l’unico strumento per evitare contestazioni e sanzioni in fase di accertamento. da Sistema Ratio

Leggi Tutto »