Il nuovo registro delle attività sportive: implicazioni fiscali.

Il nuovo Registro delle Attività Sportive dilettantistiche comporta importanti riflessi fiscali per la fiscalità del settore: pensiamo alle possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali, ma anche alle possibili attività di controllo e verifica del Fisco.

Dopo l’effettiva entrata in vigore della Riforma dello sport, quindi dal 1° luglio scorso, appare sin troppo evidente che le società ed associazioni sportive dilettantistiche avranno una gestione maggiormente trasparente.

Il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche sarà caratterizzato da una gestione in grado di consentire all’Agenzia delle entrate controlli ben più penetranti rispetto al passato.

Il registro delle attività sportive: entrata in vigore
Il nuovo Registro è entrato in funzione in anticipo rispetto all’intera riforma, ed in particolare dal 31 agosto 2022 (avevamo illustrato qui la novità). Il nuovo Registro è tenuto dal Dipartimento dello Sport ed ha sostituito, di fatto, il Registro in precedenza gestito dal CONI.

L’iscrizione è essenziale per ottenere il riconoscimento dello status di società o associazione sportiva dilettantistica e quindi per fruire delle agevolazioni fiscali previste per il settore. La previsione è contenuta nell’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 39/2021 secondo cui

“L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica”.
La maggiore trasparenza del Registro si desume dal fatto che Agenzia delle entrate, Ministero del Lavoro e INPS potranno consultare i dati ivi contenuti liberamente. Invece, in precedenza, era il CONI che avrebbe dovuto trasmettere i predetti dati all’Agenzia delle entrate.

Per le società già iscritte nel Registro gestito dal CONI si è avviato e concluso un procedimento di trasmigrazione automatica. Invece, per i sodalizi sportivi di nuova costituzione la domanda di iscrizione è presentata dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina associata o dall’Ente di promozione sportiva.

Non è ancora chiara, però, la funzione del vecchio registro gestito dal CONI che non è stato cancellato. La validità dello stesso ai soli fini dell’ordinamento sportivo è stata affermata con delibera del Comitato Olimpico Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022.

L’importanza del Registro per le agevolazioni fiscali
Naturalmente, l’iscrizione nel nuovo Registro è una condizione necessaria, ma non sufficiente per fruire di tutte le agevolazioni fiscali.

I possibili controlli del Fisco
Solitamente, la prima verifica che l’Agenzia delle entrate effettua in fase di accesso, ispezione e verifica riguarda i contenuti dello statuto.

In considerazione dell’attività di controllo degli statuti demandata alle Federazioni sportive e considerato l’obbligo di deposito dei medesimi presso il nuovo Registro, è estremamente improbabile che gli stessi prevedano al loro interno clausole in difformità con la riforma. Le possibili violazioni riguarderanno soprattutto la mancata attuazione delle clausole correttamente presenti all’intero degli statuti.

Ad esempio, lo statuto può anche prevedere al suo interno che l’attività prevalente o principale è quella sportiva indicando le attività che marginalmente possono essere svolte. L’Agenzia delle entrate procederà in sede di accesso a verificare che i ricavi derivanti dall’esercizio di attività non sportive, come ad esempio la vendita di capi di abbigliamento o la gestione del ristorante non risultino superiori ai limiti che saranno stabiliti da apposito decreto.

Infatti, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 120/2023 il superamento per due esercizi consecutivi dei predetti limiti determinerà la cancellazione dal Registro delle società sportive.

Un altro elemento oggetto di frequente controllo dell’Agenzia delle entrate è l’avvenuta distribuzione di utili. In alcuni casi la distribuzione di utili non è effettuata alla luce del sole, ma viene effettuata attraverso l’erogazione di proventi aventi diversa qualificazione. Ad esempio, un associato proprietario di un immobile potrebbe concederlo in locazione all’associazione sportiva a fronte del pagamento di un canone di locazione ben superiore rispetto a quello di mercato; ciò proprio in quanto il più elevato canone di locazione “nasconde” di fatto la reale distribuzione di utili.

Tale circostanza, accertata dall’Agenzia delle entrate, darà luogo alla decadenza dalle agevolazioni fiscali.

Da Il Commercialista Telematico

ARTICOLI COLLEGATI