Incentivi, contributi e agevolazioni per le imprese

Si riepilogano di seguito i principali bandi e contributi in essere e di prossima pubblicazione.

BANDO ISI INAIL 2021

Anche per il 2021 è stato confermato il bando INAIL che prevede un contributo a fondo perduto del 65% fino a un massimo di 130 mila euro per interventi che abbiano ricadute positive sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla CCIAA.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2022 ed entro le ore 18,00 del 16 giugno 2022.

 

FONDO IMPRESA FEMMINILE

Possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili” le imprese e le lavoratrici autonome registrate da meno di 12 mesi e le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.

Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” le imprese e le lavoratrici autonome registrate da almeno 12 mesi.

Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento, da realizzarsi entro 24 mesi dalla concessione, nei settori:

• produzione di beni nei settori dell’industria,

• dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli,

• della fornitura di servizi,

• del commercio e del turismo.

 

NUOVO PATENT BOX

Il beneficio è riservato alle imprese che svolgono le attività di Ricerca e Sviluppo, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali quali:

• software protetto da copyright,

• brevetti industriali,

• disegni e modelli giuridicamente tutelati,

di maggiorare del 110% le spese di ricerca e sviluppo sostenute in vista della creazione di immobilizzazioni immateriali oggetti di agevolazione a decorrere dall’ottenimento della privativa industriale, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e ai fini IRAP. Il beneficio fiscale è del 30,69% (calcolato su un’IRES del 24% e un IRAP del 3,9%).

 

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Anche per il 2022 è possibile usufruire del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal Piano nazionale industria 4.0.

Il credito di imposta è riconosciuto sulle seguenti spese:

a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione;

c) costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

 

FONDO NUOVE COMPETENZE

Il Fondo Nuove Competenze, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori destinando, previo accordo sindacale di rimodulazione, parte dell’orario di lavoro alla formazione.

Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del Fondo.

Con la Legge di Bilancio 2022 il Fondo è stato rifinanziato ed è stata annunciata l’apertura di un nuovo Avviso Pubblico nei prossimi mesi.

Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che hanno stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro. Inoltre, il D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (cd. “decreto energia) ha ampliato la platea di coloro che possono fruire della formazione finanziata dal Fondo, consentendo la partecipazione anche ai datori di lavoro di imprese che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o che siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione manifestando un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei propri dipendenti.

 

INCENTIVI AUTOTRASPORTO 2021-2022

Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIT) mette a disposizione 100 milioni di euro per incentivare l’acquisto, da parte delle imprese di autotrasporto, di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati così da rinnovare il parco veicoli riducendo l’inquinamento e aumentando la sicurezza sulle strade.

Gli incentivi riguardano l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in particolare ibridi (diesel/elettrico), elettrici e a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG), nonché la sostituzione dei mezzi da parte delle imprese di autotrasporto, rottamando quelli più inquinanti e meno sicuri.

 

 

BANDI DI PROSSIMA USCITA

BONUS EXPORT DIGITALE PER LE MICROIMPRESE

Il Bonus Export Digitale è un progetto a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e dell’Agenzia ICE.

Possono richiedere il contributo le microimprese manifatturiere (con codice ATECO C) con sede in Italia, anche costituite in forma di reti o consorzi, che acquistano soluzioni digitali per l’export, fornite da imprese iscritte nell’elenco delle società abilitate, che prevedono:

• la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile o che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web, ovvero la realizzazione di servizi accessori all’e-commerce;

• la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale;

• digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione;

• servizi di CMS (Content Management System);

• l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing;

• servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano;

• l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi.

Il contributo è pari a 4.000 euro per le microimprese, a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 5.000 euro, e di 22.500 euro per le reti e i consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.

 

BANDO INVESTIMENTI INNOVATIVI

Il MISE sta per attivare un bando rivolto alle PMI del settore manifatturiero (con codice ATECO 2007 C) per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, con priorità a quelli in grado di favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare o di migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di:

a) macchinari, impianti e attrezzature;

b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;

c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);

d) acquisizione di certificazioni ambientali

Per le imprese ubicate nel Centro Nord dell’Italia il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

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Deducibilità del trattamento di fine mandato

Il trattamento di fine mandato (TFM), emolumento corrisposto agli amministratori alla fine del loro incarico, ha generato ampio contenzioso sul piano fiscale, in particolare per quanto concerne il corretto periodo di imputazione e la sua deducibilità ai fini delle imposte sul reddito. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente delineato i confini entro cui il TFM può ritenersi deducibile. L’art. 105, c. 4 del Tuir estende i criteri di deducibilità dell’indennità di fine rapporto previsti per i lavoratori dipendenti alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In linea generale gli accantonamenti relativi al TFM sono deducibili a condizione che l’obbligazione risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto. È consentita dunque la deduzione per competenza a patto che la società abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante prima dell’inizio del mandato dell’amministratore. In assenza di tale condizione, il TFM non si qualifica come indeducibile ma potrà essere dedotto per cassa al momento dell’effettivo pagamento e dopo aver ripreso a tassazione nei vari anni gli accantonamenti operati (con conseguente stanziamento delle imposte anticipate). La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni tale assunto; ricordiamo, tra le altre Cass. civ., ordinanza n. 13566/2022 e sentenze nn. 31473/2019 e 16787/2016. È opportuno ricordare altresì che nell’atto avente data certa occorre individuare anche l’importo. Infatti, le ordinanze nn. 4487/2025, 3299/2025, 19445/2023, 25435/2022, 19571/2022, 3994/2021, 24848/2020, 17367/2020, 16826/2020 e 26431/2018 e le sentenze nn. 15966/2024 e 1153/2021 hanno specificato che l’atto, oltre ad avere data certa antecedente all’inizio del rapporto, deve specificare anche l’importo accantonato. Qualora il requisito della data certa anteriore non sia rispettato, come anticipato, in luogo del principio di competenza, la Cassazione ammette la deduzione dei compensi spettanti agli amministratori nell’esercizio in cui viene effettivamente corrisposto. In tal senso, si registra l’orientamento consolidato sia dell’Amministrazione Finanziaria (Risoluzioni nn. 211/E/2008 e 124/E/2017), sia della giurisprudenza della stessa Corte (cfr., tra le altre, Cass. nn. 5763/2021, 4400/2020 e 17367/2020). Inoltre, l’accontamento del TFM, non subendo i limiti di spettanza (e quindi di deducibilità) nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti (così la Cassazione con le ordinanze: 4854/2025, 3388/2025, 3384/2025, 3382/2025, 3300/2025, 3299/2025, 3298/2025, 15966/2024, 25435/2022, 28827/2021 e 24848/2020) deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza, coerenti con la durata dell’incarico nonché congrui rispetto alla realtà economica dell’impresa (Cass., ordinanza n. 28827/2021). Infine, si sottolinea che i sopra citati principi, qualora non ottemperati, non possono essere “raggirati” mediante le dimissioni e la nuova nomina dell’organo amministrativo al solo fine di vedersi attribuito il TFM deducibile per competenza. Difatti, in base alla massima dell’ordinanza n. 19445/2023, l’interruzione del rapporto con la società risulta meramente formale e “non risulta possibile far dimettere e rinominare successivamente gli amministratori in ragione di una continuità sostanziale”. La corretta formalizzazione dell’impegno rappresenta, quindi, un presupposto imprescindibile per la legittima deduzione fiscale, sia secondo l’Agenzia delle Entrate sia secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Una gestione documentale tempestiva e trasparente si conferma, di fatto, l’unico strumento per evitare contestazioni e sanzioni in fase di accertamento. da Sistema Ratio

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