Invio nei 90 giorni per le sole cessioni intra Ue effettuate dal 1° settembre 2024

Con la risposta a interpello n. 236 di giovedì 29 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la decorrenza delle nuove disposizioni relative al termine per spedire o trasportare beni in un altro Stato membro, beneficiando del regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie.

Con l’art. 2 del DLgs. 87/2024 è stato, difatti, introdotto un nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Modificando l’art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97, il legislatore ha previsto una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.
La sanzione appena descritta, però, viene meno se nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

Stando alla Relazione illustrativa del DLgs. 87/2024, menzionata anche nella risposta a interpello n. 236, la fattispecie sanzionatoria e la correlata procedura di regolarizzazione disposta per le cessioni intracomunitarie sono state “introdotte per coerenza con quanto già previsto con riguardo alle esportazioni” dal medesimo art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97.

Sul piano della decorrenza, l’art. 5 del DLgs. 87/2024 prescrive che le disposizioni di modifica al DLgs. 471/97 “si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.

Nell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate si chiede quali cessioni intracomunitarie siano effettivamente soggette alla nuova disciplina sanzionatoria ex art. 7 del DLgs. 471/97, con la necessità di porre in essere delle azioni correttive se i beni – già consegnati al cessionario in Italia – non sono pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni.
Secondo la società istante, sulla base dell’interpretazione letterale delle norme richiamate, il soggetto passivo che ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni consegnati entro il 2 giugno 2024, applicando il regime di non imponibilità IVA ex art. 41 comma 1 del DL 331/93, sarebbe soggetto alla nuova disciplina se non ha ottenuto conferma dell’arrivo di tali beni nello Stato Ue di destinazione (perché il termine di 90 giorni sarebbe decorso dopo il 1° settembre 2024).

A una diversa conclusione perviene la risposta delle Entrate, secondo cui, per applicare la nuova disciplina, ci si deve riferire al momento in cui tutti i requisiti della cessione intracomunitaria si sono perfezionati.
Tra questi, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 331/93, vi è anche l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro Stato membro.

Se la cessione è stata effettuata in una data antecedente al 1° settembre 2024, non vige la nuova disciplina sanzionatoria, “stante la mancanza di un termine oltre il quale si configura la violazione”.
Si ritiene, quindi, che il discrimine sia il momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni, consegnati in Italia, ovvero la data di emissione anticipata della fattura (limitatamente all’importo fatturato), secondo il criterio previsto dall’art. 39 del DL 331/93.

Le cessioni effettuate irregolarmente prima della suddetta data, in quanto non vi è prova del fatto che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro, sono, invece, soggette alla sanzione di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97, di importo compreso tra il 90% e il 180% dell’imposta (nella versione della norma applicabile alle violazioni ante 1° settembre 2024).

L’Agenzia conclude, dunque, che per tutte le cessioni eseguite “entro il 31 agosto 2024” (incluse, evidentemente, quelle effettuate entro il 2 giugno 2024) la violazione si configura nel caso in cui il bene non sia stato trasferito nell’altro Stato membro e non anche quando lo stesso “non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna”.
Si specifica che rimane ferma, per il cedente, la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per definire le sanzioni in misura ridotta, integrando le fatture che erano state irregolarmente emesse senza IVA, mediante note in variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72 e versando la maggiore imposta, oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti.

Il recupero della maggiore IVA, per il cessionario Ue, se privo di un’identificazione diretta in Italia o di una nomina di un rappresentante fiscale, può avvenire con la procedura di rimborso di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, trattandosi di acquisti territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato.

Se il cessionario Ue è, invece, identificato ai fini IVA in Italia può optare per il rimborso in sede di dichiarazione annuale, compresa l’imposta relativa alle fatture di acquisto intestate alla partita IVA estera, purché dette operazioni siano tenute distinte da quelle riferite alla partita IVA italiana, annotandole separatamente nei registri IVA e in un apposito modulo della dichiarazione annuale (cfr. risposta a interpello n. 359/2021).

da Eutekne.info

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