La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha reintrodotto in forma rinnovata il meccanismo degli iperammortamenti, una delle agevolazioni più rilevanti per incentivare gli investimenti in beni strumentali innovativi 4.0 e 5.0. Tuttavia, la contemporanea vigenza del concordato preventivo biennale (CPB), disciplinato dal D.Lgs. 13/2024 e destinato ai soggetti ISA, ha generato una criticità normativa di non poco conto ovvero l’incompatibilità tra i due istituti. In tal senso, infatti, i soggetti che aderiscono al CPB si vedono preclusa la possibilità di beneficiare della deduzione extracontabile derivante dall’iperammortamento, in quanto non prevista tra le variazioni ammesse nel calcolo del reddito concordato.
Il nuovo iperammortamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026
Com’è noto l’articolo 1, commi 427-438, della Legge di Bilancio 2026 ha ripristinato, con un impianto completamente rinnovato, il meccanismo dell’iperammortamento per il triennio 2026-2028, in sostituzione dei precedenti crediti d’imposta legati ai piani Industria 4.0 e Transizione 5.0. L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni materiali e immateriali nuovi, elencati negli Allegati IV e V della legge stessa, a condizione che gli stessi siano:
– interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o destinati alla produzione da fonti rinnovabili;
– prodotti in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Il beneficio è riservato esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, società di persone, di capitali, enti commerciali o stabili organizzazioni di soggetti non residenti) ed è subordinato al rispetto di precisi requisiti in materia di sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva. La misura della maggiorazione è articolata in scaglioni, ovvero:
+180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
+100% per la parte tra 2,5 e 10 milioni;
+50% per la fascia da 10 a 20 milioni.
Dal punto di vista operativo, l’iperammortamento non modifica i valori contabili del bene, ma si traduce in una deduzione extracontabile nel modello Redditi, mediante l’appostazione di una “variazione in diminuzione” in corrispondenza del quadro RF correlata ai piani di ammortamento o alle quote capitali dei canoni di leasing. La fruizione dell’agevolazione avviene a partire dal periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento (per esempio, REDDITI 2027 per investimenti effettuati nel 2026), e non è ammesso il riporto automatico della quota non utilizzata.
Il concordato preventivo biennale (CPB)
Il CPB, introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e corretto successivamente dal D.Lgs. 81/2025, consente ai soggetti ISA di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il proprio reddito d’impresa per un biennio. L’obiettivo del legislatore è duplice: da un lato garantire certezza del carico fiscale a beneficio del contribuente; dall’altro, semplificare e stabilizzare il gettito per l’Erario. Una volta aderito al CPB, il reddito d’impresa effettivamente conseguito perde rilevanza, essendo sostituito da quello concordato, eventualmente rettificato solo in presenza delle specifiche voci elencate dall’art. 16 D.Lgs. 13/2024.
Tra le variazioni espressamente previste figurano le plusvalenze e minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, le perdite su crediti, i dividendi, gli utili e perdite da partecipazioni in soggetti trasparenti, e, a partire dal biennio 2025-2026, anche la super deduzione per le nuove assunzioni (ex art. 4 D.Lgs. 216/2023). Fuori da tale elenco rimane, tuttavia, l’iperammortamento, che pertanto non può influire sul reddito concordato.
L’incompatibilità strutturale tra CPB e iperammortamento: motivi e conseguenze
L’esclusione dell’iperammortamento per i soggetti che aderiscono al CPB deriva dalla struttura stessa dell’istituto. Infatti, l’art. 16 D.Lgs. 13/2024 opera come un filtro normativo che consente l’ingresso nel calcolo del reddito concordato solo a determinate voci. Costituendo, di fatto, una deduzione extracontabile non contemplata tra quelle ammesse, l’iperammortamento risulta, di fatto, inapplicabile durante il biennio coperto dal CPB. L’esclusione è stata confermata anche nelle FAQ ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e nelle interpretazioni rese dalla dottrina più autorevole. Le conseguenze operative sono rilevanti. Si pensi, ad esempio, ad un’impresa che, aderendo al CPB per il biennio 2025–2026, effettua un investimento 4.0 nel 2026. La prima quota di iperammortamento (da esporre nel modello REDDITI 2027) non produrrà alcun beneficio fiscale. Inoltre, non sarà possibile recuperare la deduzione negli anni successivi, poiché l’ordinamento non prevede alcun meccanismo di riporto automatico delle quote non utilizzate per effetto dell’adesione al CPB.
L’alternativa per i contribuenti: fruire dell’agevolazione o aderire al CPB
Per effetto di quanto visto ai precedenti paragrafi, la disciplina vigente pone le imprese di fronte a una decisione strategica, ovvero quello di scegliere se, alternativamente:
– aderire al CPB, beneficiando della certezza sul reddito e semplificazione degli adempimenti;
– accedere al regime degli iperammortamenti, con vantaggi fiscali potenzialmente superiori, ma esposti alla variabilità del reddito effettivo.
Questa dicotomia rischia di generare effetti distorsivi, in quanto le imprese con elevati investimenti in tecnologie 4.0, per poter fruire dell’iperammortamento, saranno incentivate a rinunciare al CPB. Per i soggetti che intendono aderire al CPB per il biennio 2026–2027, si pone quindi l’esigenza di effettuare un’analisi comparativa accurata, considerando non solo l’ammontare dell’investimento previsto, ma anche la tempistica, la capacità di assorbimento fiscale delle deduzioni e l’eventuale presenza di prenotazioni effettuate nel 2025 per il credito d’imposta 4.0, ancora vigente in transizione.
Prospettive correttive e possibili interventi normativi
L’attuale configurazione normativa crea una frattura tra due strumenti pensati per favorire lo sviluppo economico: il CPB, basato sulla certezza e la semplificazione fiscale, e l’iperammortamento, centrato sulla valorizzazione degli investimenti in beni strumentali. Un intervento legislativo correttivo, volto a includere l’iperammortamento tra le rettifiche ammesse nel calcolo del reddito concordato, potrebbe essere utile non solo per garantire coerenza sistematica, ma anche per evitare penalizzazioni ingiustificate nei confronti di contribuenti che investono in tecnologie e innovazione. Questo intervento potrebbe assumere la forma di una modifica dell’art. 16 D.Lgs. 13/2024, analogamente a quanto è stato effettuato con la super deduzione relativa al costo del lavoro. Tuttavia, anche in caso di approvazione, l’efficacia delle modifiche sarebbe limitata temporalmente, potendo applicarsi alle sole opzioni esercitate per il CPB 2026–2027, con esclusione di chi ha già aderito al CPB 2025–2026. Ne deriverebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, oltre che un disincentivo concreto a intraprendere investimenti nel periodo di adesione al CPB. Potrebbe essere quindi utile introdurre un’eventuale clausola di salvaguardia per recuperare nei periodi d’imposta successivi la quota di iperammortamento non fruita per effetto dell’esclusione temporanea. In alternativa, potrebbe essere valutata l’estensione retroattiva delle modifiche al D.Lgs. 13/2024, con effetto anche per le opzioni già esercitate.
da Quotidiano Più – Lefebvre Giuffrè