Iperammortamento: per l’eleggibilità dell’investimento rileva la data di effettuazione

L’iperammortamento, previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 427-437 L. 199/2025), inizia a prendere forma. Il decreto interministeriale MIMIT-MEF, ora al vaglio della Corte dei Conti dopo il via libera del MEF, definisce il perimetro operativo, stabilendo scadenze, modalità di accesso e, soprattutto, il vincolo del “Made in Europe” per i beni strumentali.

Le coordinate temporali: un orizzonte di 33 mesi

Quanto alla stabilità temporale, la finestra agevolabile si è aperta il 1° gennaio 2026 e si chiuderà il 30 settembre 2028.

Il decreto chiarisce che:

  • per determinare l’eleggibilità dell’investimento non rileva la data dell’ordine, ma quella di effettuazione dell’investimento stesso secondo i criteri del TUIR;
  • per i beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione;
  • per i beni immobili o le acquisizioni aziendali, rileva la data del rogito.

Il vincolo del Made in Europe: una clausola di protezione

Il decreto prevede una restrizione geografica dei fornitori. Per la prima volta, il beneficio fiscale è riservato esclusivamente a beni prodotti in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

Questa scelta mira a ridurre la dipendenza tecnologica da mercati extra-UE (come quello asiatico o americano) e a sostenere la filiera manifatturiera continentale. Per dimostrare l’origine, l’impresa dovrà presentare un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio o una dichiarazione del produttore che attesti che il bene ha subito l’ultima trasformazione sostanziale in territorio UE/SEE.

Beni materiali: trasformazione digitale ed energia

Il decreto suddivide i beni materiali ammissibili in due grandi pilastri:

  • tecnologie 4.0: macchinari e impianti funzionali alla trasformazione digitale, ora raggruppati nel nuovo Allegato IV, che aggiorna e sostituisce il precedente Allegato A;
  • autoproduzione Energetica (FER): la grande novità riguarda gli investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo. Sono inclusi gruppi di generazione elettrica, sistemi di accumulo, trasformatori e impianti per l’energia termica ad uso industriale (calore di processo).

Per il settore fotovoltaico sono ammessi solo moduli di Categoria A (ad alta efficienza, oltre il 23,5%) o bifacciali ad altissima efficienza (oltre il 24%) prodotti interamente in UE. Tali componenti devono figurare nei registri ufficiali gestiti dall’ENEA. Inoltre, la capacità dell’impianto non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico aziendale calcolato sulla media dell’anno precedente, evitando così sovradimensionamenti a fini speculativi.

Software e proprietà intellettuale: le nuove regole per l’immateriale

Anche per i beni immateriali (software), il decreto alza l’asticella. Non basterà più l’acquisto di una licenza “4.0 compliant”. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione giurata che attesti:

  • la sede fisica dello sviluppo (scrittura codice, debugging, testing) all’interno dell’UE/SEE;
  • che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia stato sostenuto da soggetti operanti stabilmente in Europa;
  • la distinzione chiara di eventuali componenti open source di terze parti, che non verranno computate nel calcolo del valore d’origine.

Le aliquote

Il sistema di calcolo si basa su una maggiorazione del costo di acquisizione, con scaglioni decrescenti all’aumentare dell’investimento totale:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota oltre i 10 milioni, con un tetto massimo fissato a 20 milioni di euro.

La procedura di accesso: un percorso in tre step

Il decreto ha disegnato un iter burocratico rigoroso che prevede:

  • comunicazione preventiva: prima di iniziare, l’azienda deve informare il GSE (Gestore Servizi Energetici) sull’entità e la natura dell’investimento programmato;
  • comunicazione di conferma: entro 60 giorni dalla validazione della prima pratica, va dimostrato il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del valore del bene;
  • comunicazione di completamento: al termine dei lavori (e comunque entro il 15 novembre 2028), si inviano i dati definitivi e la documentazione tecnica.

Il GSE avrà il compito di validare le istanze entro 10 giorni, richiedendo eventuali integrazioni.

Obblighi documentali: perizie e certificazioni

La conformità non è lasciata all’interpretazione dell’imprenditore. È obbligatoria una perizia tecnica asseverata redatta da ingegneri o periti industriali iscritti all’albo (o agronomi per il settore agricolo). La perizia deve certificare sia i requisiti tecnologici del bene, sia l’effettiva integrazione nel sistema informativo aziendale (il requisito dell’interconnessione).

Per investimenti sotto i 300.000 euro, è ammessa una semplificazione tramite dichiarazione del legale rappresentante, ferma restando la responsabilità penale in caso di falso. Parallelamente, è richiesta una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale che attesti il reale esborso finanziario.

Controlli e sanzioni: il ruolo del GSE e dell’Agenzia delle Entrate

Il decreto conferisce al GSE poteri di controllo rigorosi. Tutta la documentazione (fatture, DDT, perizie) deve essere conservata per 10 anni. Le sanzioni per chi non rispetta i requisiti o cede i beni all’estero prima del tempo sono pesanti: decadenza totale dal beneficio, recupero del credito d’imposta già fruito, applicazione di interessi e sanzioni pecuniarie.

Da Quotidiano Più – Memento Giuffrè

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