La disciplina del reverse charge nel settore dell’edilizia è contenuta, com’è noto, nell’art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972:
– alla lettera a-ter), introdotta dal 2015, per talune prestazioni di servizi relative agli edifici;
– alla lettera a), che è operativa fin dal 2007 nell’edilizia (non solo edifici) ma limitatamente ai soli rapporti di subappalto che, dal 2015, non siano disciplinati dalla citata lettera a-ter).
Al netto delle numerose incertezze che continuano a imperversare sulla materia, è comunque assodato che, tanto per l’una quanto per l’altra disposizione, il reverse non coinvolge in linea di principio, a prescindere dalla tipologia di contratto che lega gli operatori, le forniture effettuate dal medesimo fabbricante dei beni ovvero dall’impresa manifatturiera che quindi fattura con rivalsa dell’Iva.
Falegname e infissi – Inequivocabile, nel senso descritto, il caso del falegname/carpentiere (16.23.XX Ateco 2007; 16.23.29 e 16.25.00 Ateco 2025) relativo alla produzione e installazione di infissi che rimane estraneo al reverse charge in quanto detta attività non è riconducibile al settore edile (circolare Ag. Entrate n. 11/E/2007, par. 5.3); in tal senso depongono anche le ultime note Ateco 2025 laddove precisano che dalla sezione F “costruzioni” sono escluse “le operazioni di fabbricazione non eseguite in cantere … e la fabbricazione e consegna di strutture e parti di edifici in legno o in metallo prefabbricati che richiedono solo un minimo di lavori di costruzione in loco (nel sito di costruzione)”. Ciò non significa, tuttavia, che il falegname/carpentiere, al pari di un posatore/installatore non rientri, invece, nel settore costruzioni (e quindi nell’applicazione del reverse charge) quando esegue in cantiere mere prestazioni di posa/installazione (o anche manutenzione) di infissi, pareti mobili e simili dal medesimo non prodotti (codice 43.32.02).
Coperture edifici – Prodotte o meno sono invece, in ogni caso, escluse dal reverse della lettera a-ter) (ma non eventualmente dalla lettera a) le realizzazioni (installazioni) in cantiere di coperture perché il codice 43.91.XX (43.41.00 nell’Ateco 2025) non è richiamato nell’elenco Ateco 2007 della circolare Ag. Entrate n. 14/E/2015 che si ritiene sia ancora il punto di riferimento per la lettera a-ter) nonostante da quest’anno siano in vigore gli Ateco 2025 (si veda Ratio Quotidiano del 28.07.2025).
Fabbro e lattoniere – Anche la fabbricazione di strutture metalliche (25.11.00), porte, finestre, imposte e cancelli in metallo (25.12.10) o altri componenti in metallo, ad esempio grondaie, coperture per tetti e simili (25.99.90) rientra nel settore manifatturiero e quindi, per la fornitura, vale quanto detto per il falegname ovvero che la fattura va emessa con rivalsa di Iva. I lavori specializzati di “realizzazione di coperture” (43.91.00) quali l’intelaiatura di tetti, l’installazione di grondaie, tubi pluviali, lucernari, ecc. non rientrano nell’elenco della citata circolare n. 14/E/2015 e, pertanto, anche laddove detta attività non sia svolta dal fabbricante ma dall’impresa di costruzione o da installatori specializzati, non trova comunque applicazione il reverse della lettera a-ter). Resta ferma l’applicazione della lettera a) nei subappalti eseguiti da impresa diversa da quella che ha realizzato i manufatti; idem laddove il lavoro sia, invece, realizzato in cantiere (si veda, ad esempio, Ateco 43.99.09 per la piegatura di acciaio per armature) e non presso la sede del “fabbro”.
Manutenzione – L’Agenzia delle Entrate, sentita l’Istat, ha precisato che in tutti i codici della divisione 43 (lavori di costruzione specializzati) “sono comprese anche le attività di riparazione e manutenzione dei beni ivi indicati” (circ. 37/E/2015, par. 7). Ferma restando l’esclusione dal reverse ex lettera a-ter) di tutto quello che non rientra nei codici della circolare n. 14/E/2025, rimane borderline, a giudizio di chi scrive, la manutenzione degli infissi se fatta dal medesimo fabbricante (i.e. smontaggio, rinnovo in fabbrica e rimontaggio in edificio).
Da Sistema Ratio