IVA sulle prestazioni di noleggio di impianti sportivi

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 36/2025, ha chiarito il trattamento IVA applicabile alle prestazioni di noleggio di impianti sportivi da parte di una società sportiva dilettantistica (SSD) nei confronti di altre associazioni sportive dilettantistiche (ASD) appartenenti alla stessa Federazione sportiva.


Il caso sottoposto all’Agenzia
L’Istante è una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, costituita sotto forma di società a responsabilità limitata e affiliata a una Federazione sportiva nazionale. La società ha ottenuto, tramite project financing, la concessione per la gestione di un centro polisportivo, occupandosi delle attività sportive e della manutenzione dell’impianto.
All’interno del centro sportivo, la SSD gestisce direttamente attività agonistiche e ricreative, ma concede anche in noleggio l’impianto ad altre ASD della stessa Federazione e al pubblico dietro pagamento di un corrispettivo. La società ha chiesto all’Agenzia di chiarire se le operazioni di noleggio dell’impianto nei confronti delle ASD possano beneficiare dell’esclusione IVA prevista dall’articolo 4, quarto comma, del DPR n. 633/1972.


Il trattamento fiscale delle prestazioni di noleggio
Secondo l’Agenzia delle Entrate, affinché un’attività svolta da un ente sportivo dilettantistico sia esclusa dall’IVA, devono essere
rispettati tre requisiti fondamentali:

  1. Il servizio deve essere reso da un’associazione o società sportiva dilettantistica riconosciuta.
  2. L’attività deve essere svolta in conformità alle finalità istituzionali dell’ente sportivo.
  3. I servizi devono essere erogati nei confronti di soci, associati o enti appartenenti alla stessa Federazione sportiva.

Nel caso specifico, l’Agenzia ha ritenuto che il noleggio dell’impianto sportivo soddisfi tutti questi requisiti, poiché:
– La SSD e le ASD beneficiarie del servizio sono affiliate alla stessa Federazione.
– L’impianto è utilizzato esclusivamente per finalità sportive dilettantistiche, senza scopi commerciali.
– Il servizio di noleggio è strumentale all’attività sportiva svolta dalle ASD, garantendo loro l’accesso alle strutture per competizioni, allenamenti e manifestazioni riconosciute dalla Federazione.
L’Agenzia delle Entrate ha dunque confermato che, fino al 31 dicembre 2025, il noleggio di impianti sportivi tra SSD e ASD appartenenti alla stessa Federazione può beneficiare dell’esclusione IVA, in base all’articolo 4, quarto comma, del DPR 633/1972.
Tuttavia, ha sottolineato che resta impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria, che potrà verificare la corretta applicazione della norma in base alla documentazione prodotta dai soggetti coinvolti.

da Redazione Fiscale REFI-PRAXIM

ARTICOLI COLLEGATI

Deducibilità del trattamento di fine mandato

Il trattamento di fine mandato (TFM), emolumento corrisposto agli amministratori alla fine del loro incarico, ha generato ampio contenzioso sul piano fiscale, in particolare per quanto concerne il corretto periodo di imputazione e la sua deducibilità ai fini delle imposte sul reddito. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente delineato i confini entro cui il TFM può ritenersi deducibile. L’art. 105, c. 4 del Tuir estende i criteri di deducibilità dell’indennità di fine rapporto previsti per i lavoratori dipendenti alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In linea generale gli accantonamenti relativi al TFM sono deducibili a condizione che l’obbligazione risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto. È consentita dunque la deduzione per competenza a patto che la società abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante prima dell’inizio del mandato dell’amministratore. In assenza di tale condizione, il TFM non si qualifica come indeducibile ma potrà essere dedotto per cassa al momento dell’effettivo pagamento e dopo aver ripreso a tassazione nei vari anni gli accantonamenti operati (con conseguente stanziamento delle imposte anticipate). La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni tale assunto; ricordiamo, tra le altre Cass. civ., ordinanza n. 13566/2022 e sentenze nn. 31473/2019 e 16787/2016. È opportuno ricordare altresì che nell’atto avente data certa occorre individuare anche l’importo. Infatti, le ordinanze nn. 4487/2025, 3299/2025, 19445/2023, 25435/2022, 19571/2022, 3994/2021, 24848/2020, 17367/2020, 16826/2020 e 26431/2018 e le sentenze nn. 15966/2024 e 1153/2021 hanno specificato che l’atto, oltre ad avere data certa antecedente all’inizio del rapporto, deve specificare anche l’importo accantonato. Qualora il requisito della data certa anteriore non sia rispettato, come anticipato, in luogo del principio di competenza, la Cassazione ammette la deduzione dei compensi spettanti agli amministratori nell’esercizio in cui viene effettivamente corrisposto. In tal senso, si registra l’orientamento consolidato sia dell’Amministrazione Finanziaria (Risoluzioni nn. 211/E/2008 e 124/E/2017), sia della giurisprudenza della stessa Corte (cfr., tra le altre, Cass. nn. 5763/2021, 4400/2020 e 17367/2020). Inoltre, l’accontamento del TFM, non subendo i limiti di spettanza (e quindi di deducibilità) nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti (così la Cassazione con le ordinanze: 4854/2025, 3388/2025, 3384/2025, 3382/2025, 3300/2025, 3299/2025, 3298/2025, 15966/2024, 25435/2022, 28827/2021 e 24848/2020) deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza, coerenti con la durata dell’incarico nonché congrui rispetto alla realtà economica dell’impresa (Cass., ordinanza n. 28827/2021). Infine, si sottolinea che i sopra citati principi, qualora non ottemperati, non possono essere “raggirati” mediante le dimissioni e la nuova nomina dell’organo amministrativo al solo fine di vedersi attribuito il TFM deducibile per competenza. Difatti, in base alla massima dell’ordinanza n. 19445/2023, l’interruzione del rapporto con la società risulta meramente formale e “non risulta possibile far dimettere e rinominare successivamente gli amministratori in ragione di una continuità sostanziale”. La corretta formalizzazione dell’impegno rappresenta, quindi, un presupposto imprescindibile per la legittima deduzione fiscale, sia secondo l’Agenzia delle Entrate sia secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Una gestione documentale tempestiva e trasparente si conferma, di fatto, l’unico strumento per evitare contestazioni e sanzioni in fase di accertamento. da Sistema Ratio

Leggi Tutto »