Il prossimo 30 aprile scade il termine per emettere le note di variazione IVA relative all’anno 2025. Tale termine coincide con quello per l’invio della dichiarazione IVA 2026.
Quanto alla disciplina delle note di variazione IVA, contenuta nell’art. 26 DPR 633/72, essa prevede che tutte le volte che dopo l’emissione della fattura o alla registrazione (artt. 23 e 24) l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione, si potrà procedere all’emissione della nota.
La norma è stata oggetto di riforma nel 2021 (DL 73/2021) che ha portato numerosi benefici per il contribuente, soprattutto per quanto concerne l’emissione della nota di variazione in diminuzione in relazione alle procedure concorsuali.
Infatti, mentre in passato l’emissione della nota era subordinato all’infruttuosità della procedura, grazie all’intervento legislativo è possibile procedere alla variazione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo dell’imponibile, in tutto o in parte, a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato ad una procedura concorsuale oppure dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato. Di conseguenza l’emissione della nota di variazione è subordinata all’apertura di una procedura concorsuale, senza dover quindi attendere l’eventuale esito infruttuoso della stessa.
In buona sostanza, analizzando la “fascia temporale”, in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali:
- la data a partire dalla quale sono consentiti l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cedente/prestatore è quella in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura stessa;
- la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui viene emanata:
- la sentenza dichiarativa del fallimento;
- il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Quanto alla data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuata nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.
Quanto agli importi che potranno essere oggetto di variazione, si evidenzia che, in caso di concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, la parte dei corrispettivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti a detta procedura è individuata in modo specifico fin dal decreto di ammissione, in forza della peculiare disciplina prevista dalla legge fallimentare.
Termine stringente oppure no?
Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25.
Disciplina applicabile anche, come anticipato, alle procedura concorsuali o accordi di ristrutturazione dei debiti o dei piani attestati.
Invece tale previsione non potrà applicarsi dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti.
da Quotidiano Più – Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A