Con una norma inopinatamente inserita nel DL 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) e, precisamente, nell’art. 13, in vigore dal 31 ottobre scorso, il Governo ha precisato che l’obbligo di comunicare la PEC da parte degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro delle imprese – sancito dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) – è da adempiere entro il 31 dicembre di quest’anno (e, in ogni caso, è da rispettare all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico) e non può essere assolto comunicando la PEC dell’impresa (art. 13 comma 3 lett. b) del DL 159/2025).
Per tal via si è tentato di porre fine alle incertezze che hanno caratterizzato questo nuovo obbligo degli amministratori di “imprese costituite in forma societaria”.
Ma se questi aspetti della norma non sembrano destare particolari perplessità interpretative, non altrettanto è possibile dire con riguardo ad altre due precisazioni contenute nel citato art. 13 del DL 159/2025.
L’art. 13 comma 3 lett. a) del DL 159/2025, infatti, sostituisce il riferimento agli “amministratori”, quali destinatari dell’obbligo di comunicazione della PEC, con quello “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione”. Questa soluzione crea un evidente disallineamento rispetto al fatto che tali soggetti debbano collocarsi nel contesto delle “imprese costituite in forma societaria”. Ad oggi, infatti, l’obbligo in questione è stato riferito a tutte le società, con esclusione di quelle cui non è consentito svolgere attività commerciali, quali le società semplici (ad eccezione di quelle che esercitino l’attività agricola), le società di mutuo soccorso e i consorzi (così la nota MIMIT 12 marzo 2025 n. 43836).
Ora, però, si pone un problema di coordinamento non solo con la disciplina della snc – dove, nel modello base, ex art. 2257 c.c., l’amministrazione spetta a ciascun socio, disgiuntamente dagli altri, mentre il modello convenzionale è quello dell’amministrazione congiuntiva all’unanimità o a maggioranza ex art. 2258 c.c. – e della sas – dove l’amministrazione, ex art. 2318 c.c., è affidata agli accomandatari in via disgiuntiva o congiuntiva (e non necessariamente ad uno solo di essi) – ma anche con la disciplina delle srl, dove, diversamente da quanto accade nelle spa con modello tradizionale di governance, in alternativa all’amministratore unico e al CdA, l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia affidata a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente (ex art. 2475 comma 3 c.c.). In tutte queste ipotesi, quindi, non è possibile ravvisare né un amministratore unico, né, tanto meno, un amministratore delegato o un presidente del CdA.
L’art. 13 comma 4 del DL 159/2025, infine, precisa che, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale (erroneamente collocato in un inesistente comma 5) si applica l’art. 16 comma 6-bis del DL 185/2008 convertito. Questa disposizione – correlata all’obbligo di comunicazione della PEC da parte delle imprese costituite in forma societaria – stabilisce che l’ufficio del Registro delle imprese che riceva una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non abbia iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo ciò per le imprese di nuova costituzione, per quelle già esistenti che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, viene in rilievo la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro) in misura raddoppiata. La norma precisa, altresì, che l’ufficio, contestualmente all’applicazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale.
Dal rinvio operato a questa disciplina dalla nuova norma sembra derivarne che, con riguardo alle imprese in forma societaria di nuova costituzione, anche la mancata indicazione della PEC dell’amministratore unico, dell’amministratore delegato o, in mancanza, del presidente del CdA, sia causa di sospensione della domanda in attesa della necessaria integrazione. Per quelle già esistenti, invece, il mancato rispetto del termine di comunicazione del 31 dicembre 2025 implica l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e l’assegnazione d’ufficio all’amministratore di una PEC.
Inutile dire che su questi ultimi due aspetti sarebbe stata auspicabile maggiore chiarezza e che sarebbe opportuno porre rimedio a tali incertezze in sede di conversione in legge del DL 159/2025, che, peraltro, deve intervenire entro il 30 dicembre 2025.
da Eutekne.info