Le Dogane: piccoli pacchi extraUe tassati sempre

Piccoli pacchi di provenienza extraUe tassati senza eccezioni: il contributo di due euro, istituito dalla legge di bilancio, è dovuto anche sulle spedizioni fra privati prive di carattere commerciale. E’ uno dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 37 del 30 dicembre 2025, che fornisce le prime indicazioni per l’applicazione della nuova tassa applicabile alle dichiarazioni di immissioni in libera pratica (importazioni definitive) di valore fino a 150 euro registrate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Vediamo gli aspetti principali.

Le disposizioni normative
Con le disposizioni dei commi da 126 a 128 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (bilancio 2026), è stato istituito un contributo di due euro per ciascuna spedizione, a titolo di copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni di valore dichiarato non superiore a 150 euro provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea. Il contributo si applica in armonia con le disposizioni del codice doganale dell’Ue (regolamento Ue n. 952/2013 del Consiglio del 9 ottobre 2013) ed è esigibile all’atto dell’importazione definitiva dei beni oggetto delle predette spedizioni.

Ambito di applicazione
La circolare chiarisce anzitutto che, in base alla formulazione testuale della norma, il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il regime di immissione in libera pratica (importazioni) indipendentemente dalla tipologia della transazione commerciale sottostante, e dunque sulle:

  • spedizioni oggetto di transazioni di commercio elettronico verso privati consumatori (B2C)
  • spedizioni oggetto di transazioni commerciali verso operatori economici (B2B), sia se negoziate tramite piattaforme elettroniche che direttamente tra le parti
  • spedizioni tra privati, anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
    Sono escluse le operazioni di sdoganamento dei beni al seguito dei viaggiatori immessi in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella nozione di «spedizione». Al riguardo, viene precisato che tale termine va assunto nel significato attribuitogli nelle istruzioni diramate dalla Commissione europea, in particolare nelle note esplicative del 2020 sul regime Iva dell’e-commerce, secondo cui la definizione di «spedizione» comprende «merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto».

Soggetti obbligati
Conformemente alla normativa doganale, il debitore del contributo è la persona tenuta all’obbligazione doganale, e dunque, per le immissioni in libera pratica, il dichiarante in dogana e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione doganale.

Modalità di applicazione
Per le dichiarazioni doganali ordinarie (tracciato H1), il dichiarante provvede a liquidare nella dichiarazione anche il contributo in esame, utilizzando il codice tributo 159. Per la verifica della soglia di riferimento (valore di 150 euro) occorre considerare il valore in dogana ai fini daziari.

Modalità di applicazione per le dichiarazioni semplificate
Per le dichiarazioni semplificate (tracciato H7), che non prevedono la possibilità di liquidare tributi o contributi (eccettuata l’Iva), invece, in attesa dell’adeguamento delle procedure, il contributo va contabilizzato, con lo stesso codice suddetto, con le modalità previste per la contabilizzazione periodica dei dazi, ossia su base quindicinale, e pagato entro i quindici giorni successivi al periodo di riferimento. Per il momento, tale pagamento va effettuato presso la cassa dell’ufficio doganale di registrazione della dichiarazione semplificata, che emette bolletta A22, sulla base di una dichiarazione redatta sul modello allegato alla circolare.

da Italia Oggi

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