Le operazioni con l’estero in regime forfettario

I contribuenti in regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e, di converso, non detraggono l’Iva sugli acquisti.

Tali contribuenti sono, però, soggetti agli obblighi di integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta sul valore aggiunto.

L’Iva così determinata deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

In particolare, in riferimento alla sua attività, nei confronti dei soggetti intracomunitari o extra-Ue, il contribuente forfettario deve assolvere, come indicato dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10/E/2016, particolari adempimenti a seconda che si tratti di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Nel primo caso, ossia nell’ipotesi di cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad un altro Stato membro dell’Unione europea, il contribuente forfettario deve indicare nella fattura emessa che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”.

Siccome tale operazione non può essere considerata una cessione intracomunitaria in senso tecnico, in quanto è assimilabile ad un’operazione interna, il contribuente forfetario cedente non è tenuto ad iscriversi nella banca dati Vies (Vat infromation exchange system) e nemmeno alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

Nell’ipotesi, invece, di cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad uno Stato extra-Ue, il forfettario può permanere nel regime agevolativo (diversamente dal passato per i contribuenti minimi) e applicare gli articoli 8, 8-bis, 9 e 67, D.P.R. 633/1972, nonostante non possa utilizzare il plafond per acquistare i beni in importazione.

Diversamente, nel secondo caso, ossia per le prestazioni di servizi generiche, di cui all’articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972, rese a soggetti comunitari, il contribuente forfettario deve:

  • iscriversi all’archivio Vies;
  • emettere la fattura senza addebito dell’Iva e con la dicitura “inversione contabile”;
  • presentare il modello Intra-1quater.

In riferimento alle prestazioni di servizi generiche rese a soggetti extra-comunitari, il contribuente forfettario deve emettere fattura senza addebito dell’Iva riportando la dicitura “operazione non soggetta”.

Non deve, però:

  • iscriversi all’archivio Vies;
  • presentare il modello Intrastat.

In riferimento alle operazioni passive, quali acquisti intracomunitari di beni, ai sensi dell’articolo 38, comma 5, lett. c), D.L. 331/1993, occorre effettuare un distinguo in base all’importo di tali operazioni.

Nell’ipotesi di operazioni di importo inferiore ai 10.000 euro nell’anno precedente, e fino a quando, nell’anno in corso, non è stato superato tale limite, l’Iva deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario.

Ne deriva che, per il soggetto acquirente italiano non sussiste l’obbligo di iscriversi al Vies e di assolvere l’imposta in Italia. In particolare, il contribuente italiano, che acquista i beni, riceve la fattura con l’addebito dell’imposta.

Diversamente, nell’ipotesi di acquisti intracomunitari di beni di importo superiore al limite di 10.000 euro, tali operazioni sono rilevanti in Italia.

Pertanto, l’acquirente italiano che adotta il regime agevolativo deve:

  • iscriversi al Vies;
  • integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In riferimento alle importazioni, il contribuente in regime forfettario è tenuto ad applicare la disciplina ordinaria per l’effettuazione di importazioni, di cui agli articoli da 69 a 71, D.P.R. 633/1972.

Al riguardo, si ricorda che non sussiste l’obbligo di registrazione contabile delle bollette doganali di importazione, le quali devono essere conservate e numerate nel rispetto dei termini ordinari.

Per quanto riguarda l’acquisto di prestazioni di servizi, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 75/E/2015 e con la circolare n. 10/E/2016, ha chiarito che, nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da un committente soggetto passivo d’imposta comunitario, l’Iva è sempre assolta in Italia.

Ne consegue che l’acquirente italiano in regime forfettario è tenuto a:

  • iscriversi al Vies;
  • integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

A differenza del regime previsto per gli acquisti intracomunitari di beni, nell’ipotesi di acquisti di servizi non sono previste soglie minime.

Considerando i limiti dimensionali di tali contribuenti, “di fatto” non sussiste l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat.

Nel caso di servizi ricevuti da parte di un soggetto passivo extra-UE, l’operazione rileva in Italia.

Pertanto, il contribuente in regime forfettario è tenuto ad emettere un’autofattura, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

da Euroconference News

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