L’imposta di bollo per i forfettari è reddito

Con riferimento a questa tipologia di imposta si precisa che vi sono due orientamenti di pensiero in merito al trattamento fiscale: il primo presuppone che l’imposta di bollo non concorra a formare il reddito del soggetto forfettario mentre il secondo considera l’imposta di bollo stessa come compenso e quindi reddito del soggetto forfettario stesso.

Imposta di bollo riaddebitata costituisce ricavo: il parere del 2022

Ovviamente appartiene alla seconda corrente di pensiero l’agenzia delle entrate che si è espressa in tal senso con interpello 428 del 12 agosto 2022. Nell’interpello l’istante, che precisa di avvalersi del regime forfettario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della legge 190 del 2014, chiede un chiarimento in merito all’interpretazione dell’articolo 1 comma 64 della medesima legge e dell’articolo 22 del dpr 642 del 1972. Il quesito che pone il contribuente riguarda appunto la soggettività o meno a tassazione nell’ambito del regime forfettario dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti, in buona sostanza il contribuente chiede di sapere se l’imposta di bollo che andrà ad addebitare in fattura ai propri clienti per gli importi che superano i 77,47 € concorrerà a formare o meno il proprio reddito.

La soluzione interpretativa proposta dal contribuente ritiene che l’importo del bollo addebitato sulle fatture non possa essere ricompreso nella nozione di ricavo o compenso poiché la locuzione utilizzata dal legislatore nella legge 190 del 2014 non riguardi gli importi incassati o le somme percepite ma si riferisca solo ed unicamente alla remunerazione delle prestazioni rese al cliente. Il contribuente cita anche l’articolo 22 comma secondo del Dpr 642 del 1970 disciplinante l’imposta di bollo nella parte in cui prevede la solidarietà del pagamento in capo a tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine, da questo disposto il contribuente deduce che non sussiste un obbligo esclusivo a carico dell’emittente della fattura al pagamento del bollo pertanto respinge la tesi secondo la quale l’importo di bollo configuri un ricavo imponibile ai fini del calcolo forfettario del reddito. Andiamo ora ad analizzare la risposta fornita dall’agenzia delle entrate per il caso di specie.

 

Le motivazioni del Fisco

L’agenzia precisa come la Legge 190 del 2014 prevede, ai fini Iva, delle semplificazioni per i soggetti che hanno aderito al regime fiscale forfettario, in particolare viene previsto che i contribuenti aderenti al regime forfettario non addebitino l’iva in rivalsa né esercitino il diritto alla detrazione dell’imposta assolta. Le fatture pertanto non devono recare l’addebito di imposta e, per tale motivo, diventano soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, ovvero al momento della loro formazione. L’agenzia continua precisando come, chi applica il regime forfettario debba determinare il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività stabilito con una percentuale indicata nell’allegato numero 4 annesso alla Legge, allegato in cui il coefficiente di redditività viene diversificato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata dal contribuente.

Inoltre, per quanto attiene invece ai soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo, in base al disposto dell’articolo 22 del DPR 642 del 1972 l’Agenzia cita la solidarietà del debito relativo da parte dell’emittente la fattura e del committente, tuttavia come chiarito nella risposta 67/E del 2020 l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento poiché per tali tipi di documenti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine ovvero al momento della propria formazione. Inoltre, continua l’Agenzia, il prestatore d’opera può chiedere al cliente il rimborso dell’imposta di bollo ed in tali ipotesi il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e pertanto concorre al calcolo per la determinazione forfettaria del reddito.

 

L’imposta di bollo in fattura elettronica

Nell’emissione delle fatture elettroniche, l’applicazione e versamento dell’imposta di bollo avviene in modalità differenti rispetto al formato cartaceo. L’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo in fattura elettronica avviene valorizzando il campo “Bollo Virtuale” nella fattura elettronica. Fino a prima della interpretazione dell’Agenzia delle Entrate di cui all’interpello 428/2022, nel caso di riaddebito al cliente dell’imposta di bollo da parte del forfettario, questi addebitava l’imposta di bollo utilizzando il codice di esenzione ai fini Iva N1 e indicando il relativo art. 15 del Dpr 633/1972, ora invece considerando che anche l’imposta di bollo concorrerà alla formazione del compenso, dovrà essere utilizzato un rigo con codice Iva raccordato al codice Natura N2.2 – “Operazioni non soggette – altri casi” seguito dalla dicitura ai fini Iva e ritenuta d’acconto che specifichiamo di seguito:

– operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e successive modificazioni;

– si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Rimane sempre consigliabile distinguere in fattura il compenso dall’imposta di bollo indicandoli in due righi separati. Per quanto attiene la fattura, nel caso si applichi la rivalsa (ad esempio del 4%) questa dovrà probabilmente essere calcolata sull’intero compenso, comprensivo quindi anche del bollo qualora riaddebitato. Sul punto, in realtà controverso, sarebbero auspicabili ulteriori indicazioni da parte degli enti preposti. Il versamento dell’imposta di bollo, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre di riferimento. Si ricorda sempre che, ai fini del calcolo dell’esatto ammontare dell’imposta di bollo, anche nel caso dei forfettari che usano la fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” un’apposita sezione in cui poter consultare Elenco A ed Elenco B contenenti gli importi relativi all’imposta di bollo per il periodo di riferimento del contribuente che devono essere versati tramite modello F24.

 

 

da Il Commercialista Telematico

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