L’iter per la presentazione della domanda della rottamazione

Come compilare la domanda per fruire della definizione agevolata e cosa succede in seguito.

Entro il 30.04.2023 è possibile presentare domanda per aderire alla definizione agevolata (rottamazione-quater) introdotta dall’art. 1, cc. 231-252 della legge di Bilancio 2023.

Il format si compone di campi dedicati ai dati del dichiarante e di una parte dedicata all’inserimento del numero della cartella/avviso che si può trovare a seconda della tipologia di documento ricevuto:

  • “Cartella di pagamento n. …”;
  • dall’Inps “Numero dell’atto”;
  • nell’avviso di presa in carico a seguito di accertamento esecutivo, il “Riferimento interno n…”.

Nella domanda occorre anche indicare il numero di rate che si intende richiedere. Una volta inviata la domanda relativamente ai debiti inseriti nella rottamazione non verranno avviate nuove procedure. Si dovrà attendere sino al 30.06.2023 per avere una Comunicazione di:

  • accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale prescelta, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.

Quindi, in caso di accoglimento, è possibile pagare:

  • in un’unica rata entro il 31.07.2023;
  • in un numero massimo di 18 rate (5 anni) trimestrali: 31.07.2023 e 30.11.2023 (pari al 10% del totale) e poi 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno con la maggiorazione degli interessi pari al 2% annuo.

Per pagare è possibile utilizzare diversi canali:

  • sito istituzionale;
  • App EquiClick;
  • domiciliazione sul conto corrente;
  • sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento;
  • moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento convenzionati.
  • In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Infine, si ricorda che può accadere che nell’elenco dei debiti rottamabili presenti nel prospetto informativo ci siano anche dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, il cui annullamento si concretizzerà solo il 30.04.2023. È possibile presentare la domanda di rottamazione anche per questi carichi, per i quali la norma ha previsto la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30.04.2023, senza il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute. Infatti, gli importi da saldare a titolo di rottamazione-quater, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30.06.2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti residui fino a 1.000 euro, che sarà effettuato il 30.04.2023.

 

da Ratio Quotidiano

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