Con la circ. n. 31/2025, l’INAIL ha chiarito che non sono soggetti all’obbligo assicurativo gli associati delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e i soci di società sportive dilettantistiche (SSD) che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato.
Analogamente, tale obbligo non sussiste neppure per le attività di carattere amministrativo-gestionale svolte in assenza di un contratto di co.co.co.
I chiarimenti sono stati forniti in seguito alle richieste di alcune Sedi territoriali dell’Istituto, in merito alla sussistenza dell’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell’art. 4 comma 1 n. 7 del DPR 1124/65, laddove si ricomprendono tra i soggetti tutelabili i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, i quali prestano opera manuale oppure non manuale ma sovraintendendo il lavoro di altri.
In particolare, l’interesse delle Sedi INAIL riguardava le condizioni che determinano l’obbligo assicurativo per gli associati di ASD e dei soci delle SSD che svolgono, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa.
In via preliminare, nella circolare in commento si evidenzia come la disciplina normativa del lavoro sportivo regolata dal DLgs. 36/2021 sia da ritenersi “speciale” e quindi prevalente anche rispetto a quella “generale” in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dettata dagli artt. 1 e 4 del DPR 1124/65.
Sul punto si ricorda che, ai sensi dell’art. 34 commi 1 e 2 del DLgs. 36/2021, sono destinatari dell’assicurazione obbligatoria INAIL i lavoratori subordinati del settore professionistico o dilettantistico, che svolgono attività sportiva in favore degli enti sportivi dilettantistici e professionistici.
Pertanto, il socio di un’ASD e di una SSD che esercita l’attività sportiva come istruttore (ma anche come atleta, allenatore, direttore tecnico e sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) è assicurato all’INAIL solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In altri termini, ai fini della tutela assicurativa non è sufficiente il solo vincolo associativo o sociale, ma è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
D’altronde, osserva l’INAIL, estendere in via interpretativa la tutela assicurativa prevista in generale dall’art. 4 del DPR 1124/65 anche a soggetti che il legislatore non ha indicato espressamente nell’art. 34 del DLgs. 36/2021 (il rapporto associativo o sociale infatti non è previsto da tale norma) significherebbe violare il principio, giurisprudenziale, secondo cui nel sistema assicurativo INAIL non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele, ma piuttosto devono ritenersi persistenti, all’interno del sistema antinfortunistico e di assicurazione per le malattie professionali, limiti oggettivi e soggettivi rispetto sia alle “attività protette” che alle “persone assicurate” (cfr. Cass. n. 30428/2019), essendo rimessa al legislatore la valutazione di prevedere l’obbligo assicurativo nei confronti di nuove categorie di lavoratori in funzione delle situazioni ritenute meritevoli di tutela.
Il medesimo principio vale poi anche per quanto riguarda l’obbligo assicurativo per coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale.
Si ricorda, infatti, che l’art. 37 comma 2 del DLgs. 36/2021 ha esteso dal 1° luglio 2023 la tutela assicurativa INAIL ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Pertanto, in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c. avente a oggetto l’attività amministrativo-gestionale, non è configurabile l’obbligo assicurativo INAIL dell’associato di una ASD e del socio di una SSD che svolge attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società.
In altri termini, la normativa speciale dettata dal DLgs. 36/2021 prevale sulla disposizione generale di cui all’art. 4 comma 1 n. 7 del DPR 1124/65 e, anche in questo caso, ai fini della tutela INAIL non è sufficiente il solo vincolo associativo o sociale, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
da Eutekne.info