Operativo l’esonero per le lavoratrici madri con le istruzioni INPS

Con la circolare 31.01.2024, n. 27 l’Inps fornisce le istruzioni per applicare l’esonero totale dai contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri, introdotto dalla legge di Bilancio 2024.

L’art. 1, cc. 180-182 della legge di Bilancio 2024 prevede che, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro (riparametrati su base mensile).
In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
Tale misura non è destinata alle lavoratrici impiegate con contratto di collaborazione domestica.

L’Inps, con la circolare 31.01.2024, n. 27, ha reso disponibili le istruzioni operative per applicare l’esonero a partire dal mese di gennaio 2024. Nello specifico, il requisito si perfeziona al momento della nascita del 3° figlio (o 2° per l’anno 2024) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del 3° figlio (o 2° per l’anno 2024), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di:

  • premorienza di uno o più figli;
  • fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;
  • non convivenza di uno dei figli;
  • affidamento esclusivo al padre.

Nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti, l’esonero in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.
A tal proposito la circolare propone alcuni esempi pratici per la corretta definizione del requisito di spettanza e specifica, inoltre, che:

  • nel mese in cui la lavoratrice perde il requisito (per effetto del compimento dell’età del figlio minore pari a 10 anni per l’anno 2024 e 18 anni per gli anni 2025 e 2026), verrà comunque applicato l’esonero senza alcuna riproporzione;
  • qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

In relazione alla misura, il documento precisa che la soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante: in caso di più rapporti di lavoro part-time, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

La riproporzione di cui sopra, che trova applicazione nei casi di assunzione o cessazione in corso del mese, non trova invece applicazione per le lavoratrici già assunte (ricordiamolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato) che perfezionano il requisito, per effetto della nascita del figlio, in corso del rapporto di lavoro: in questo caso la misura trova applicazione per l’intero mese.

L’esonero in parola risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali di natura parziale (6 e 7%) destinato alla collettività dei lavoratori e maggiormente vantaggioso in termini economici (il limite massimo per l’esonero parziale è fissato nella misura di 247,60 euro, in luogo dei 250 euro riconosciuti alle madri).

Per poter accedere alla misura, è fatto obbligo in capo alla lavoratrice di comunicare il codice fiscale dei figli al datore di lavoro, che a sua volta dovrà comunicarli all’Inps in fase di compilazione del modello UniEmens. A tal proposito l’Istituto precisa che metterà a disposizione un’apposita sezione del sito per la comunicazione diretta dei codici fiscali dei figli (qualora la lavoratrice non intenda comunicarli al datore di lavoro), ma attualmente la funzionalità non è disponibile; pertanto, risulta necessaria la comunicazione al datore di lavoro.

La misura risulta operativa dal mese di gennaio 2024, ma fruibile solo a partire dalle competenze del mese di febbraio: la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” nel modello UniEmens con riferimento al mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi UniEmens dei 3 mesi successivi alla pubblicazione della circolare (marzo, aprile, maggio 2024).

Da ultimo, la circolare ricorda che, trattandosi di misura a favore della contribuzione a carico delle lavoratrici (e non del datore di lavoro), non è necessario richiedere autorizzazione preventiva alla Commissione Europea per l’applicazione della misura e, al contempo, tale misura non costituisce aiuto di Stato e potrà essere sempre applicata, anche in assenza di DURC.

da Sistema Ratio

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