Patente a punti: arriva la circolare INL e l’autocertificazione

Con la pubblicazione in G.U. del D.M. 18.09.2024, n. 132 contenente il regolamento che disciplina le modalità di presentazione della domanda, diventa operativo il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, certificati con apposita patente.
La c.d. patente a punti riguarda le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1, lett. a) come previsto dall’art. 29 D.L. 19/2024, che ha modificato l’art. 27 D.Lgs. 81/2008. A decorrere dal 1.10.2024 sono tenuti a richiedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili; si tratta di imprese non necessariamente qualificabili come edili e dei lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
La domanda andrà presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che, una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal responsabile legale dell’impresa o dal lavoratore autonomo richiedente, rilascia la patente in formato digitale a cui viene attribuito un punteggio di 30 crediti incrementabili fino a 100 crediti (art. 5 D.M. 132/2024).

Con circolare 23.09.2024 n. 4 l’INL ha fornito le prime indicazioni, precisando che le istruzioni per effettuare la richiesta saranno indicate con nota tecnica di prossima emanazione. Proviamo a sintetizzare il contenuto della circolare, evidenziando innanzitutto che il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione mentre, con dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, è possibile attestare gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP; fatto salvo il successivo controllo e la revoca della patente nel caso di dichiarazioni non veritiere e le conseguenze penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000. Occorre attendere 12 mesi per poter presentare una nuova domanda.
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 L. 12/1979. In merito ai soggetti tenuti alla domanda, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori. Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato, concernente le ipotesi in cui sia stata accertata l’assenza di uno o più requisiti.
L’INL chiarisce che il portale per trasmettere le domande sarà attivo dal 1.10.2024, ma già dalla pubblicazione della circolare è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti richiesti, con un apposito modello da trasmettere tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. La trasmissione ha efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente sul portale dell’INL entro la medesima data. Dal 1.11.2024 non sarà più possibile operare in cantiere con la predetta autocertificazione/dichiarazione.

Il punteggio della patente subisce decurtazioni per effetto di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (allegato I-bis al D.Lgs. 81/2008). La patente che non sia dotata di almeno 15 crediti consente il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. L’assenza della patente o la presenza in cantiere con patente inferiore a 15 punti è punita con sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere, non inferiore a 6.000 euro e non soggetta a diffida. È possibile recuperare i crediti previa valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’Inail, dopo adempimenti formativi e eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.
Al verificarsi di infortuni mortali del lavoratore o da cui derivi inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato competente per territorio dove si è verificato l’infortunio, può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi. A riguardo l’INL specifica che le indagini riguarderanno il nesso causale tra l’infortunio e il comportamento, commissivo/omissivo del datore di lavoro/delegato/dirigente. Si rinvia alla lettura completa della circolare per ulteriori dettagli.

da Sistema Ratio

ARTICOLI COLLEGATI

Ecobonus salvo anche senza ENEA

Si consolida l’orientamento della Corte di Cassazione sulle conseguenze connesse alla mancata trasmissione all’ENEA della prescritta comunicazione a conclusione dei lavori di riqualificazione energetica. La

Leggi Tutto »