Entro il 31.12.2025 anche per le micro-piccole imprese (PMI), devono adempiere alla sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, pena la perdita di contributi o agevolazioni a valere su risorse pubbliche.
È noto che l’art. 1, cc. 101-111 della legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, successivamente integrato ad opera del D.L. 39/2025 (convertito, con modificazioni dalla L. 27.05.2025). A seguire è stato emanato anche il D.M. 18.06.2025 che prevede i requisiti da osservare, pena la perdita di una serie di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Nella prassi operativa, si rileva che la maggior parte delle PMI, sono ancora scarsamente edotte sul nuovo obbligo e sulle ricadute che le stesse potrebbero incontrare qualora dovessero partecipare a bandi e/o agevolazioni in genere per i quali la mancata sottoscrizione della citata polizza, causerebbe il mancato riconoscimento.
Di conseguenza, è opportuno che tutte le imprese (anche quelle più piccole a carattere familiare) valutino le soluzioni più idonee, tenendo presente che in diversi casi si possono presentare alcune criticità, poiché, ad esempio, in presenza di locazioni di immobili (frequenti), l’obbligo in trattazione è a carico dell’impresa che svolge l’attività in qualità di conduttrice. Tuttavia, il locatore (impresa o privato) potrebbe avere già effettuato una simile copertura assicurativa, finanche con la richiesta (prevista contrattualmente) di rimborso da parte dello stesso conduttore. Pertanto, al fine di evitare “duplicazioni”, piuttosto che “scoperture” è consigliabile di assumere tutte le notizie per tempo utile, stante la scadenza imminente.
Nel merito dei cespiti da assicurare, le disposizioni vigenti richiamano l’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all’art. 2424 sopra richiamato deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione.
L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c. [terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali], anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Per le polizze già in essere, l’adeguamento in argomento, deve essere osservato dal primo rinnovo come previsto dall’art. 11, c. 2 D.M. 18/2025.
Inoltre, le imprese interessate, sono tutte quelle con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, soggette all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., con la sola esenzione per quelle che non possiedono alcun tipo di bene sopra indicato nello svolgimento della propria attività, oltre che alle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.
Infine, il MIMIT ha precisato che qualora l’impresa intenda presentare una domanda di agevolazioni e/o contributo codificato nelle disposizioni regolamentari, l’obbligo di copertura dovrà essere assolto oltre che in fase di presentazione della domanda di accesso, anche nelle fasi intermedie fino ad erogazione avvenuta o al completamento dell’iter stabilito per la specifica agevolazione. Pertanto, dal 1.01.2026 le imprese di micro e piccola dimensione dovranno tenere conto del quadro vigente per accedere alle diverse forme agevolative loro concesse, che sulla scorta degli ultimi provvedimenti in corso di esame (collegati alla legge di Bilancio 2026), potrebbero vedere limitazione anche nel ricorso al Fondo di Garanzia per le PMI di cui all’art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996.
da Sistema Ratio