Pos-Rt, in caso di errore sul pagamento niente sanzioni se l’annullamento è tempestivo

Le istruzioni di Confcommercio alle imprese. Nelle attività promiscue occhio ai codici Ateco. Le Entrate aggiornano le Faq: il pagamento con assegno va indicato come contante.

La tempestiva correzione del metodo di pagamento erroneamente indicato, con conseguente annullamento del documento commerciale tramite apposita procedura, consentirà di dribblare le sanzioni di dribblare le sanzioni per la violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici (100 euro per ogni errata trasmissione, entro il massimo di 1.000 euro a trimestre con possibilità di arrivare, in caso di più di 4 violazioni nel quinquennio alla sospensione dell’attività da 3 giorni a un mese).

In questo modo si eviterà, come raccomandato anche dal Mef, che meri errori materiali da parte dell’operatore facciano emergere irregolarità contabili e fiscali che possano dare luogo a sanzioni.

Anche l’abbinamento fisico tra registratori telematici e Pos (ammesso se le caratteristiche tecniche degli strumenti lo consentono) metterà al riparo da sanzioni perché il collegamento fisico eviterà errori di digitazione nella fase di registrazione dei corrispettivi in quanto,

attraverso la funzionalità «scambio importo» il RT, attraverso la funzionalità “scambio importo” il RT, al momento del pagamento elettronico, recupererà dal Pos e registrerà in automatico l’informazione che il corrispettivo è stato pagato elettronicamente. Tuttavia il collegamento mediante il protocollo «scambio importo» non rileva ai fini dell’adempimento dell’obbligo del collegamento logico che dovrà comunque essere effettuato nell’area personale del portale «fatture e corrispettivi».

Sono alcune delle indicazioni pratiche emerse da un webinar organizzato dalla direzione servizi tributari di Confcommercio Milano, Lodi e Monza-Brianza. I primi giorni di operatività della procedura (scattata il 5 marzo e da completare entro il 20 aprile per i Pos attivi a gennaio 2026) non sembrano segnalare particolari problematiche per le imprese, anche grazie all’attività informativa dell’AdE e al supporto delle associazioni di categoria e degli intermediari.

Tolleranza delle Entrate e corretta indicazione del codice Ateco

L’Agenzia delle entrate ha infatti assicurato che in fase di partenza dell’operazione di abbinamento ci sarà «un periodo di sedimentazione e verifica» in modo da ridurre il più possibile il rischio fiscale per le imprese. Ma per minimizzare i rischi di ricevere lettere di compliance dall’Agenzia sarà opportuno indicare correttamente i codici Ateco soprattutto in caso di attività promiscue (soggette e non all’obbligo di certificazione dei corrispettivi come per esempio un bar tabacchi).

Le tempistiche per i collegamenti e le variazioni dei Pos

Un altro consiglio pratico di Confcommercio è di prestare attenzione al mese di riferimento, considerando che i dati finanziari vengono trasmessi mensilmente dai prestatori di servizi di pagamento nel mese successivo a quello dell’incasso elettronico e che i termini per il collegamenti o per le variazioni dei Pos decorrono dal giorno 6 del secondo mese successivo e fino alla fine del mese. «Qualunque scelta gestionale (a cominciare dalla cancellazione di un Pos che poi potrà essere re-inserito solo manualmente) dovrà essere operata tenendo conto di queste tempistiche perché poi diventerà irreversibile», avverte Confcommercio.

Il nodo delle sanzioni e le richieste di Confcommercio

A preoccupare gli operatori ci sono soprattutto le sanzioni accessorie (sospensione della licenza da 15 giorni a due mesi che salgono a sei in caso di recidiva se è accertato l’omesso collegamento e sospensione da 3 giorni a un mese per i semplici errori di memorizzazione e trasmissione) considerate troppo draconiane qualora le violazioni costituiscano semplici errori formali (per esempio sulla modalità di pagamento) che non incidono sulla liquidazione del tributo. «Confcommercio ha chiesto una riflessione sull’impianto sanzionatorio nei prossimi provvedimenti legislativi”, ha anticipato Giampaolo Foresi, Direttore Servizi Tributari di Confcommercio Milano. Ma in attesa di un possibile alleggerimento dell’impianto sanzionatorio, Confcommercio dà alcuni suggerimenti pratici.

«Se ci si accorge tempestivamente della non corretta indicazione del mezzo di pagamento utilizzato (perché il cliente cambia idea o per errore incolpevole dell’operatore) è possibile procedere all’annullamento del documento commerciale con l’indicazione errata della modalità di pagamento seguendo la procedura ad hoc che è prevista per correggere gli eventuali errori commessi all’atto della certificazione del corrispettivo ed emissione del documento commerciale», ha spiegato Francesco Sciarini del Servizio Bilancio e Contabilità di Confcommercio Milano. Una tesi peraltro sostenuta anche dal Mef in risposta a un’interrogazione del 16 dicembre scorso in commissione finanze della Camera. Il Mef ha chiarito che va evitata l’emersione «di irregolarità contabili e fiscali e l’irrogazione delle relative sanzioni in virtù di errori materiali da parte dell’operatore».

Le regole per i punti vendita in franchising

Come chiarito in una Faq ad hoc dell’Agenzia delle entrate, se il titolare di un punto vendita in franchising utilizza un Pos intestato al franchisor per incassare corrispettivi certificati con RT intestato alla partita Iva dell’affiliato (franchisee), si dovrà comunque collegare il Pos del franchisor al registratore di cassa del franchisee e bisognerà farlo manualmente inserendo i dati identificativi del Pos non presenti a sistema per mancata titolarità.

Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento con il proprio registratore di cassa. (riproduzione riservata)

Le Entrate aggiornano le Faq: il pagamento con assegno va indicato come contante

In caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale dovrà indicare che si tratta di una forma di pagamento contante. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nel secondo aggiornamento (dopo quello del 9 marzo) delle Faq sull’abbinamento Pos-Rt diffuse per la prima volta dall’Agenzia il 19 febbraio. Nell’aggiornamento di martedì 17 marzo, l’AdE risponde a ulteriori due quesiti pratici.

Oltre a quello sugli assegni, l’Agenzia prende in esame il caso pratico in cui nella procedura web di abbinamento non si trovi il link “Collegamento dispositivi POS”. In questo caso, chiarisce l’Agenzia, è necessario verificare di essere accreditato come esercente sul portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”. Come chiarito da Confcommercio, per ogni esercente potranno operare al massimo due intermediari, mentre il collegamento tra Pos e procedura web “Documento commerciale online” potrà essere effettuato solo dall’esercente in quanto l’utilizzo della procedura non è delegabile. Per accreditarsi come esercente si dovrà utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi” del portale.

da Italia Oggi

ARTICOLI COLLEGATI