Principali differenze tra agente di commercio e procacciatore d’affari

Specifiche prescrizioni normative ed arresti giurisprudenziali hanno delineato, nel tempo, gli ambiti di differenziazione dell’attività svolta dal procacciatore rispetto a quella esercitata dell’agente di commercio.

Stabilità della prestazione – L’agente di commercio è obbligato a promuovere la conclusione di affari nell’interesse della casa preponente, laddove il procacciatore d’affari non assume alcun obbligo di questo tipo. Al contrario (Cass., Sez. Lav., 24.06.2005, n. 13629), il procacciatore d’affari è un collaboratore occasionale del preponente basando il proprio intervento sulla propria iniziativa senza alcun obbligo continuativo, a differenza dell’agente che è un collaboratore stabile. La stabilità implica (App. Roma, Sez. Lav. 11.11.2008) un impegno periodico e vincolante, diversamente dalla continuità, che può caratterizzare anche il rapporto con un procacciatore senza trasformarlo in un rapporto di agenzia.

Assenza obbligo di promozione – L’attività di promozione delle vendite ex art. 69, c. 5-bis D.Lgs. 26.03.2010, n. 69 non rientra nella definizione di rapporto di agenzia se il collaboratore opera senza esclusiva di zona o vincoli di durata e senza obblighi contrattuali di promozione.

Affidamento – L’occasionalità della relazione e la mancanza di obbligo della promozione degli affari in capo al procacciatore d’affari portano a concludere che nel rapporto procacciatore-preponente, a differenza di quanto avviene nel rapporto agente-preponente, solitamente, sia carente l’elemento della fiducia che può riconoscersi per lo più nei contratti che implichino la relazione stabile, continua e personale tra le parti.

Obblighi informativi – In capo al procacciatore d’affari non è, normalmente, riconoscibile alcun obbligo di informazione in favore del preponente in relazione alle condizioni di mercato e a ogni altra circostanza utile per valutare la convenienza dell’affare, a differenza di quanto invece l’agente di commercio è obbligato a fare.

Correlativamente, il procacciatore non gode, solitamente, neppure dei diritti di informazione e comunicazione di cui gode l’agente e che attengono sostanzialmente alla misura attesa delle provvigioni e agli elementi necessari a verificare l’ammontare delle provvigioni liquidate, ivi incluso l’estratto dei libri contabili del preponente.

Diritto d’esclusiva – Il procacciatore non gode di alcun diritto di esclusiva ed è, quindi, di regola, privo di una zona determinata entro cui svolgere le proprie prestazioni. Questo significa che:

– da un lato, in favore del procacciatore non matureranno provvigioni per gli affari diretti che la preponente dovesse eventualmente concludere;

– dall’altro lato, il procacciatore d’affari non sarà vincolato alla non-concorrenza in favore del preponente;

– salvo il patto contrario, potrà procacciare affari per più ditte in concorrenza tra loro, scegliendo di volta in volta, presumibilmente in base alla misura della provvigione riconosciuta, la ditta a cui sottoporre l’affare.

Preavviso e FIRR – Al procacciatore non competerà il preavviso in caso di risoluzione del rapporto, istituto strettamente connaturato al carattere stabile del rapporto cui accede che, come visto, è del tutto assente nel rapporto procacciatore-preponente. Per la stessa ragione, in capo al procacciatore d’affari non potranno essere riconosciute le indennità di cessazione del rapporto.

Assenza obbligo iscrizione Enasarco – L’obbligo sussiste solo per gli agenti di commercio. L’Enasarco agisce in giudizio contro le preponenti, cercando di dimostrare che i rapporti andrebbero qualificati come agenzia, con il conseguente obbligo di pagare i contributi.

Se l’attività assume carattere professionale (lavoro autonomo abituale), il procacciatore deve aprire partita Iva ed è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata Inps.

da Sistema Ratio

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