Principali misure del D.L. Aiuti-quater

Il Consiglio dei Ministri del 10.11.2022 ha approvato il Decreto Aiuti-quater. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di seguito le principali novità.

Il Consiglio dei Ministri del 10.11.2022 ha approvato il Decreto Aiuti-quater. Di seguito le principali novità.
Tetto al contante: dal 1.01.2023 aumenta da 1.000 euro a 5.000 euro il tetto all’uso del contante (in sede di pubblicazione del Decreto, tale previsione è stata rimossa e probabilmente sarà inserita nella legge di Bilancio)
– Fringe benefit: è previsto l’aumento da 600 euro a 3.000 euro della soglia dei fringe benefit esentasse che le aziende possono concedere ai dipendenti nel periodo di imposta 2022, sotto forma di beni, servizi o somme per pagare le utenze domestiche di acqua, luce e gas.
– Nuovo superbonus 90%: dal 1.01.2023 il superbonus 110% scende al 90%. È mantenuto il 110% anche per il 2023 per chi alla data di entrata in vigore del decreto abbia già effettuato la comunicazione di inizio lavori (Cila) o presentato la documentazione necessaria negli interventi di demolizione e ricostruzione. Il bonus continuerà nella misura del 110%, fino al 2025, per gli interventi realizzati dalle Onlus sulle strutture sociosanitarie. Per le villette è prorogato al 31.03.2023 il completamento dei lavori di chi, al 30.09.2022, aveva raggiunto il 30% degli interventi. Per i nuovi interventi l’incentivo scende al 90%, ma con un doppio vincolo: le riqualificazioni potranno riguardare solo le unifamiliari utilizzate come prima casa da contribuenti che non superano una certa soglia di reddito, calcolata con il cosiddetto quoziente familiare. La soglia di riferimento è fissata a 15.000 euro.
– Crediti d’imposta energia: è esteso a fine dicembre il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di elettricità e gas. I crediti d’imposta, compresi quelli oggetto dell’ultimo decreto legge, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30.06.2023 e cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non superi il costo sostenuto.
– Bollette: la rateizzazione delle bollette può essere chiesta per il periodo dal 1.10.2022 al 31.03.2023, ma solo in relazione alla parte eccedente l’importo medio contabilizzato tra il 1.01 e il 31.12.2021. L’accesso alla misura è subordinato alla presentazione di un’istanza da parte delle imprese con modalità che saranno definite con un decreto del Mise.
– Carburanti: è esteso lo sconto sui carburanti che sarà prolungato dal 19.11 al 31.12.2022.
– Mercato tutelato del gas: è posticipato di un anno il termine della maggior tutela gas fissata a gennaio 2023, ora allineato a quello previsto per la completa apertura del mercato elettrico (10.01.2024).
– Pagamenti elettronici: per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici è riproposto il bonus fiscale per le partite Iva che installano un apparecchio per gli scontrini digitali. Per il 2023 è concesso un contributo per adeguare gli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica degli scontrini. Il beneficio, da utilizzare in compensazione come credito d’imposta, è pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e comunque nel limite di spesa stanziato.

 

da Ratio Quotidiano

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Deducibilità del trattamento di fine mandato

Il trattamento di fine mandato (TFM), emolumento corrisposto agli amministratori alla fine del loro incarico, ha generato ampio contenzioso sul piano fiscale, in particolare per quanto concerne il corretto periodo di imputazione e la sua deducibilità ai fini delle imposte sul reddito. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente delineato i confini entro cui il TFM può ritenersi deducibile. L’art. 105, c. 4 del Tuir estende i criteri di deducibilità dell’indennità di fine rapporto previsti per i lavoratori dipendenti alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In linea generale gli accantonamenti relativi al TFM sono deducibili a condizione che l’obbligazione risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto. È consentita dunque la deduzione per competenza a patto che la società abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante prima dell’inizio del mandato dell’amministratore. In assenza di tale condizione, il TFM non si qualifica come indeducibile ma potrà essere dedotto per cassa al momento dell’effettivo pagamento e dopo aver ripreso a tassazione nei vari anni gli accantonamenti operati (con conseguente stanziamento delle imposte anticipate). La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni tale assunto; ricordiamo, tra le altre Cass. civ., ordinanza n. 13566/2022 e sentenze nn. 31473/2019 e 16787/2016. È opportuno ricordare altresì che nell’atto avente data certa occorre individuare anche l’importo. Infatti, le ordinanze nn. 4487/2025, 3299/2025, 19445/2023, 25435/2022, 19571/2022, 3994/2021, 24848/2020, 17367/2020, 16826/2020 e 26431/2018 e le sentenze nn. 15966/2024 e 1153/2021 hanno specificato che l’atto, oltre ad avere data certa antecedente all’inizio del rapporto, deve specificare anche l’importo accantonato. Qualora il requisito della data certa anteriore non sia rispettato, come anticipato, in luogo del principio di competenza, la Cassazione ammette la deduzione dei compensi spettanti agli amministratori nell’esercizio in cui viene effettivamente corrisposto. In tal senso, si registra l’orientamento consolidato sia dell’Amministrazione Finanziaria (Risoluzioni nn. 211/E/2008 e 124/E/2017), sia della giurisprudenza della stessa Corte (cfr., tra le altre, Cass. nn. 5763/2021, 4400/2020 e 17367/2020). Inoltre, l’accontamento del TFM, non subendo i limiti di spettanza (e quindi di deducibilità) nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti (così la Cassazione con le ordinanze: 4854/2025, 3388/2025, 3384/2025, 3382/2025, 3300/2025, 3299/2025, 3298/2025, 15966/2024, 25435/2022, 28827/2021 e 24848/2020) deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza, coerenti con la durata dell’incarico nonché congrui rispetto alla realtà economica dell’impresa (Cass., ordinanza n. 28827/2021). Infine, si sottolinea che i sopra citati principi, qualora non ottemperati, non possono essere “raggirati” mediante le dimissioni e la nuova nomina dell’organo amministrativo al solo fine di vedersi attribuito il TFM deducibile per competenza. Difatti, in base alla massima dell’ordinanza n. 19445/2023, l’interruzione del rapporto con la società risulta meramente formale e “non risulta possibile far dimettere e rinominare successivamente gli amministratori in ragione di una continuità sostanziale”. La corretta formalizzazione dell’impegno rappresenta, quindi, un presupposto imprescindibile per la legittima deduzione fiscale, sia secondo l’Agenzia delle Entrate sia secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Una gestione documentale tempestiva e trasparente si conferma, di fatto, l’unico strumento per evitare contestazioni e sanzioni in fase di accertamento. da Sistema Ratio

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