Con la risposta all’interpello 4.03.2026, n. 65 l’Agenzia delle Entrate torna su una delle principali novità introdotte dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario in materia Iva: l’obbligo di dimostrare l’effettivo arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna, con riferimento alle cessioni intracomunitarie non imponibili con trasporto a cura del cliente UE.
La disciplina trae origine dalle modifiche recate dall’art. 2, c. 1, lett. e) D.Lgs. 14.06.2024, n. 87, che ha integrato l’art. 7 D.Lgs. 471/1997. È prevista una specifica fattispecie sanzionatoria collegata alle cessioni intracomunitarie di beni effettuate in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993, nelle ipotesi in cui il trasporto o la spedizione dei beni siano curati dal cessionario o da terzi per suo conto; la norma è stata introdotta per “coerenza” con quanto già previsto, con riguardo alle esportazioni (art. 7, c. 1 D.Lgs. 471/1997).
Nel caso prospettato, la società istante è impegnata nella realizzazione di generatori destinati a un cliente stabilito in un altro Stato membro. Il progetto ha una durata pluriennale: il completamento delle prime 2 serie di generatori è previsto nel 2027, mentre le restanti forniture saranno ultimate nel 2028.
Considerata la complessità dell’opera, il contratto prevede pagamenti progressivi collegati al raggiungimento di specifiche fasi di avanzamento del progetto (milestone); a ciascun pagamento corrisponde l’emissione di una fattura. In tale contesto, l’istante ha emesso fatture non imponibili ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993 nei confronti della partita Iva del cliente comunitario, in quanto i generatori, una volta completati, saranno spediti nello Stato membro del cessionario per l’installazione presso il sito di destinazione.
Le operazioni sono realizzate con modalità tipiche delle rese “franco partenza”, nelle quali il cliente estero provvede direttamente all’organizzazione del trasporto oppure incarica un vettore di ritirare la merce presso il magazzino del cedente italiano.
L’istante si interroga sul termine sopra richiamato dei 90 giorni, in presenza di più fatture non imponibili Iva emesse durante la durata del progetto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate nel caso di specie, le somme corrisposte periodicamente dal cessionario sembrerebbero assumere la natura di acconti per le diverse “milestone”: nonostante il cessionario formalmente acquisisca, in ciascuna fase, la “proprietà” di quanto già realizzato, essendo necessarie ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi, l’effettiva proprietà può considerarsi concretamente trasferita nel momento in cui i beni sono nelle condizioni di essere spediti al cessionario comunitario.
Pertanto, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni dettate dall’art. 7 D.Lgs. 471/1997, la cessione intracomunitaria assume rilevanza dalla data di consegna della merce per il suo definitivo invio in altro Stato dell’Unione Europea e, dunque, il termine dei 90 giorni, entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UE, analogamente a quanto avviene per le esportazioni, decorre dalla data in cui il bene viene consegnato al terzo per il trasporto o la spedizione della merce, comprovata dal CMR o da ogni altro mezzo idoneo a provare l’avvenuto trasporto della merce fuori dall’Italia.
da Sistema Ratio