Regime forfetario per APS e ODV come alternativa alla 398/1991

L’art. 86 del Codice del Terzo settore disciplina un regime fiscale forfetario opzionale per le attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), oggi in vigore nella versione modificata dall’art. 26 D.L. 21.06.2022, n. 73 (decorrenza 20.08.2022). Questa può rappresentare una valida alternativa per la scomparsa del regime 398/1991 per tutti gli enti diversi dagli enti sportivi.

ODV e APS possono applicare il regime forfetario se, nel periodo d’imposta precedente, hanno percepito ricavi commerciali, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (come da schema di decreto in corso di approvazione).

L’adesione è facoltativa: l’ente esercita l’opzione in dichiarazione annuale oppure nella dichiarazione di inizio attività Iva di cui all’art. 35 D.P.R. 633/1972, dichiarando di presumere la sussistenza dei requisiti.

La decadenza automatica dal regime scatta dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno le condizioni.

Il cuore della norma è la determinazione forfetaria del reddito d’impresa (art. 86, c. 3):

– per le ODV il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività dell’1% ai ricavi commerciali entro la soglia;

– per le APS il coefficiente è pari al 3%.

Il reddito così determinato costituisce la base per l’imposizione sul reddito (Ires).

Gli enti che applicano il regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ex art. 22 D.P.R. 600/1973 (art. 86, c. 5). La dichiarazione dei redditi va comunque presentata nei termini e con le modalità del D.P.R. 322/1998. Si tratta dunque di un regime che riduce significativamente il carico amministrativo, pur mantenendo un presidio minimo documentale e dichiarativo.

Un elemento molto rilevante in ottica operativa è l’esonero dall’obbligo di effettuare ritenute alla fonte: le ODV e le APS in regime forfetario non operano le ritenute di cui al Titolo III del D.P.R. 600/1973 (art. 86, c. 6). In compenso, la norma impone un obbligo di trasparenza: in dichiarazione dei redditi l’ente deve indicare codice fiscale del percettore e ammontare dei redditi sui quali la ritenuta non è stata operata.

Sul fronte Iva, il regime ha una disciplina articolata (art. 86, cc. 7-12):

– le ODV e APS in forfetario non esercitano la rivalsa Iva sulle operazioni nazionali (art. 18 D.P.R. 633/1972);

– si applicano regole specifiche per cessioni e acquisti intracomunitari (artt. 41, c. 2-bis e 38, c. 5, lett. c) D.L. 331/1993) e per i servizi con l’estero (art. 7-ter e seguenti D.P.R. 633/1972);

– restano applicabili le norme su importazioni, esportazioni e operazioni assimilate, ma senza possibilità di acquisto in regime di non imponibilità ex art. 8, cc. 1, lett. c) e 2 D.P.R. 633/1972.

Per le operazioni in cui l’ente risulta debitore dell’imposta (comma 9), ODV e APS devono emettere fattura (o integrare la fattura ricevuta) indicando aliquota e imposta e versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Va inoltre segnalato che lo schema di decreto in corso di approvazione contiene anche l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi.

Chiaramente non spetta alcun diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti ai sensi dell’art. 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.

Infine, l’art. 86, c. 16 prevede che ODV e APS che applicano il regime forfetario siano escluse da: studi di settore (art. 62-bis D.L. 331/1993); parametri (art. 3, c. 184, L. 549/1995); indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’art. 9-bis D.L. 50/2017.

da Sistema Ratio

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