La Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con la sentenza 16.10.2025, n. 27592, affronta un tema solo apparentemente tecnico, ma estremamente importante per le imprese di costruzione. Ci si riferisce, nello specifico, alla corretta valutazione delle rimanenze di lavori in corso su commessa ultrannuale.
Il caso oggetto dell’intervento giurisprudenziale in commento nasce da una cessione di ramo d’azienda, nella quale rimanenze e avviamento erano stati “modellati” in modo da attenuare l’imponibile della cedente e, al contempo, rendere più comodo il profilo fiscale della cessionaria.
La Suprema Corte spezza definitivamente questa logica di convenienza, ribadendo che il combinato disposto degli artt. 93, 86 e 88 del Tuir, dell’art. 2426, n. 11 c.c. e dell’OIC 23 non lascia spazio a margini di discrezionalità valutativa (rectius: convenientemente creativa!).
Il messaggio è semplice e, dopo questa presa di posizione, difficilmente contestabile: occorre fare riferimento a criteri precisi nel senso che per le commesse ultrannuali va applicato il criterio della percentuale di completamento, misurando anno per anno il valore dei lavori in base ai SAL e ai cc.dd. consuntivi di cantiere.
In pratica non è più consentito comprimere le rimanenze alla vigilia di una cessione, rinviare impropriamente utili a esercizi futuri o azzerare di fatto l’avviamento quando la cessionaria lo iscrive tra le immobilizzazioni immateriali e lo ammortizza regolarmente.
La contabilità, pertanto, non è un terreno di negoziazione del reddito, ma deve necessariamente rappresentare una fotografia istantanea e verificabile di uno stato di avanzamento reale degli stadi di cantiere e dei beni ivi compresi.
Lo spunto di riflessione offerto dalla sentenza è particolarmente rilevante e va colto nella sua essenza pratica. La Cassazione costruisce e impone una vera e propria teoria dei “vasi comunicanti”, tra bilancio civilistico e imponibile fiscale, nel senso che il bilancio può essere prudente, ma non può contraddire i principi di competenza, certezza e correlazione tra costi e ricavi e, nel caso di rimanenze in costruzione, se l’opera è stata eseguita, una quota di reddito è maturata e non può essere occultata dietro stime ribassate di rimanenze o passività artificiose.
L’impostazione ha una chiara funzione antielusiva, volta ad arginare condotte inappropriate di chi riduce le rimanenze o manipola l’avviamento per abbassare l’imponibile. Ma, soprattutto, la decisione indica in modo concreto la strada da seguire per le imprese del settore. In primo luogo, occorre predisporre per ogni cantiere un dossier di commessa aggiornato, che raccordi costi diretti, costi indiretti imputati, varianti e acconti e, in secondo luogo, è necessario adottare in modo sistematico il metodo della percentuale di completamento, scegliendo un criterio predeterminato. Niente più valutazioni di comodo!
In questa prospettiva, la sentenza n. 27592/2025 non rappresenta soltanto un monito deciso e attento, ma una opportunità concreta. Ed invero, chi si allinea stabilmente all’art. 93 del Tuir e all’OIC 23 ottiene bilanci certamente più chiari e comprensibili e, di conseguenza, rapporti più trasparenti con banche e revisori, oltre ovviamente a un profilo fiscale più difendibile in sede di verifica e contenzioso.
da Sistema Ratio