Ritornano nel 2026 gli iper-ammortamenti

Nel 2026, il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.
Nella bozza del Ddl. di bilancio 2026, viene riproposta la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, in passato nota come iper-ammortamento, con riferimento ai beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0. Tali agevolazioni termineranno infatti nel 2025, riguardando gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o per il solo credito 4.0 nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro fine 2025).

Nella bozza del Ddl. di bilancio circolata, all’art. 95, è previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La nuova agevolazione riguarda quindi, in sostanza, gli investimenti effettuati nel solo 2026, con termine “lungo” del 30 giugno 2027 in caso di avvenuta prenotazione.

La nuova maggiorazione è riconosciuta per:

  • gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli allegati A e B alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lett. a), b) e c) del DL 181/2023 convertito.

L’iper-ammortamento si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione dei suddetti beni. In pratica, l’agevolazione, extracontabile, consiste in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP).
Nello specifico, viene previsto che il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
    La misura dell’agevolazione sarebbe quindi differenziata in relazione all’ammontare degli investimenti. Ad esempio, se un’impresa nel 2026 effettua investimenti per 6 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 8 milioni di euro (4,5 + 3,5 milioni). Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 1.920.000 di euro.

La misura dell’agevolazione è però superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Nello specifico, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

  • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

È poi previsto che la riduzione dei consumi energetici si consideri in ogni caso conseguita nell’ipotesi di:

  • investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento della suddetta riduzione dei consumi energetici.

L’accesso al beneficio, a differenza di quanto previsto per i vecchi iper-ammortamenti ma sulla scia dei più recenti crediti d’imposta, prevede la presentazione, da parte dell’impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Con un successivo decreto ministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Si segnala che sarebbe inoltre previsto uno specifico credito d’imposta “4.0” per il 2026 per le imprese del settore agricolo, nella misura del 40% per gli investimenti fino a un milione (art. 97 della bozza di Ddl.).

Da Eutekne.info

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