L’ispettore controlla anche gli indumenti di lavoro. In sede di accertamento, infatti, verificherà che il datore di lavoro, nel documento di valutazione rischi (Dvr), abbia identificato quali siano gli indumenti che assumono le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale (Dpi). Lo precisa, tra l’altro, l’Inl nella circolare n. 1/2026 illustrando le novità del decreto Sicurezza (il dl n. 159/2025 convertito dalla legge n. 198/2025). Tra le altre indicazioni spiega che i propri controlli saranno indirizzati prioritariamente nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato; che i datori di lavoro devono programmare misure di prevenzione contro le condotte violente o moleste nei confronti di lavoratori; che il badge non sostituisce la «tessera di riconoscimento».
Gli indumenti di lavoro
L’attenzione per gli indumenti di lavoro, nell’ambito delle proprie ispezioni, spiega l’Inl, deriva dal nuovo obbligo previsto dal decreto Sicurezza a carico del datore di lavoro: mantenere in efficienza i Dpi, assicurandone le condizioni d’igiene mediante le manutenzioni, le riparazioni e le sostituzioni necessarie secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, anche per gli indumenti di lavoro che assumono caratteristica di Dpi, come individuati nel Dvr. Pertanto, precisa l’Inl, durante gli accertamenti gli ispettori avranno cura di verificare anche se il datore di lavoro, nel Dvr, abbia identificato quali indumenti di lavoro assumono la caratteristica di Dpi.
Subappalti nel mirino
Altra novità riguarda le indicazioni di priorità per la vigilanza. Infatti, nell’orientare la propria vigilanza per il rilascio dell’attestato di appartenenza alle «Lista di conformità INL» (chi risulti in regola in un accertamento), l’Inl dovrà disporre in via prioritaria i controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono attività in regime di subappalto, pubblico o privato. A tal fine, l’Inl farà riferimento alle informazioni in possesso, tra cui quelle (nuove) disponibili in virtù delle notifiche preliminari che adesso riportano anche l’indicazione delle imprese che operano in regime di subappalto. Infatti, per effetto el Decreto Sicurezza, la notifica preliminare deve ora «indicare il codice fiscale o partita Iva, nonché quali imprese operano in regime di subappalto». La novità opera per le notifiche da inviare a partire dal 31 ottobre 2025. Ai fini della programmazione delle ispezioni, inoltre, l’Inl farà riferimento anche alle informazioni in possesso nella banca dati degli appalti in agricoltura e in quella degli appalti della logistica.
Stop a violenze e molestie sul lavoro
Tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, spiega ancora l’Inl, dal 31 ottobre 2025 è contemplata anche «la programmazione di misure di prevenzione di condotte volete o moleste nei confronti dei lavoratori». L’ambito di operatività è ampio, perché riguarda i «lavoratori» (persona che, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, svolge attività lavorativa a favore di datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione; il socio lavoratore di cooperativa o società; il tirocinante in alternanza scuola-lavoro; l’allievo di istituti di istruzione e universitari; il partecipante ai corsi di formazione professionale; il volontario; etc) e i «luoghi di lavoro» (luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro) come definiti dal Tu sicurezza.
Il badge di cantiere
La novità non è ancora pienamente operativa, perché serve un decreto di attuazione. Tuttavia, l’Inl fa presente che il badge non sostituisce la tessere di riconoscimento, già operativa, «ma ne aggiunge un’ulteriore caratteristica, ossia la presenza di codice univoco anticontraffazione». Inoltre, precisa che il badge sarà obbligatorio per tutte le imprese e lavoratori autonomi, non solo e necessariamente edili, se operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e di subappalto, pubblico o privato. Infine, l’Inl precisa che è confermata la sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro e il dirigente non abbiamo munito il personale di tessera, che troverà applicazione anche con riferimento agli ulteriori ambiti operativi (accanto a quello edile) che verranno individuati con decreto dal ministero del lavoro.
da Italia Oggi