Sistema PaC: come funziona piattaforma digitale per Patente a Crediti

Con decorrenza 10.07.2025, la gestione della Patente a Crediti (PaC) è subordinata all’utilizzo esclusivo della nuova piattaforma telematica messa a disposizione dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Il sistema è stato progettato per digitalizzare integralmente la procedura di rilascio, visualizzazione e aggiornamento della Patente, secondo quanto previsto dall’art. 27 D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 18.09.2024, n. 132.
Il Manuale operativo, disponibile nella sezione “Documenti e Normativa” del sito INL, illustra nel dettaglio modalità di accesso, funzionalità attive e regole applicative, inclusi i requisiti obbligatori e quelli integrativi.

Accesso alla piattaforma: modalità e credenziali – Per accedere alla piattaforma PaC è necessario autenticarsi tramite il Portale dei Servizi INL all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it utilizzando uno dei seguenti strumenti:

  • SPID (personale o professionale);
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • eIDAS (per utenti europei).
    L’identificazione digitale è condizione necessaria per abilitare tutte le funzionalità del sistema.

Funzionalità principali del sistema PaC

  1. Attestazione del titolare o legale rappresentante – La nuova procedura prevede un controllo telematico dei dati incrociati con il sistema INL, al fine di attestare la posizione del legale rappresentante o del titolare d’impresa. È stato abolito il sistema autodichiarativo: l’attestazione richiede credenziali personali e validazione formale.
  2. Gestione delle deleghe – L’abilitazione di terzi (professionisti o soggetti incaricati) alla gestione della PaC deve avvenire tramite delega conferita da utenti già autenticati. A partire dal 10.07.2025, le auto-deleghe non sono più valide e devono essere sostituite con nuove autorizzazioni formali.
  3. Richiesta della Patente e aggiunta dei requisiti ulteriori – Possono inoltrare l’istanza:
  • i legali rappresentanti di società;
  • i titolari di impresa individuale;
  • i lavoratori autonomi;
  • i soggetti autorizzati tramite delega.
    La procedura richiede la selezione del profilo (impresa o lavoratore), l’inserimento dei dati identificativi, l’indicazione della tipologia di attività e dei requisiti previsti ex art. 27, c. 1 D.Lgs. 81/2008 (es. lettere a, c, e per i cantieri mobili o temporanei). L’istanza si invia tramite il portale cliccando su “Salva” o “Avanti”; l’emissione è immediata.
  1. Gestione dei requisiti ulteriori -Tali requisiti consentono di aumentare il punteggio PaC. Il sistema consente di visualizzare, modificare o eliminare i requisiti caricati, nonché di accedere allo storico. La gestione avviene tramite la voce “Gestisci requisiti ulteriori”.
  2. Visualizzazione della Patente a Crediti – Il documento, rilasciato solo in formato digitale, è accessibile a titolari e delegati tramite il portale. Gli aggiornamenti avvengono entro 24 ore dall’inserimento dei dati. Il consolidamento dei requisiti e lo stato della patente vengono visualizzati il giorno successivo.
  3. Sezione Faq operative – Il sistema include una raccolta di quesiti ricorrenti e casi pratici. Al momento sono disponibili 43 Faq ufficiali.

da Sistema Ratio

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Deducibilità del trattamento di fine mandato

Il trattamento di fine mandato (TFM), emolumento corrisposto agli amministratori alla fine del loro incarico, ha generato ampio contenzioso sul piano fiscale, in particolare per quanto concerne il corretto periodo di imputazione e la sua deducibilità ai fini delle imposte sul reddito. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente delineato i confini entro cui il TFM può ritenersi deducibile. L’art. 105, c. 4 del Tuir estende i criteri di deducibilità dell’indennità di fine rapporto previsti per i lavoratori dipendenti alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In linea generale gli accantonamenti relativi al TFM sono deducibili a condizione che l’obbligazione risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto. È consentita dunque la deduzione per competenza a patto che la società abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante prima dell’inizio del mandato dell’amministratore. In assenza di tale condizione, il TFM non si qualifica come indeducibile ma potrà essere dedotto per cassa al momento dell’effettivo pagamento e dopo aver ripreso a tassazione nei vari anni gli accantonamenti operati (con conseguente stanziamento delle imposte anticipate). La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni tale assunto; ricordiamo, tra le altre Cass. civ., ordinanza n. 13566/2022 e sentenze nn. 31473/2019 e 16787/2016. È opportuno ricordare altresì che nell’atto avente data certa occorre individuare anche l’importo. Infatti, le ordinanze nn. 4487/2025, 3299/2025, 19445/2023, 25435/2022, 19571/2022, 3994/2021, 24848/2020, 17367/2020, 16826/2020 e 26431/2018 e le sentenze nn. 15966/2024 e 1153/2021 hanno specificato che l’atto, oltre ad avere data certa antecedente all’inizio del rapporto, deve specificare anche l’importo accantonato. Qualora il requisito della data certa anteriore non sia rispettato, come anticipato, in luogo del principio di competenza, la Cassazione ammette la deduzione dei compensi spettanti agli amministratori nell’esercizio in cui viene effettivamente corrisposto. In tal senso, si registra l’orientamento consolidato sia dell’Amministrazione Finanziaria (Risoluzioni nn. 211/E/2008 e 124/E/2017), sia della giurisprudenza della stessa Corte (cfr., tra le altre, Cass. nn. 5763/2021, 4400/2020 e 17367/2020). Inoltre, l’accontamento del TFM, non subendo i limiti di spettanza (e quindi di deducibilità) nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti (così la Cassazione con le ordinanze: 4854/2025, 3388/2025, 3384/2025, 3382/2025, 3300/2025, 3299/2025, 3298/2025, 15966/2024, 25435/2022, 28827/2021 e 24848/2020) deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza, coerenti con la durata dell’incarico nonché congrui rispetto alla realtà economica dell’impresa (Cass., ordinanza n. 28827/2021). Infine, si sottolinea che i sopra citati principi, qualora non ottemperati, non possono essere “raggirati” mediante le dimissioni e la nuova nomina dell’organo amministrativo al solo fine di vedersi attribuito il TFM deducibile per competenza. Difatti, in base alla massima dell’ordinanza n. 19445/2023, l’interruzione del rapporto con la società risulta meramente formale e “non risulta possibile far dimettere e rinominare successivamente gli amministratori in ragione di una continuità sostanziale”. La corretta formalizzazione dell’impegno rappresenta, quindi, un presupposto imprescindibile per la legittima deduzione fiscale, sia secondo l’Agenzia delle Entrate sia secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Una gestione documentale tempestiva e trasparente si conferma, di fatto, l’unico strumento per evitare contestazioni e sanzioni in fase di accertamento. da Sistema Ratio

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