Entro il prossimo 31 agosto (scadenza del primo triennio di operatività del Rasd) tutte le associazioni (Asd) e società sportive dilettantistiche (Ssd), iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd), devono effettuare un controllo dei propri statuti, verificando la conformità ai contenuti alla riforma dello sport. Da tale data, infatti, partono le verifiche dell’insediato Comitato per le verifiche degli statuti, istituito il 24 febbraio scorso.
Il dipartimento per lo sport ha proceduto con l’insediamento del comitato di verifica degli statuti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che ha il compito di verificare la conformità degli statuti alle normative Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) e del Cip (Comitato italiano paralimpico), per l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd), sulla base di quanto stabilito dal comma 4-bis dell’art. 6 del dlgs 39/2021 (sui contenuti si veda le numerose le Faq del dipartimento dello sport collocate sul sito istituzionale).
Il ruolo del comitato di verifica
Il registro, istituito con il dlgs 39/2021 e gestito da Sport e salute, rappresenta lo strumento ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e società sportive a livello nazionale, con la conseguenza che la relativa iscrizione certifica la natura dilettantistica dell’ente e costituisce il prerequisito per accedere a numerosi benefici fiscali, contributivi e amministrativi.
Il comitato, pertanto, procede con la verifica della correttezza dei dati anagrafici e identificativi dell’ente, della conformità dello statuto alle disposizioni, di cui al dlgs 36/2021 e del regolamento del Rasd, dell’attività sportiva effettivamente svolta, degli aggiornamenti relativi agli organi sociali, alla sede legale e alle strutture operative e dei documenti e delle dichiarazioni caricate sulla piattaforma, con particolare attenzione agli atti costitutivi, agli statuti e ai verbali. Lo statuto, affinché un’associazione o società sportiva possa usufruire del regime fiscale agevolato, deve contenere, in particolare, determinate clausole obbligatorie come l’assenza di scopo di lucro, il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, l’obbligo di reinvestimento degli avanzi di gestione, la democraticità della struttura associativa, la gratuità delle cariche sociali, le regole chiare per l’ammissione, i diritti e i doveri dei soci e la previsione dello svolgimento dell’attività sportiva come fine istituzionale; alle società sportive dilettantistiche (Ssd), peraltro, si impone l’inserimento nello statuto di precisi vincoli che garantiscano la non lucratività e l’effettivo perseguimento dello scopo sportivo dilettantistico.
In particolare, le clausole da attenzionare, oltre a quelle appena indicate, riguardano l’obbligo di garantire il voto ai minori tramite l’esercente la potestà genitoriale al fine garantire il rispetto del principio di democraticità, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità e l’osservanza dei principi Coni e/o Cip, nel senso che lo statuto deve esplicitare il rispetto delle norme e dei principi indicati da questi due enti.
Pertanto, ogni associazione o società sportiva dovrà, entro il prossimo 31/08, accedere alla piattaforma del Rasd a cura del legale rappresentante, anche a mezzo Spid, controllare la scheda anagrafica e verificare che tutti i dati siano aggiornati, caricare eventuali nuovi documenti o integrazioni (eventuale nuovo statuto approvato) e rivolgersi al proprio ente affiliante per l’invio ufficiale dei documenti. Il mancato aggiornamento entro la data indicata potrà determinare la sospensione dell’iscrizione al registro, l’esclusione da bandi pubblici o convenzioni e la perdita delle agevolazioni tributarie (dirette, Iva e tributi locali); nel caso di mancata adozione dell’adeguamento statutario, infatti, il comma 1-quater dell’art. 7 del dlgs 36/2021 dispone la cancellazione d’ufficio dal registro.
Scadenze e sanzioni per il mancato aggiornamento
Si ritiene, tuttavia, come correttamente indicato dal Notariato (studio n. 29/2023- Cts) che un’applicazione letterale della disposizione risulterebbe in contrasto con le norme e principi della riforma dello sport e, in particolare, con il procedimento di iscrizione al registro, di cui all’art.6 del dlgs 39/2021, con la conseguenza che la citata cancellazione non deve intendersi come “automatica” e “immediata”, bensì come provvedimento finale all’esito di un procedimento che deve avviarsi con una diffida formale a integrare gli atti da parte dell’amministrazione, nel rispetto dell’iter previsto dal comma 6 dell’art. 6 del dlgs 39/2021; soltanto in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’ente sportivo sarà diffidato con invito ad adempiere ai citati obblighi, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente sarà cancellato dal registro.
da Italia Oggi