Gli amministratori di una srl non rispondono automaticamente dei debiti della società. Devono pagare con i propri beni solo se è dimostrato, senza incertezze, che hanno commesso atti di cattiva gestione e che proprio queste condotte hanno ridotto o azzerato il patrimonio sociale. In altre parole: non basta dire “la società è in crisi”, bisogna provare che la crisi è frutto di una mala gestio. Lo ha affermato il tribunale di Milano, Sez. feriale, con ordinanza 21 agosto 2025, revocando un sequestro conservativo disposto in primo grado contro alcuni amministratori, e ribadendo i confini dell’azione dei creditori ex art. 2476, comma 6, c.c.
Quattro elementi
Il giudice ha ricordato che il creditore deve provare quattro elementi essenziali: il credito certo ed esigibile, l’insufficienza attuale del patrimonio sociale, l’inadempimento degli obblighi di conservazione da parte degli amministratori e, soprattutto, il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Nel caso concreto, l’inerzia degli amministratori nel costituirsi in giudizio o nel pagare taluni debiti non è stata ritenuta sufficiente: tali condotte, infatti, si collocavano in una fase in cui la società era già in dissesto e dunque rappresentavano un effetto, e non la causa, della crisi. Anche l’insufficienza patrimoniale era stata soltanto affermata, senza supporto di documentazione contabile.
Fumus sfumato
In assenza di prove specifiche, il fumus boni iuris è venuto meno e la misura cautelare è stata revocata. La giurisprudenza della Cassazione ha tracciato da tempo questi confini. Con la sentenza 24 febbraio 2014, n. 4377, la Suprema Corte ha chiarito che l’azione dei creditori non può fondarsi su presunzioni, ma su fatti e atti gestori concreti e dannosi. Con la pronuncia 3 febbraio 2017, n. 2954, è stato escluso che la responsabilità derivi automaticamente dalla carica di amministratore o di socio di controllo. Con la decisione 12 gennaio 2021, n. 296 è stata negata qualsiasi forma di responsabilità oggettiva, imponendo che l’addebito sia sempre collegato al singolo autore della condotta. Più di recente, Cass. 1 settembre 2023, n. 25631 ha stabilito che, una volta allegata la violazione, spetta all’amministratore dimostrare che le operazioni erano conformi ai canoni di diligenza e correttezza.
La discrezionalità imprenditoriale
Il tribunale di Milano ha poi richiamato il principio della business judgment rule, che protegge la discrezionalità imprenditoriale: le scelte d’impresa non possono essere giudicate alla luce del solo esito negativo, perché l’attività economica è per sua natura esposta al rischio. Il sindacato del giudice è ammesso solo se le decisioni risultano manifestamente imprudenti, arbitrarie o adottate in violazione degli obblighi di lealtà e diligenza. In definitiva, la decisione milanese si pone come un monito sia per i creditori, chiamati a predisporre un impianto probatorio solido, sia per gli amministratori, tenuti a documentare con rigore la correttezza delle proprie scelte. Solo così si può distinguere tra crisi fisiologica e responsabilità per mala gestio, rafforzando la certezza del diritto e l’equilibrio tra libertà d’impresa e tutela dei terzi.
da Italia Oggi