Superbollo Auto 2025

L’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (c.d. superbollo) è un’imposta per i possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia.

I possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. I parametri del tributo, originariamente introdotto dall’art. 23, c. 21 D.L. 6.07.2011, n. 98, sono stati modificati dall’art. 16, c. 1 D.L. 201/2011.

L’addizionale è pari:

  • a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011;
  • a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal 2012.
    L’addizionale è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15%, e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione.
    Tali periodi sono calcolati a decorrere dal 1.01 dell’anno successivo a quello di costruzione.
    Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”.
    È esclusa la compensazione e i codici tributo da utilizzare sono (risoluzione 20.10.2011 n. 101):
  • 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica;
  • 3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione;
  • 3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi.
    Di seguito, invece, sono riportati i codici da utilizzare per versare tributo sanzioni e interessi, a seguito di atto di accertamento (risoluzione 12.03.2014 n. 26):
  • A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica;
  • A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione;
  • A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi.

In caso di omesso versamento, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. La sanzione di riferimento è quella prevista dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari, a seconda della tempestività della regolarizzazione, al 25%, al 12,50% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni o allo 0,83% per ciascun giorno di ritardo in caso ritardo non superiore a 15 giorni.
Esempio: l’importo dell’addizionale erariale di un veicolo costruito nel 2006 sarà ridotto al 60% per i versamenti dovuti dal 1.01.2012, al 30% per i versamenti dovuti dal 1.01.2017 e al 15% per i versamenti dovuti dal 1.01.2022. I versamenti non risulteranno dovuti dal 1.01.2027.

da Sistema Ratio

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