La circolare n. 1/E/2026 chiarisce che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2025, la qualifica di ente non commerciale per un ente del Terzo settore (ETS) non dipende più soltanto da valutazioni qualitative, ma è ancorata a un criterio oggettivo e quantitativo fondato sul rapporto tra costi e ricavi delle attività di interesse generale. Il baricentro della disciplina si sposta quindi su un vero e proprio test economico che misura in concreto le modalità di svolgimento dell’attività.
Il fulcro della nuova impostazione è rappresentato dall’art. 79 del Codice del Terzo settore (CTS), che definisce quando un’attività di interesse generale può considerarsi non commerciale: ciò avviene se è svolta a titolo gratuito oppure dietro corrispettivi che non superano i “costi effettivi”.
La nozione di costi effettivi assume un ruolo centrale e comprende sia i costi diretti sia quelli indiretti, includendo spese variabili e fisse, costi generali, nonché oneri finanziari e tributari imputabili all’attività. Non si tratta, dunque, di una valutazione limitata alle sole spese vive, ma di un’analisi complessiva che richiede un sistema di imputazione coerente e documentabile.
Ai fini della verifica rilevano anche gli apporti pubblici: i contributi erogati da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di interesse generale concorrono al calcolo necessario per verificare l’eventuale superamento dei costi effettivi. Restano invece esclusi i costi figurativi: non può essere valorizzato economicamente il lavoro dei volontari ai fini dell’incremento dei costi da confrontare con i corrispettivi.
La riforma introduce tuttavia un margine di flessibilità, volto a evitare che scostamenti minimi compromettano la qualifica fiscale dell’ente. È prevista una clausola di salvaguardia: le attività di interesse generale mantengono natura non commerciale anche qualora i corrispettivi superino i costi effettivi, purché lo scostamento non ecceda il 6%. Tale margine di tolleranza è però limitato nel tempo e può essere applicato per un massimo di 3 periodi d’imposta consecutivi. Oltre tale soglia temporale, il superamento dei costi assume rilievo strutturale e determina la natura commerciale dell’attività.
Accanto alla verifica riferita alla singola attività, occorre considerare la qualificazione soggettiva dell’ente nel suo complesso. Un ETS è considerato “non commerciale” se le entrate derivanti da attività non commerciali risultano prevalenti rispetto a quelle di natura commerciale. Nel novero dei proventi non commerciali rientrano: quote associative e contributi dei soci; liberalità, sovvenzioni e lasciti; fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali; contributi pubblici per attività convenzionate o accreditate, che per gli ETS non commerciali non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Il legislatore ha inoltre previsto ipotesi di non commercialità “ex lege”, che prescindono dal test quantitativo. In particolare, le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale sono sempre considerate non commerciali se gli utili sono integralmente reinvestiti nella ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati. Analogo regime è riconosciuto alle fondazioni derivanti dalla trasformazione delle ex IPAB, per le attività sociali e sanitarie svolte, purché non siano corrisposti compensi agli organi amministrativi.
Il mutamento della qualifica fiscale deve essere oggetto di monitoraggio annuale, poiché la verifica dei parametri quantitativi incide direttamente sul regime tributario applicabile. Gli enti sono tenuti a documentare il rispetto delle condizioni previste dall’art. 79 CTS nella relazione di missione o, per chi redige il rendiconto per cassa, in calce al documento contabile.
Le disposizioni del Titolo X del CTS si applicano agli enti iscritti al RUNTS dal 1.01.2026 (per i soggetti con esercizio solare), segnando il definitivo superamento del regime transitorio delle Onlus e la piena attuazione del nuovo perimetro fiscale del Terzo settore.
da Sistema Ratio