In ottica di trasparenza, come disposto dalla L. 124/2017, gli enti non profit (associazioni, fondazioni e Onlus) e Ets (enti Terzo settore) devono pubblicare non solo i contributi monetari, ma anche tutti i vantaggi ricevuti sia in denaro che in natura. Ciò include i vantaggi che la pubblica amministrazione (PA) concede considerando l’ente beneficiario meritevole di un trattamento differente rispetto ad altri, in quanto soggetto senza scopo di lucro o che svolge attività di interesse generale.
Un esempio concreto di beneficio non monetario, che deve essere dichiarato, è l’uso gratuito di beni della PA. Ad esempio, se un Comune concede l’uso gratuito di una sala civica a un’organizzazione di volontariato per un anno, tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’organizzazione, e il corrispettivo normale per tale affitto ammonterebbe a una cifra pari o superiore a 10.000 euro, tale vantaggio deve essere dichiarato. Anche se non si tratta di un contributo monetario diretto, questo “non esborso” di denaro per l’affitto della sala si configura come una forma di sostegno da parte del Comune che deve essere evidenziata.
Non sono invece soggetti agli obblighi di pubblicità le somme del cinque per mille. Allo stesso modo, non sono da pubblicarsi sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e in natura, che non abbiano carattere generale e siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Pertanto, se il rapporto con la PA rientra in un contratto di fornitura di servizi, le entrate derivanti da tale contratto non sono considerate contributi da rendicontare.
Pubblicazione – I benefici pubblici devono essere pubblicati nel sito associativo. Qualora l’ente non disponga di un proprio sito Internet o di un portale digitale pubblico (come, ad esempio, una pagina Facebook), è possibile pubblicare il rendiconto sui portali della rete associativa a cui l’ente eventualmente aderisce.
Cosa e come pubblicare – Non è sufficiente che i contributi pubblici siano correttamente inseriti nel bilancio dell’associazione e depositati nel Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore).
È necessario darne specifica evidenza con un rendiconto a parte. Nella redazione di questo rendiconto, si deve far riferimento, con un criterio “per cassa”, all’esercizio in cui i contributi sono stati effettivamente incassati.
Schema di comunicazione – La comunicazione relativa ai contributi pubblici ricevuti dovrebbe includere le seguenti informazioni fondamentali per garantirne l’immediata comprensibilità: identificazione e codice fiscale dell’ente che ha ricevuto il contributo; identificazione del soggetto pubblico erogante; la somma ricevuta (o, se si tratta di un vantaggio quantificato, eventuali elementi utilizzati per quantificare il valore); la data di incasso del contributo; la causale del contributo.
Si suggerisce di utilizzare una forma schematica per questa comunicazione. La normativa non ha fornito indicazioni precise sulla tipologia di pubblicazione o modelli fissi, lasciando libertà sulla forma della comunicazione, ritenendo possibile anche l’uso di una comune autocertificazione del rappresentante legale dell’associazione che riporti un elenco degli elementi sopra elencati.
Non conoscenza dell’esatto importo del beneficio erogato dalla PA – Quando il beneficio erogato dalla PA non è un contributo diretto ma un altro tipo di sussidio e l’ente erogante non fornisce indicazioni sul valore, si possono seguire queste procedure. Prima di tutto, si può richiedere all’ente che lo ha erogato di fornire indicazioni sul valore. Qualora l’ente pubblico erogante non fornisca informazioni in merito, è possibile riferirsi al valore normale di mercato per la stessa tipologia di beni o servizi sullo stesso territorio di riferimento. In alternativa, se non è possibile determinare un valore di mercato, si può indicare il vantaggio come “non valutabile con precisione”.
È fondamentale ricordare che, anche se il beneficio non è valutabile con precisione, è comunque necessario inserirlo nella pubblicazione nel sito. In questo caso, si dovrà descrivere semplicemente il beneficio erogato senza indicare l’importo esatto.
da Sistema Ratio